In tema di reato di invasione di terreni ed edifici, l'occupazione dell'immobile da parte dell'assegnatario di un alloggio popolare, il quale non abbia ancora stipulato il contratto di locazione e al quale l'immobile non sia stato ancora consegnato, integra il reato di occupazione arbitraria di edifici a nulla rilevando, sotto il profilo della scriminante putativa dell'esercizio di un diritto, che l'occupazione abbia avuto il solo fine cautelativo di evitare che altri lo occupassero, posto che la tutela dell'immobile, fino alla consegna, spetta all'IACP.
Lo ha ribadito la sez. V Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 482, depositata l’8 gennaio 2015. Il sequestro preventivo I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'articolo 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, sono applicabili anche alle misure cautelari reali, e devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata. Ne consegue che, qualora detta misura trovi applicazione, il giudice deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare reale con una meno invasiva misura interdittiva cfr. Cass. numero 8152/2010 . Inoltre, il provvedimento di sequestro preventivo non deve essere inutilmente vessatorio, ma deve essere limitato alla cosa o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato, e deve essere disposto nei limiti in cui il vincolo imposto serve a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato cfr. Cass. numero 15717/2009 . Ai fini dell'emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca, il giudice deve quindi valutare la sussistenza del fumus delicti in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato configurato, in quanto la serietà degli indizi costituisce presupposto per l'applicazione delle misure. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre stabilito che, nel procedimento incidentale concernente le misure cautelari reali, in particolare il provvedimento di sequestro preventivo, non contravviene alla regola, secondo la quale non sono oggetto di valutazione gli indizi di colpevolezza, ma soltanto l’astratta configurabilità del reato ipotizzato c.d. fumus delicti , il giudice che prenda in esame l’esito del parallelo procedimento incidentale relativo alle misure cautelari personali, ed in particolare il provvedimento di rigetto della richiesta, con affermazione della estraneità della condotta addebitata alla fattispecie criminosa, dal momento che l’esclusione, con siffatta motivazione, della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza fa venire meno quella astratta configurabilità del reato, che è requisito essenziale per l’applicabilità delle misure cautelari reali. l’occupazione abusiva di alloggi popolari Come confermato dalla sentenza in commento, integra il delitto di invasione di edifici la condotta di chi occupa sine titulo un alloggio in proprietà dell'Istituto autonomo case popolari, anche se con l'acquiescenza di fatto di detto ente pubblico. Sul piano della condotta penalmente rilevante, integra la condotta di invasione di terreni, che si connota per il requisito dell'arbitrarietà e non per il profilo di violenza che può anche mancare, l'utilizzazione dei manufatti abusivi su quei terreni realizzati, pur se alla realizzazione il soggetto che ne ha l'uso non abbia preso parte. e l’inammissibilità del ricorso per Cassazione. La pronuncia in commento si caratterizza pure per aver decretato il rigetto del ricorso proposto dall’imputata, sulla scorta del principio per cui, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'articolo 325, comma 1, c.p.p., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e dell'articolo 606 stesso codice. Peraltro, nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal p.m. neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 giugno 2014 – 8 gennaio 2015, numero 482 Presidente Oldi – Relatore Lignola Ritenuto in fatto 1. II Tribunale del riesame di Roma accoglieva l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del 7.11.2013, con la quale il GIP presso lo stesso Tribunale aveva rigettato l'istanza di sequestro preventivo dell'immobile di proprietà dell'ATER, già IACP sito in Roma, viale Ventimiglia 21/A lotto 11 scala M int. 115, occupato da C.G., indagata per i reati di cui agli articolo 614, comma 4, 61 numero 2, 633 e 639 bis cod. penumero . 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per Cassazione C.G., a mezzo dei difensori, avv. Saverio Fatone e Avv. Saverio Muccio, deducendo violazione di legge sotto vari profili. 2.1 In particolare, con il primo motivo si denuncia erronea interpretazione dell'articolo 321 cod. proc. penumero , in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti. Ciò perché la ricorrente era stata ospitata, insieme al figlio minore di tenera età, dall'assegnataria dell'appartamento, la sig.ra Elda Tempesti per far fronte ad una temporanea esigenza abitativa, nell'agosto 2013, in attesa di trovare una stabile occupazione ed una diversa abitazione per il nucleo familiare infatti, allorchè seppe che l'immobile era stato occupato dalla C., che nel mese di settembre si era reintrodotta nell'abitazione, la donna rimise la querela a suo tempo presentata contro ignoti. Di conseguenza doveva escludersi sia la sussistenza del reato, sotto il profilo soggettivo, sia l'antigiuridicità penale, in presenza della scriminante dello stato di necessità. 2.2 Con il secondo motivo si censura l'impugnato provvedimento per l'assenza di giustificazione in ordine al concreto ed attuale pregiudizio per la persona offesa che l'attuazione della misura cautelare sarebbe destinata a rimuovere. Deve infatti escludersi il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, poiché l'occupazione è già consumata deve escludersi il danno per l'ente pubblico, poiché la C. sta regolarmente versando l'indennità di occupazione deve ancora escludersi il pericolo di commissione di altri reati, considerate le motivazioni che hanno spinto la donna ad occupare l'immobile deve escludersi infine il rischio di conflittualità tra i protagonisti della vicenda, in considerazione dei rapporti personali tra la C. e la Tempesti e della intervenuta remissione di querela della seconda. 2.3 Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione al limite di reddito previsto dalla legge per l'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare, poiché dal 31.3.2011 la C. è priva di stabile occupazione e rientra tra le categorie socialmente deboli, alle quali l'ordinamento giuridico riconosce meritevolezza di tutela. In definitiva, secondo la ricorrente, l'unico obiettivo perseguito dal Pubblico Ministero è quello del rilascio dell'immobile, in assenza peraltro di qualsivoglia iniziativa dell'ATER volta ad ottenere la reintegra del possesso o lo sfratto per occupazione sine titulo, da far valere innanzi al giudice civile. Considerato in diritto 1. Il ricorso i cui motivi, in quanto connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente è inammissibile. Ritiene, infatti, la Corte che il contenuto critico delle censure formulate dal ricorrente non rientri nell'ambito del controllo consentito in materia alla Cassazione, posto che il sindacato di legittimità sulle ordinanze emesse dal Tribunale del riesame a norma dell'articolo 322 bis e 324 è limitato dall'articolo 325, comma 1, cod. proc. penumero all'esclusivo vizio di violazione di legge. Di conseguenza il controllo di legittimità non può estendersi all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare il caso di motivazione inesistente o meramente apparente cfr. SU. 28 gennaio 2004 - 13 febbraio 2004 numero 5876 cioè, il caso di motivazione che manchi assolutamente o, comunque, sia del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito ovvero il caso in cui le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. 2. Giova, altresì, ricordare come la giurisprudenza anche costituzionale cfr. Corte cost. numero 48/1994 numero 444/1999 costante nel ritenere che tra i presupposti di ammissibilità del sequestro preventivo non è da includere la fondatezza dell'accusa Sez. U, numero 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840 e tantomeno la colpevolezza dell'imputato Sez. 2, Sentenza numero 19657 del 17/04/2007, Grieco, Rv. 236590 , bensì la sussistenza del fumus delicti in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato configurato Sez. 6, numero 45591 del 24/10/2013, Ferro, Rv. 257816 . Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata consente adeguatamente di ricostruire l'ipotesi criminosa contestata, le fonti di prova e gli elementi di convincimento a tal fine rilevanti ed in particolare l'indimostrata legittimità della situazione di possesso dell'immobile , il nesso di pertinenzialità fra le cose in sequestro e il reato configurabile. 3. Occorre anche rammentare che costituisce insegnamento costante di questa Suprema Corte che la disciplina dell'edilizia popolare poggia sull'inderogabile principio che l'assegnazione degli alloggi, da considerarsi beni immobili destinati al perseguimento di finalità di interesse pubblico, deve avvenire secondo criteri predeterminati dagli organi a ciò preposti e da questi verificati attraverso idonee procedure. Sicché nessuna rilevanza può avere l'arbitrio del singolo, per quanto bisognoso, dovendo l'individuazione del soggetto assegnatario avvenire secondo forme, non arbitrarie e soggettive, ma pubbliche e regolate e che nemmeno l'acquiescenza dell'ente proprietario elide la situazione di arbitrarietà, non potendo gli organi dell'ente sottrarsi al dovere di assegnazione sulla base dei criteri legali. 3.1 Va altresì ricordata la costante affermazione, nella giurisprudenza di legittimità, per la quale la nozione di invasione non richiede modalità esecutive violente, che possono anche mancare, ma si riferisce al comportamento arbitrario, tipico di chi si introduce nell'altrui immobile contra ius, in quanto privo del diritto di accesso Sez. 2, numero 30130 dei 09/04/2009, Albanese, Rv. 244787 . Ne deriva la sussistenza, tanto in punto di fumus commissí delicti che di periculum in mora tenuto conto, con particolare riferimento a quest'ultimo, della necessità di far cessare la situazione antigiuridica contestata , delle condizioni che, ai sensi dell'articolo 321 cod. proc. penumero , legittimano il provvedimento cautelare dalla denuncia della Tempesti risulta che la ricorrente nel settembre si introdusse nell'appartamento e cambiò la serratura all'insaputa dell'assegnataria, dopo che nel mese di agosto era stata ospitata per pochi giorni inoltre c'è una diffida dell'ATER di rilascio dell'immobile, nella quale si rappresenta anche la circostanza che, a causa dell'abusiva occupazione, non potrà avere altri immobili in assegnazione. 3.2 Anche ai fini della perseguibilità di ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi pubblici - secondo la nozione che si ricava dagli articolo 822 e seg. cod. civ., mutuata dal legislatore penale - i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti e destinati ad uso pubblico quegli altri beni che appartengono a privati e detta destinazione abbiano concretamente avuto Sez. 2, numero 16957 del 25/03/2009 - dep. 21/04/2009, Mignali, Rv. 244058 Sez. 2, numero 40822 del 09/10/2008, Iaccarino, Rv. 242242 . Ne consegue che l'alloggio realizzato dall'istituto autonomo delle case popolari IACP , conserva sempre la sua destinazione pubblicistica anche quando ne sia avvenuta la consegna all'assegnatario, con la conseguente realizzazione, nel caso di introduzione abusiva, di una condotta costitutiva del reato di cui all'articolo 633 c.p., procedibile d'ufficio ex articolo 639 bis c.p 4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese processuali ed al versamento di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende, potendosi ravvisare profili di colpa nella causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.