di Donato Palombella
di Donato Palombella *Per la rinuncia ad un legato avente ad oggetto beni immobili è richiesta la forma scritta. A sciogliere ogni dubbio sono state le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza del 29 marzo 2011 numero 7098.Il caso. Il caso nasce dalla solita lite familiare innescata dalla divisione dell'eredità. Il de cuius, con le proprie disposizioni testamentarie, nomina erede universale la sorella ed usufruttuaria la moglie. Dispone, peraltro, a favore del coniuge, un legato in sostituzione della legittima avente ad oggetto alcuni beni immobili.La moglie, purtroppo, muore prima del testatore e il di lei figlio, agendo in rappresentanza della propria madre, impugna le disposizioni testamentarie a favore della zia proponendo, nei suoi confronti, azione di riduzione per lesione di legittima.In sostanza, secondo l'attore, le disposizioni testamentarie sarebbero illegittime in quanto violerebbero la quota di eredità a lui spettante ex lege.Il problema di fondo il legato in sostituzione di legittima. L'elemento su cui si incardina l'intera vicenda è rappresentato da un problema relativo al legato in sostituzione della legittima avente ad oggetto beni immobili.Ci si chiede, in particolare, se la rinuncia a tale legato debba essere effettuata necessariamente per iscritto attraverso un atto formale ovvero se, viceversa, essa possa essere informale, per facta concludentia.Per puro tuziorismo si rammenta che, nell'ipotesi di legato in sostituzione di legittima, il legatario può optare tra due alternative acquisto del legato il che comporta l'abbandono di ogni diritto sulla quota ereditaria oppure, alternativamente, la rinuncia al legato a favore della quota di legittima spettante ex lege.In sostanza, l'acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto ad una condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario.Occorre considerare un ulteriore elemento nel caso in cui il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, il soggetto che opta a favore del legato, perde automaticamente il diritto di chiedere il supplemento e non acquista neanche la qualità di erede, con quanto ne consegue anche in relazione ai possibili eventuali debiti ereditari.Il parere del Tribunale. Il Tribunale, in primo grado, accoglie la domanda riconoscendo a favore dell'attore la metà del patrimonio relitto pari alla quota spettante per legittima alla moglie e devoluta per rappresentanza a seguito della premorienza di quest'ultima a favore del figlio.E quello della Corte di Appello. La sorella del de cuius, nominata erede universale con le disposizioni testamentarie, impugna la sentenza di primo grado puntando il dito su una circostanza l'attore non aveva rinunciato espressamente al legato quindi, lo aveva accettato. Di conseguenza, era preclusa l'azione per lesione di legittima.La Corte di Appello rigetta tale interpretazione respingendo la tesi dell'appellante. Secondo la Corte territoriale, la rinuncia al legato in sostituzione di legittima non richiederebbe alcun atto formale, tantomeno nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto dei beni immobili.La causa, a questo punto, approda in Cassazione e viene assegnata alla seconda sezione. Quest'ultima, peraltro, rimette il fascicolo al Primo Presidente chiedendo che sulla controversia si pronuncino le Sezioni Unite.Ma per quale motivo viene richiesto il parere delle Sezioni Unite? Il punto della questione ruota intorno alla possibilità che la rinuncia del legato avente ad oggetto beni immobili possa essere effettuata con atto scritto. In proposito, si sono formate, nel tempo, due tesi contrapposte.L'opinione dominante acquisizione automatica ope legis. Secondo la tesi più accreditata, a seguito dell'apertura della successione, il legatario acquista automaticamente, ope legis, il diritto. Da ciò discende che il legatario che voglia rinunciare al legato deve estrinsecare la propria volontà in tal senso. Le cose si complicano quando il legato ha per oggetto un bene immobile. In questo caso, entra in gioco l'articolo 1350 numero 5 c.c. che impone l'uso della forma scritta. La necessità di un documento formale avrebbe lo scopo di attirare l'attenzione del soggetto sulla gravità dell'atto che si accinge a compiere trattandosi pur sempre della rinuncia ad un diritto su un bene immobile che almeno si presume debba avere un valore economico rilevante.La rinuncia, quindi, sarebbe un atto formale dismissivo con il quale il titolare abbandona un diritto che si è già costituito in suo capo, ope legis, al momento stesso dell'apertura della successione.In sostanza, il legato si acquisisce senza bisogno di accettazione la rinuncia al legato, viceversa, richiede una manifestazione di volontà. Tale dichiarazione deve essere effettuata necessariamente per iscritto quando il legato ha ad oggetto beni immobili. Si tratterebbe, in tale ipotesi, di un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti in maniera del tutto automatica nel patrimonio del soggetto, per cui la rinuncia richiederebbe necessariamente l'uso della forma scritta a pena di nullità.I sostenitori di questa tesi sottolineano che la forma scritta è da considerarsi come una tappa obbligatoria quantomeno per due motivi tra loro strettamente correlati. In primo luogo perché l'ordinamento vuole attirare l'attenzione della parte sulla gravità dell'atto che si accinge a porre in essere e quindi, parallelamente, perché l'ordinamento giuridico ha la necessità di assicurare certezza ai trasferimenti immobiliari.La tesi minoritaria il legato richiede un atto formale di accettazione. Secondo una diversa interpretazione, peraltro risalente ad alcuni decenni or sono, esisterebbe una sorta di coincidenza tra la posizione del chiamato all'eredità e quella del legatario. In entrambi i casi, in seguito all'apertura della successione ed in attesa dell'accettazione, i beni rimarrebbero nel limbo facendo parte della massa ereditaria. Una volta che tale accettazione sia intervenuta, gli effetti retroagirebbero al momento dell'apertura della successione colmando il vuoto .In tale ottica, il legatario che volesse optare in favore della legittima rinunciando al legato, non avrebbe la necessità di porre in essere alcun atto formale di rinuncia.Infatti, non potrebbe certamente rinunciare ad un diritto di cui non è ancora titolare.I sostenitori di questa tesi, volendo affrontare il tema della natura giuridica, ritengono che la rinuncia non debba essere intesa in senso tecnico come atto di dismissione di un diritto già acquisito ma come un atto ostativo o impeditivo dell'acquisto. La rinuncia, sotto questo profilo, quindi, impedirebbe al diritto di costituirsi in capo al legatario. Mancherebbe, ovviamente, ogni effetto automatico di acquisizione del diritto.L'intervento delle Sezioni Unite. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite, sciogliendo ogni possibile dubbio, hanno optato a favore della tesi dominante.A questo punto, occorre fissare alcuni paletti.In primo luogo appare opportuno porsi un interrogativo relativamente al valore di un eventuale atto formale di accettazione del legato. Sotto tale profilo, occorre sottolineare che la dichiarazione di volontà con cui il legatario manifesti espressamente di voler accettare il legato disposto a proprio favore non avrebbe altro effetto se non quello di rendere definitivo ed irretrattabile un acquisto già intervenuto ex lege. L'accettazione, infatti, opera ex lege, in maniera del tutto automatica.Ma come risolvere eventuali incertezze? Esse possono essere rimosse attraverso l'azione ex articolo 650 c.c. Chiunque vi abbia interesse può chiedere all'Autorità Giudiziaria che venga assegnato un termine perentorio entro il quale il legatario debba dichiarare se intende esercitare o meno la facoltà di rinunciare al legato disposto in proprio favore.Il testatore, di norma, ricorre al legato in sostituzione della legittima quando intende soddisfare i diritti del titolare della quota di legittima con una disposizione a titolo particolare tacitativa dei diritti spettanti ex lege. In tale ipotesi, il beneficiario ha due alternative optare a favore del legato ovvero a favore della legittima.Nell'ipotesi in cui il soggetto preferisca dismettere il legato e questo abbia ad oggetto dei beni immobili, è necessario un atto formale di rinuncia.Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione. Sulla base di tali presupposti, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'articolo 551 c.c. un legato avente ad oggetto beni immobili in sostituzione di legittima, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ed articolo 1350 numero 5 c.c. .* Giurista d'impresa