Basta l'aspettativa di un credito per l'azione revocatoria ordinaria

Non è necessario essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile per proporre l'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una aspettativa.

Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore possa vantare un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una semplice aspettativa, in coerenza con la funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore. Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 12235/11 del 6 giugno.Il caso. Il Credito Emiliano s.p.a. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania, due coniugi, assumendo di essere creditore del saldo passivo di conto corrente, intestato al marito e garantito dalla moglie. Sosteneva, inoltre, che i coniugi avevano donato al figlio la nuda proprietà dell'unico immobile loro intestato e chiedeva, pertanto, che venisse accertata la simulazione della donazione o, in ogni caso, l'inefficacia ex articolo 2901 c.c. dell'alienazione.In primo grado veniva accolta la domanda di revocatoria ordinaria e dichiarata l'inefficacia della donazione in seguito veniva rigettato l'appello dei soccombenti, i quali proponevano ricorso per cassazione.Per la revocatoria non è necessario un credito certo e accertato dal giudice. I motivi di ricorso sono infondati la S.C. ritiene, infatti, condivisibili le considerazioni svolte dai giudici di merito. In particolare, è conforme anche a precedenti pronunce di legittimità l'assunto, già esposto nella sentenza impugnata, che ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito, anche eventuale, o di una aspettativa , non essendo richiesto un credito certo, liquido ed esigibile, accertato dal giudice. Basta, quindi, un'aspettativa che possa essere valutata come probabile, seppur non accertata in via definitiva, e che non si riveli prima facie pretestuosa o insussistente.L'azione ha funzione di conservare l'integrità del patrimonio del debitore. Ciò in considerazione della funzione propria dell'azione revocatoria, che non è quella di consentire un'immediata restituzione al creditore di quanto vantato, ma piuttosto quella di conservare la garanzia generica che il debitore può offrire con il suo patrimonio, a favore di tutti i creditori.Non c'è sospensione necessaria per il giudizio promosso con azione revocatoria. Di conseguenza, anche l'ulteriore motivo di ricorso deve essere dichiarato infondato i ricorrenti lamentavano, infatti, la mancata concessione della sospensione del processo, ex articolo 295 c.p.c., in attesa della pronuncia del Tribunale in ordine all'esistenza del credito vantato dalla Banca. Ebbene, proprio perché anche un credito meramente eventuale giustifica la proposizione dell'azione revocatoria ex articolo 2901 c.c., il giudizio promosso con la predetta azione non è soggetto a sospensione necessaria per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 6 aprile 6 giugno 2011, numero 12235Presidente Schettino Relatore MazzacaneSvolgimento del processoCon atto di citazione notificato al 12-2-1996 la s.p.a Credito Emiliano conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania F.Z., G.B. e A.Z. e, premesso di aver incorporato con atto di fusione del 1.3-5-1994 la Banca Popolare Commerciale V.E. di XXXXXXX, e di essere creditrice alla data del 30-4-1993 del saldo passivo del conto corrente numero XXXX costituito presso la sede di XXXXXXX di lire 55.845.786 oltre accessori nei confronti di F.Z. , credito garantito dal coniuge G.B., assumeva che, dopo che la Banca Popolare Commerciale V.E. aveva inutilmente invitato lo Z. a ricondurre il debito nei limiti dell'esposizione consentita ed aveva quindi avviato le azioni legali per il recupero coattivo del credito, i coniugi Z. e B. in data 25-3-1993 con rogito del notaio Lojacono di Paternò avevano donato al proprio figlio Z.A. la nuda proprietà dell'unico immobile a loro intestato sito in XXXXXXX.La società attrice chiedeva pertanto dichiararsi simulata e comunque inefficace ex articolo 2901 c.c. nei propri confronti la suddetta donazione, essendo sicuro l'intento di tutti i convenuti di pregiudicare le ragion'i di credito dell'esponente.I convenuti costituendosi in giudizio chiedevano il rigetto delle domande attrici.Con comparsa depositata il 6-10-1997 la s.p.a. Banco di Sicilia interveniva volontariamente nel processo assumendo di essere creditrice nei confronta di F.Z. della somma di lire 8.774.002 oltre interessi di mora in forza di un saldo di conto corrente del 5-9-1989, e di aver dato disdetta al rapporto contrattuale con lettera raccomandata invitando il debitore al pagamento di quanto dovuto rilevava quindi di aver interesse ad intervenire autonomamente nel processo per chiedere l'accoglimento delle domande attrici.Il Tribunale adito con sentenza del 27-11-2000 rigettava la domanda di declaratoria di simulazione dell'atto di donazione, accoglieva invece la domanda di revocatoria ordinaria e dichiarava l'inefficacia della donazione stessa.Proposto gravame da parte di F.Z., B.G. e A.Z. cui resistevano i due suddetti istituti di credito la Corte di Appello di Catania con sentenza del 7-9-2004 ha rigettato l'impugnazione.Avverso tale sentenza F.Z., G.B. ed A.Z. hanno proposto un ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrato successivamente da una memoria cui il Credito Emiliano ed il Banco di Sicilia hanno resistito con separati controricorsi.Motivi della decisioneCon il primo motivo i ricorrenti, deducendo vizio di motivazione, sostengono che la Corte territoriale non ha esaminato i motivi di appello riguardanti l'inesistenza del diritto del Credito Emiliano di chiedere la revoca del predetto atto di donazione nonché l'insussistenza del presunto credito dell'interveniente Banco di Sicilia, omettendo ogni motivazione in proposito.Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione o falsa applicazione dell'articolo 2901 c. c., in relazione all'articolo 295 c.p.c., censurano le sentenze di primo e di secondo grado per non aver considerato che non sussisteva alcun credito in favore delle controparti suscettibile di essere tutelato con l'azione revocatoria infatti il decreto ingiuntivo numero 1902/1994 emesso dal Presidente del Tribunale di Catania in favore del Credito Emiliano e nei confronti dei coniugi Z. e B. era stato da costoro opposto dinanzi al Tribunale di Catania, che con sentenza numero 766/2003 lo aveva revocato dichiarando insussistente il credito preteso dal suddetto istituto neppure era sussistente alcun credito nei confronti dei predetti coniugi da parte del Banco di Sicilia.Le enunciate censure, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondate.Il giudice di appello, sulla scorta di quanto già affermato dal Tribunale di Catania, ha rilevato che costituiva sufficiente riscontro probatorio del credito vantato dal Credito Emiliano nei confronti di F.Z. e del coniuge G.B. la nota del 28-4-1993 del suddetto istituto di credito relativa alla revoca dell'affidamento bancario ed alla richiesta di pagamento del saldo debitorio di lire 55.845.786 inerente al c/c numero XXXX intestato allo Z. ha quindi richiamato, quanto alle pretese creditorie del Banco di Sicilia, il contratto di conto corrente bancario numero 0935.417.450.88 del 5-9-1989 ed i relativi estratti conto, sottolineando che tutta la menzionata documentazione non era stata contesta dagli appellanti.La sentenza impugnata ha poi ritenuto in linea di diritto che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito, anche eventuale, o di una aspettativa, e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato dal giudice, considerata la funzione propria dell'azione revocatoria, che non persegue scopi restitutori, ma tende a conservare la garanzia generica che il debitore offre con il suo patrimonio a favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.Orbene il convincimento espresso dalla Corte territoriale è conforme all'orientamento consolidato di questa Corte dal quale non vi sono ragioni per discostarsi secondo cui ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie vedi ex multis tra le pronunce più recenti in tal senso Cass. 18-7-2008 numero 20002 Cass. 5-3-2009 numero 5359 .Con il terzo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell'articolo 295 c.p.c., rilevano che erroneamente i giudici di primo e secondo grado hanno respinto l'istanza di sospensione del processo in attesa della decisione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Catania avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo già menzionato, dalla cui definizione dipendeva la decisione della presente controversia.La censura è infondata.Premesso che in questa sede sono impugnabili ovviamente solo le statuizioni della sentenza di secondo grado e non quindi quelle rese dal giudice di primo grado, si osserva che la Corte territoriale, sulla base della sopra enunciata premessa in ordine alla nozione di credito, comprensiva anche della ragione o della aspettativa, sufficiente per l'esperimento dell'azione revocatoria, ha escluso che la definizione sull'accertamento del credito costituisca l'indispensabile antecedente logico giruridico della pronuncia sulla domanda revocatoria.Tale statuizione è corretta ed immune dalle censure sollevate dai ricorrenti anche con riferimento alle sentenze di primo grado conclusesi per F.Z. e G.B. vittoriosamente nei confronti dei suddetti istituti di credito richiamate dai ricorrenti nella memoria depositata ex articolo 378 c.p.c. , in quanto secondo il costante indirizzo di questa Corte, cui si ritiene di dover pienamente aderire, poiché anche un credito eventuale o una ragione di credito non accertata giudizialmente sono idonei a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione evocatoria ai sensi dell'articolo 2901 c.c. avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'articolo 295 c.p.c., per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela del credito vantato, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito Cass. S.U. Ord. 18-5-2004 numero 9440 Cass. 10-3-2006 numero 5246 Cass. 1-5-2007 numero 12849 Cass. 17-7-2009 numero 16722 .Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione dell'articolo 92 c.p.c La censura è inammissibile non essendo stata addotta alcuna argomentazione a fondamento della denunciata violazione della norma indicata.Il ricorso deve pertanto essere rigettato le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei due controricorrenti.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2500,00 per onorari di avvocato in favore di ciascuno dei due controricorrenti.