La Corte di Cassazione ha nuovamente rilevato che la transazione della lite non osta alla liquidazione del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocino a spese dello Stato.
Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 15710/21, depositata il 4 giugno. Un avvocato proponeva istanza al Tribunale di Brescia in quanto aveva stipulato, con due suoi clienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, atto di transazione senza esser contemplato il compenso dovutogli per l’opera professionale prestata, di cui chiedeva la liquidazione. Ma il Tribunale rigettava la suddetta istanza poiché l’accordo transattivo avrebbe dovuto contemplare anche il compenso che spettava al difensore. Successivamente, l’avvocato proponeva opposizione ottenendo la liquidazione richiesta precedentemente. Il Ministero della Giustizia ricorre in Cassazione denunciando ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. la falsa applicazione dell’articolo 134 d.P.R. numero 115/2002, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente opinato per l’applicabilità analogica del citato articolo. Il ricorso va respinto in quanto la transazione della lite non osta alla liquidazione del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocino a spese dello Stato. Infatti, ai sensi dell’articolo 134 d.P.R., comma 2, numero 115/2002 «lo Stato ha diritto di rivalsa per le spese anticipate e quindi per gli onorari e le spese dovuti al difensore quando, per effetto della transazione, la parte ammessa al patrocinio abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese, ciò vuol dire che la rivalsa dello Stato comunque presuppone e postula il diritto del difensore della parte ammessa al patrocinio alla liquidazione delle sue spettanze». Nel caso di specie il Tribunale di Brescia ha dato atto che «l’importo dell’assegno versato a titolo di risarcimento ed esibito supera il sestuplo di quanto liquidato a titolo di spese». Per questi motivi la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 20 gennaio – 4 giugno 2021, numero 15710 Presidente Cosentino – Relatore Abete Motivi in fatto ed in diritto 1. L’avvocato B.G. proponeva istanza al Tribunale di Brescia. Esponeva che aveva assistito C.M.V.G. e T.G.M.A. , ammessi al patrocinio a spese dello Stato, quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore C.T.L.V. , persona offesa dal reato, nel procedimento penale numero 9876/2016 r.g.numero r. innanzi al Tribunale di Brescia a carico di B.A. per il delitto di cui all’articolo 81 cpv., articolo 609 bis c.p., articolo 609 ter c.p., numero 1, e articolo 61 c.p., nnumero 5 e 9. Esponeva che nel corso del procedimento era stato nell’interesse dei suoi assistiti stipulato con i responsabili civili atto di transazione che nondimeno non contemplava il compenso dovutogli per l’opera professionale prestata. Chiedeva sulla scorta della nota spese all’uopo depositata la liquidazione delle sue spettanze. 2. Con decreto in data 26.6.2018 il presidente del Tribunale di Brescia rigettava l’istanza. Assumeva che l’accordo transattivo avrebbe dovuto contemplare anche il compenso dovuto al difensore delle parti civili per l’attività svolta sino al momento della rinuncia alla costituzione in giudizio. 3. Proponevano opposizione l’avvocato B.G. e personalmente le parti civili. Resisteva il Ministero della Giustizia. 4. Con ordinanza del 19.12.2018 il Tribunale di Brescia accoglieva l’opposizione e liquidava il compenso dovuto all’avvocato B.G. compensava integralmente le spese del giudizio di opposizione. 5. Avverso tale ordinanza il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente provvedimento. L’avvocato B.G. , C.M.V.G. e T.G.M.A. , anche quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore C.T.L.V. , hanno depositato controricorso hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 6. Il relatore ha formulato ex articolo 375 c.p.c., numero 5 , proposta di manifesta infondatezza del motivo di ricorso il presidente ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 7. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la falsa applicazione del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 134. Deduce che ha errato il tribunale ad opinare per l’applicabilità analogica del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 134. Deduce che viceversa il presidente del tribunale aveva correttamente reputato, in prima istanza, che l’accordo transattivo avrebbe dovuto contemplare la liquidazione delle spettanze dovute al difensore delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato. 8. Va debitamente premesso che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, le parti, segnatamente il ricorrente, non hanno provveduto al deposito di memorie ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2. 9. In ogni caso, pur al di là del rilievo testè riferito, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede. 10. Il motivo di ricorso dunque va senz’altro respinto. 11. Invero, così come ha esattamente affermato il Tribunale di Brescia, la transazione della lite non osta alla liquidazione del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. In particolare, se è vero - come è vero - che, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 134, comma 2, lo Stato ha diritto di rivalsa per le spese anticipate - e quindi anche per gli onorari e le spese dovuti al difensore D.P.R. numero 115 del 2002 articolo 131, comma 4, lett. a - quando per effetto della transazione la parte ammessa al patrocinio abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese, ciò vuol dire che la rivalsa dello Stato comunque presuppone e postula il diritto del difensore della parte ammessa al patrocinio alla liquidazione delle sue spettanze. Non sembra dunque configurabile un onere del difensore di attivarsi allo scopo di inserire nell’accordo transattivo anche la liquidazione del proprio onorario così ricorso, pag. 5 . Va debitamente soggiunto che il Tribunale di Brescia ha dato atto che l’importo dell’assegno versato a titolo di risarcimento ed esibito supera il sestuplo di quanto liquidato a titolo di spese . 12. In dipendenza del rigetto del ricorso il Ministero ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 13. Non sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, il Ministero ricorrente sia tenuto a versare un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione a norma del medesimo D.P.R., articolo 13, comma bis. È principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l’obbligazione non sorge così in motivazione Cass. sez. unumero 8.5.2014, numero 9938 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente, Ministero della Giustizia, a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.