La notifica via fax è una forma ordinaria di notificazione, sicché deve ritenersi legittima la notificazione di avvisi al difensore mediante fax, anche in assenza di un provvedimento ad hoc del giudice, che rileva solo ove manchi la prova della ricezione del fax da parte del destinatario o sia formalmente dedotta la mancata ricezione.
Questo orientamento maggioritario, su cui da tempo è attestata la Giurisprudenza di legittimità, è stato ribadito dalla II sez. Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 35820, depositata il 30 agosto 2013. Termine per l’impugnazione scaduto. Il ricorso in Cassazione era stato presentato avverso l’ordinanza del giudice del riesame che aveva dichiarato l’inammissibilità per tardività del ricorso. Il ricorrente ha rilevato che la notificazione non era rituale in quanto effettuata al difensore a mezzo fax, priva dell’attestazione in calce da parte dell’Ufficio. Pertanto, a suo dire, il termine per l’impugnazione non era ancora decorso ed era erronea l’ordinanza di inammissibilità pronunciata. Per la Suprema Corte il ricorso è totalmente infondato. Infatti, secondo un orientamento conforme, la modalità di notificazione a mezzo fax non rientra tra le forme particolari di notificazione, bensì tra le forme ordinarie di notificazione da eseguirsi con mezzi tecnici idonei. Sicché, al fine di procedere alla stessa, non è necessario un decreto motivato del giudice, ma è sufficiente una «disposizione» consistente anche in un provvedimento organizzatorio di carattere generale. Il fax è un mezzo tecnico idoneo di comunicazione e di notificazione di atti. Nel caso di specie, per Piazza Cavour, la notifica al difensore effettuata a mezzo fax era dunque pienamente rituale e produttiva di effetti, quindi il Tribunale ha correttamente rilevato la tardività dell’impugnazione. Infine, gli Ermellini hanno chiarito che nel caso di notificazioni o avvisi ai difensori di cui sia disposta l’effettuazione con mezzi tecnici idonei, la mancata attestazione dell’ufficio di aver trasmesso il testo originale, come prescritto dall’articolo 148 c.p.p., comporta una mera irregolarità, insuscettibile come tale di dare luogo a giuridica inesistenza o a nullità dell’atto. Per questi motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 18 giugno - 30 agosto 2013, numero 35820 Presidente Fiandanese – Relatore Gentile Considerato in fatto E.J.S. Ricorre per cassazione, tramite il Difensore Avv. Giovanni Marchese avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame, in data 15.11.2012,, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dal medesimo Difensore in data 09.11.2012 -il Tribunale rilevava che il ricorso era stato proposto avverso l'ordinanza del 19.10.2012 emessa dal tribunale di Milano, sezione del merito, notificata al Difensore in data 19.10.2012, sicché il ricorso proposto in questa fase, in data 09.11.2012, era inammissibile per tardività, essendo scaduto in data 01.11.20 12 il termine per l'impugnazione MOTIVI ex articolo 606, 1 co, lett. b c e c.p.p. 1 -Violazione di legge in relazione agli articolo 148/co 2 bis e 150 CPP in relazione all'articolo 310/co. 2 CPP atteso che la notificazione avvenuta in data 19.10.2012 non era rituale in quanto effettuata al Difensore a mezzo FAX, priva della attestazione in calce da parte dell'Ufficio - Il termine per l'impugnazione, pertanto, non era ancora decorso ed era erronea l'ordinanza di inammissibilità pronunciata dal Tribunale CHIEDE l'annullamento del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 2 - Il ricorso è totalmente infondato, posto che pone una interpretazione delle norme non condivisa dalla Giurisprudenza di legittimità, del tutto conforme nel ritenere che la modalità di notificazione a mezzo fax non rientra tra le forme particolari di notificazione disposte dal giudice ai sensi dell'articolo 150 c.p.p., bensì tra le forme ordinarie di notificazione da eseguirsi con mezzi tecnici idonei ai sensi dell'articolo 148, comma 2 bis, c.p.p., sicché, al fine di procedere alla stessa, non è necessario un decreto motivato del giudice ma è sufficiente una disposizione consistente anche in un provvedimento organizzatorio di carattere generale. Cassazione penale, sez. 2, 09/02/2010. numero 8031. 3 -Invero la Giurisprudenza di legittimità è da tempo attestata sull'orientamento maggioritario che considera la notifica via fax una forma ordinaria di notificazione In senso conforme, Sez. 4, 21 marzo 2007, numero 24842 sicché deve ritenersi legittima la notificazione di avvisi al difensore mediante fax, anche in assenza di un provvedimento ad hoc del giudice, che rileva solo ove manchi la prova della ricezione del fax da parte del destinatario o sia formalmente dedotta la mancata ricezione. 4 -Altra pronuncia, Sez. 1, 11 dicembre 2002, numero 217, afferma come nel caso di notificazioni o avvisi ai difensori di cui sia disposta l'effettuazione con mezzi tecnici idonei, la mancata attestazione dell'ufficio di aver trasmesso il testo originale, come prescritto dall'articolo 148 c.p.p., comporta una mera irregolarità, insuscettibile come tale di dare luogo a giuridica inesistenza o a nullità dell'atto. 5 -Sullo stesso argomento, la Sez. 1, 11 marzo 1999. numero 2032, Zappia, qualifica mezzo tecnico idoneo di comunicazione e di notificazione di atti, il telefax, che, precisa, è da considerare equipollente al telegramma, al fonogramma e alla raccomandata. 6 - Si è ritenuto, infatti, con riferimento alla presentazione dell'atto di impugnazione da parte del p.m. appello al tribunale del riesame , Sez. 2, 8 gennaio 1991, Calla, che l'articolo 150 c.p.p., statuendo che il giudice può prescrivere che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto, ha introdotto una norma aperta in rapporto alla evoluzione tecnologica, che consente di ritenere verosimile una larga diffusione dei mezzi di telecomunicazione diversi da quelli attualmente previsti, tra i quali è da comprendere certamente il fax, e detta disposizione non può non applicarsi in via analogica anche al p.m. per cui è da ritenere giuridicamente possibile, interpretando l'articolo 583 in relazione all'articolo 150 la proposizione dell'impugnazione da parte di detto ufficio. 7 -Nella specie, la notifica al Difensore effettuata a mezzo FAX era dunque pienamente rituale e produttiva di effetti, sicché correttamente il Tribunale ha rilevato la tardività dell'impugnazione. 8 -Segue l'inammissibilità del ricorso Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.