Incostituzionale non prendere in considerazione il peggioramento economico legato alla situazione lavorativa. A chi richiede l'ammissione al beneficio spetta l'onere della prova.
Crisi economica, disoccupazione in aumento, redditi che si contraggono o, addirittura, svaniscono . E anche le dichiarazioni presentate all'Agenzia delle Entrate possono essere non più rispondenti alla realtà, anche a distanza di pochi mesi. Ecco perché, nella valutazione della richiesta di ammissione al patrocinio dello Stato, è necessario non solo tenere presenti i limiti economici stabiliti dalla legge, e l'ultima ufficiale 'fotografia patrimoniale' della persona che presenta la domanda, ma anche la sua effettiva situazione reddituale, come chiarisce la Cassazione con sentenza numero 34456, quarta sezione penale, depositata ieri . Altrimenti si corre il rischio, per un eccesso di formalismo, di violare una norma costituzionale, ovvero il diritto dei non abbienti di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione . I migliori e i peggiori anni. La richiesta di patrocinio a spese dello Stato è datata 2009, l'ultima dichiarazione dei redditi è relativa al 2008 le due cose configgono. Perché il reddito è nettamente superiore a quello massimo consentito dalla legge. Di conseguenza, su documentazione dell'Agenzia delle Entrate, l'ammissione, originariamente concessa, al gratuito patrocinio viene revocata. La decisione del Tribunale è fondata proprio sulle carte ufficiali dell'Agenzia, che certificano un fatto il 2008 era stato comunque un anno dignitoso, dal punto di vista economico. Tempus fugit. La decisione viene, però, contrastata con un ricorso ad hoc in Cassazione. A sostenerlo una ricostruzione della situazione economica della persona che aveva richiesto il patrocinio a spese dello Stato. Secondo quanto rappresentato dal legale, la richiesta, datata 2009, era stata accompagnata dalla certificazione della disoccupazione da marzo e dal calcolo matematico relativo ai redditi percepiti nei primi due mesi dell'anno, redditi che non superavano assolutamente il limite stabilito per legge. Perché, allora, revocare l'ammissione? Perché non considerare il corso del tempo e il netto peggioramento della situazione economica del richiedente? Variazioni in alto e in basso. Il panorama economico odierno è destinato a modificare molto la visione della realtà. Anche rispetto alle variazioni reddituali di una persona. Se si trasferisce tale concetto alla vicenda in esame, allora, la visione è più chiara. Certo, la scelta del riferimento alla dichiarazione dei redditi è ricollegato alla necessità di utilizzare un criterio oggettivo e predeterminato , affermano i giudici della Cassazione, eppoi, la scelta legislativa è fondata altresì sulla massima di esperienza che, nella normalità dei casi, il reddito tende a rimanere invariato o a crescere , quindi il legislatore non ha ritenuto di disciplinare espressamente il caso della diminuzione rispetto alla presentazione dell'ultima dichiarazione . Ma questo caso può verificarsi - come attesta la realtà, oggi - e non si può pensare di considerare una variazione in basso irrilevante oppure non tenerne proprio conto. In questa ottica, è evidente la rilevanza delle variazioni dei limiti di reddito, anche se intervenute dopo la presentazione della dichiarazione , ma è illogico escludere la rilevanza se la variazione valga a far rientrare l'istante nei limiti richiesti per l'ammissione al beneficio . Dimostrazione necessaria. Ecco perché il ricorso può essere accolto dalla Cassazione, e la questione rimessa nelle mani del Tribunale. Con l'aggiunta di un ulteriore principio a fronte di una dichiarazione dei redditi che indichi un livello di reddito superiore a quello previsto, incombe sul richiedente fornire la prova rigorosa del mutamento successivamente intervenuto nella situazione reddituale.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 giugno - 22 settembre 2011, numero 34456Presidente Brusco - Relatore BianchiRitenuto in fatto1. A seguito di richiesta dell'Agenzia delle Entrate, il Tribunale di Voghera ha revocato l'ammissione al patrocinio dello Stato di M. R. rilevando che dalla documentazione allegata dalla predetta Agenzia risultava che il R. aveva dichiarato nell'anno 2008 un reddito di 13.762,00 euro, superiore a quello fissato per l'ammissione al beneficio in questione.2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo il vizio di violazione di legge e contradditorietà di motivazione. Rappresenta che il R. aveva presentato la richiesta di ammissione al patrocinio nell'anno 2009 indicando e certificando che dal marzo dello stesso anno era disoccupato e che i redditi da lavoro dipendente percepiti nei primi due mesi dell'anno, gennaio e febbraio, non superavano i limiti previisti dalla normativa su tali presupposti il giudice lo aveva ammesso ali patrocinio ed era quindi contradditorio il provvedimento di revoca fondato solo sulla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, tanto più che la1 giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ammesso che si possa tenere conto delle variazioni di reddito anche in diminuzione avvenute dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi.Considerato in diritto1. Il ricorso merita accoglimento.2. Questa Corte sez. IV 16.11.2005 numero 8103 rv.233529 ha già avuto modo di affrontare il problema posto dal ricorrente relativo alla valutazione delle variazioni reddituali, intervenute dopo la presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi, che abbiano fatto scendere il reddito ad un importo inferiore alla somma indicata e tale da non costituire più ostacolo all'ammissione al beneficio ed ha rilevato che, interpretata con i criteri meramente letterali la normativa potrebbe condurre ad escludere la rilevanza di tali variazioni, ma che invece un'interpretazione logica e sistematica consente di pervenire a conclusioni diverse. La scelta di utilizzare il criterio del riferimento alla dichiarazione dei redditi è infatti ricollegato alla necessità di utilizzare un criterio oggettivo e predeterminato, sia pure di provenienza di parte, al fine di evitare complessi accertamenti che appesantirebbero ingiustificatamente il processo penale. Ma si può ragionevolmente affermare che la scelta legislativa sia fondata altresì sulla massima di esperienza che, nella normalità dei casi, il reddito tende a rimanere invariato o a crescere e quindi il legislatore non ha ritenuto di disciplinare espressamente il caso della diminuzione rispetto alla presentazione dell'ultima dichiarazione. Ma poiché questo caso - la diminuzione avvenuta dopo la presentazione della dichiarazione - può ovviamente verificarsi e poiché la fattispecie non è espressamente disciplinata non sembra che da tale omissione possa trarsi la conclusione che la variazione sia irrilevante e che il Giudice dell'ammissione o dell'opposizione non debba tenerne conto. Insomma ne' la lettera della legge ne' lo scopo da essa perseguito autorizzano a ritenere esclusa la possibilità per il richiedente di dimostrare l'intervenuta variazione di reddito a suo sfavore anche perché una diversa interpretazione inciderebbe negativamente sull'effettività della difesa dell'imputato.4 Sotto diverso profilo va rilevato che le variazioni in aumento dei limiti di reddito devono essere comunicate dal richiedente che ne assume l'impegno con l'istanza presentata articolo 79, comma 1, lett. d e che la mancata comunicazione della variazione dei limiti di reddito costituisce motivo per la revoca dell'ammissione articolo 112, comma l, lett. a . Dalla disciplina sommariamente riassunta si ricava dunque la rilevanza, per la conservazione del beneficio, delle variazioni dei limiti di reddito anche se intervenute dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi. Sarebbe dunque illogico escludere la rilevanza se la variazione - invece di avere l'effetto di escludere il beneficio - valga invece a far rientrare l'istante nei limiti richiesti per l'ammissione al medesimo fermo restando che, a fronte di una dichiarazione dei redditi che indichi un livello di reddito superiore a quello previsto dichiarazione che costituisce una sorta di confessione stragiudiziale , incombe sul richiedente fornire la prova rigorosa del mutamento successivamente intervenuto. 5 Un'ultima considerazione deve farsi la soluzione accolta nel provvedimento impugnato porrebbe seri dubbi di costituzionalità, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, essendo in contrasto con ogni principio di ragionevolezza riservare un trattamento deteriore a chi abbia subito una diminuzione di reddito successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi e, sotto diverso profilo, ritenere rilevanti solo le variazioni di reddito in aumento e non quelle in diminuzione. Nel dubbio tra due interpretazioni opinabili della normativa da applicare al caso concreto è quindi necessario adottare un'interpretazione costituzionalmente orientata idonea a far venir meno i dubbi di costituzionalità della norma. Anche perché la disciplina del patrocinio a spese dello Stato costituisce applicazione di un preciso obbligo costituzionale articolo 24 Cast., comma 3 oltre che adempimento dell'articolo 6, comma, 3 lett. e, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.3. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto con l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio al Tribunale di Voghera che si adeguerà ai principi indicati verificando se il ricorrente abbia fornito la prova rigorosa della diminuzione di reddito idonea a ritenere non superati i limiti di reddito previsti.P.Q.M.annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al presidente del Tribunale di Voghera.