Il mancato guadagno deve essere inteso come l’incremento patrimoniale netto che la parte adempiente avrebbe conseguito attraverso la realizzazione del contratto e che è venuto a mancare a seguito della risoluzione per l’inadempimento della controparte.
La vicenda. La fattispecie al centro della controversia in esame riguarda la risoluzione di un contratto di cessione di diritti televisivi. In particolare, una società operante nel campo della pubblicità agiva in giudizio contro un emittente televisiva, alla quale aveva ceduto per un anno il diritto di trasmettere in video per l’area di tre regioni due telenovelas delle quali era titolare dei diritti di sfruttamento e distribuzione per un quinquennio. Secondo la società pubblicitaria l’emittente televisiva cessionaria era stata inadempiente in quanto non aveva versato il corrispettivo convenuto e aveva inoltre ceduto i diritti televisivi ad altre emittenti al di fuori delle zone previste nel contratto. Domandava quindi che, in seguito alla risoluzione del contratto per inadempimento, l’emittente televisiva fosse condannata alla restituzione delle cassette della telenovelas e al relativo risarcimento dei danni. Nel corso del processo la società pubblicitaria era dichiarata insolvente e ad essa subentrava la curatela fallimentare. Il Tribunale dichiarava risolto il contratto per inadempimento. Il giudice di prime cure accoglieva la domanda della parte attrice e dichiarava pertanto la risoluzione del contratto di cessione dei diritti televisivi, condannando inoltre l’emittente alla restituzione delle cassette e al pagamento del pregiudizio. Nel successivo gravame la Corte di appello riduceva l’importo del risarcimento conseguente all’inadempimento, come determinato dal CTU al netto delle spese rappresentate dai costi di acquisizione e distribuzione, da rivalutarsi dalla stipula del contratto alla data della sentenza. Con riferimento all’appello incidentale proposto dalla curatela della società pubblicitaria, il giudice di secondo grado - pur ritenendo non provato che a causa della mancata restituzione delle videocassette degli episodi iniziali la società aveva subito un pregiudizio economico derivante dalla circostanza di non avere potuto mettere le stesse videocassette a disposizione di emittenti – liquidava in via equitativa il danno originato dalla possibilità di sfruttamento esclusivo per l’Italia delle videocassette. L’emittente televisiva ricorreva quindi per Cassazione lamentando, tra l’altro, che la Corte di appello nell’accogliere l’appello incidentale sul mancato guadagno non avesse considerato che non vi era alcuna prova che la società pubblicitaria avesse subito un pregiudizio dalla mancata restituzione delle cassette, in quanto gli episodi delle telenovelas erano riprodotti in più copie. La Suprema Corte premette che la dichiarazione di fallimento sospende, quanto ai crediti chirografari, la decorrenza degli interessi ai fini del concorso, ma solo per quanto riguarda i debiti. Mentre i crediti della curatela, sussistenti nel patrimonio del soggetto fallito alla data del fallimento, rimangono nelle componenti di capitale ed interessi. La Cassazione aggiunge che non vi è contraddizione nel ritenere il danno per l’impossibilità di sfruttare commercialmente il residuo quadriennio dell’esclusiva e nell’escludere che l’indisponibilità delle cassette avesse determinato danni quanto ai contratti già stipulati. Come calcolare il pregiudizio subito in seguito all’inadempimento? La Suprema Corte si concentra quindi sul ricorso incidentale, reputando che il giudice di secondo grado abbia correttamente applicato il principio emergente dall’articolo 1453 c.c Tale disposizione afferma che «nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione». In particolare, occorre concentrare l’attenzione sulla regola prevista dalla suddetta disposizione che indica nella data della domanda di risoluzione il momento in cui l’altra non può più adempiere la propria obbligazione. Il contraente non inadempiente non può pretendere un guadagno maggiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto dall’esecuzione del contratto. Di conseguenza, da tale norma si giunge a due conclusioni. Infatti, da un lato è possibile ricavare che fino alla proposizione della domanda di risoluzione il debitore può adempiere, pertanto è unicamente con la domanda di risoluzione che il danno consequenziale al mancato acquisto del bene si produce nel patrimonio del creditore. Dall’altro lato si deduce che una volta proposta la domanda di risoluzione il soggetto risolvente dimostra di non avere più interesse all’adempimento, per cui questi non potrebbe ottenere dalla risoluzione del contratto più di quanto avrebbe conseguito attraverso la realizzazione del contratto medesimo. Per tale motivo, al fine di calcolare il pregiudizio, occorre avere riguardo al guadagno patrimoniale netto che la parte avrebbe ottenuto nel caso in cui il contratto si fosse eseguito secondo la fisiologia originariamente prevista. In particolare, il contraente non inadempiente, dal momento che rinuncia alla pretesa di adempimento del rapporto contrattuale avanzando la richiesta di risoluzione, non può esigere quell’eventuale superiore guadagno che il contratto gli avrebbe concesso nel tempo successivo alla domanda di risoluzione. In proposito, è sufficiente considerare come, per un verso, l’interesse del creditore all’adempimento successivamente a tale momento non può subire ulteriori lesioni, in quanto egli non ha più diritto all’esecuzione del contratto al contempo, per altro verso, occorre ritenere che ai fini risarcitori, non può essere assunta la violazione di un interesse alla esecuzione del contratto che sia successiva al momento in cui a tale esecuzione si è rinunziato, andando oltre tale limite temporale. Il danno va commisurato all’incremento patrimoniale netto che la parte avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto. Di conseguenza, non può tenersi conto di quel lucro ulteriore che il compratore, successivamente alla domanda di risoluzione, avrebbe ricavato avvalendosi della prestazione rinunziata. Al contrario, è possibile riconoscere il danno da mora, per mancata attuazione del rapporto contrattuale fino a quel momento. Dall’articolo 1453 c.c. si desume quindi che il mancato guadagno - componente del risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo come conseguenza immediata e diretta ai sensi dell’articolo 1223 – deve reputarsi quale l’incremento patrimoniale netto che la parte adempiente avrebbe conseguito attraverso la realizzazione del contratto e che è venuto a mancare per la risoluzione per l’inadempimento della controparte. In conclusione, la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento fa sì che il convenuto non può più eseguire la sua prestazione e l’attore non ha più il diritto di pretenderla dopo aver dimostrato il proprio disinteresse all’adempimento La Cassazione dunque respinge sia il ricorso principale che il ricorso incidentale, confermando quando affermato dalla sentenza della Corte di appello.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 giugno – 2 agosto 2012, numero 13912 Presidente Carnevale – Relatore Di Virginio Svolgimento del processo Baires Pubblicità s.r.l. agiva avanti al Tribunale di Lucca nei confronti dell'emittente televisiva Telecapri Broadcasting System s.r.l., e, premesso di avere ceduto per un anno alla convenuta, con contratto del 21/2/1985, il diritto di trasmettere in video per l'area delle regioni del Lazio, della Puglia e della Campania, le due telenovelas argentine dei cui diritti di sfruttamento e distribuzione era titolare per l'Italia per il quinquennio 1985/1990, chiedeva che, previa risoluzione del contratto per inadempimento della cessionaria, per il mancato versamento del corrispettivo convenuto e la cessione ad altre emittenti al di fuori delle zone previste in contratto, la stessa venisse condannata alla restituzione delle cassette ed al risarcimento dei danni. La convenuta si costituiva e contestava la domanda attorea. In corso di causa, subentrava il Fallimento Baires Pubblicità s.r.l. Il Tribunale, con sentenza numero 726 del 2003, dichiarava risolto il contratto, condannava Telecapri alla restituzione alla Broadcasting delle videocassette in oggetto ad al pagamento di Euro 136.003,76, oltre interessi sulla somma rivalutata anno per anno, dal 1985 alla data della sentenza. La Corte d'appello,con sentenza 13/6 - 9/10/2006, in parziale accoglimento dell'appello principale di Telecapri, ha ridotto l'importo di cui alla condanna ad Euro 60.446,11, oltre rivalutazione dal 1985 alla data della pronuncia, oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata,e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Fallimento Baires, ha condannato Telecapri al pagamento di ulteriori Euro 77.468,51, oltre rivalutazione Istat dalla data intermedia del quadriennio,sino alla data della decisione, ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata ha infine regolato le spese del giudizio. La Corte d'appello, nello specifico, ha rigettato il primo motivo dell'appello principale proposto da Telecapri, rilevando che la disciplina di cui all'articolo 83 c.p.c. si applica solo per la nomina del primo difensore e che l’eccezione di nullità delle procure alle liti, rilasciate ai difensori succedutisi al primo in atti diversi da quelli previsti dall’articolo 83, 2 comma c.p.c., era stata sollevata tardivamente all'udienza del 20/12/2002. Ha rigettato l'eccezione di incostituzionalità degli articolo 1 e 2 della L. 276/97, in relazione agli articolo 25 e 102 Cost., e ritenuto la legittimità dell'assegnazione della causa, spettante alla sezione stralcio, al giudice togato, non costituendo la Sezione stralcio un diverso organo di giustizia, da cui l'inconfigurabilità di una questione di competenza nell'assegnazione delle cause, trattandosi unicamente della distribuzione dei vari affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario. Il Giudice del merito ha ritenuto nuova, e quindi inammissibile, la domanda di estinzione del giudizio, comunque infondata, non rientrando la controversia in quelle per le quali il Giudice delegato aveva autorizzato il Curatore a rinunciare ad iniziative giudiziarie. Trattando congiuntamente il quarto motivo dell'appello principale e l'appello incidentale, ambedue relativi al danno risarcibile conseguente all'inadempimento, la Corte d'appello ha ritenuto di liquidare il mancato guadagno nella minore somma di lire 117,040.000, come determinata dal C.T.U. al netto delle spese, rappresentate dai costi di acquisizione e distribuzione, da rivalutarsi dal 1985 alla data della sentenza, con gli interessi legali sull'importo anno per anno rivalutato. Quanto all'appello incidentale, la Corte d'appello, mentre ha ritenuto di confermare la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provato che, a causa della mancata restituzione delle videocassette degli episodi iniziali, Baires avesse subito ripercussioni economiche negative per non avere potuto mettere le stesse a disposizione di emittenti provate ovvero di non avere potuto assicurare alle stesse il rispetto dell'esclusiva come pattuito, ha peraltro ritenuto di potere liquidare con criterio equitativo, anche se con riferimento ai dati contabili di cui a pag. 11 della CTU, in lire 150.000.000, il danno derivante dalla possibilità di sfruttamento esclusivo per l'Italia delle videocassette per il quadriennio, somma da rivalutarsi a partire dalla data intermedia del 1988/1989 sino alla decisione, oltre interessi legali sulle somme anno per anno rivalutato. Il Giudice del merito ha infine respinto le domande ex articolo 96 c.p.c. dell'appellante principale e di risarcimento danni della Curatela, ed ha infine disposto la cancellazione delle frasi offensive per la Curatela. Ricorre Telecapri, sulla base di sei motivi. Il Fallimento Baires ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato a due motivi. Il difensore della ricorrente ha depositato brevi note ex articolo 379, ultimo comma, c.p.c Motivi della decisione 1.1. - Con il primo motivo, la ricorrente Telecapri si duole della violazione degli articolo 83, 3 comma c.p.c. nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'articolo 45 della l. 69/2009 , 156, 2 comma e 159, 2 comma c.p.c., dovendosi il nuovo difensore costituirsi, in corso di causa, con procura conferita per atto pubblico o scrittura privata autenticata da soggetto abilitato, e configurandosi a riguardo nullità assoluta e non relativa. 1.2.- Con il secondo motivo, Telecapri si duole della violazione degli articolo 25 e 102, 2 comma, 106 Cost., e 5 c.p.c., per costituire i GOA Giudici speciali, vietati ex articolo 102 Cost., e straordinari post factum, chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità della l. 276/1997 e la sospensione del giudizio. 1.3.- Con il terzo motivo, la ricorrente principale censura la pronuncia per la violazione ex articolo 360 numero 2 c.p.c. degli articolo 1, 2 e 11 della l. 276/97 e articolo 5 c.p.c, sostenendo la nullità assoluta del provvedimento del Presidente del Tribunale che ha scardinato la causa dal ruolo del GOA e assegnato la stessa al Giudice togato. 1.4.- Con il quarto motivo, Telecapri si duole della violazione degli articolo 2697, 1453 e 1559 c.c., per non avere la Corte del merito tenuto conto della mancata prova da parte di Baires della disponibilità delle video cassette, successive a quelle fornite a Telecapri, e del fatto che dette cassette non sono state rinvenute nell'inventario,non risultano nelle relazioni del Curatore, né in archivio, con la conseguenza che l'inadempimento doveva essere imputato alla società attorea. 1.5.- In subordine, Telecapri denuncia la violazione degli articolo 1223, 1277, 2697 e l.f., in relazione alla statuizione di determinazione della perdita in Euro 60446,11, oltre rivalutazione ed interessi. Secondo la ricorrente, è fatto notorio che il guadagno al netto nelle transazioni commerciali non supera il 10% del prezzo della transazione sulle somme non spettano gli interessi legali dopo la dichiarazione di fallimento e la rivalutazione non è dovuta, trattandosi di credito di valuta, per cui la svalutazione ex articolo 1227 c.c. deve essere provata. 1.6.- Col sesto motivo, la parte denuncia la violazione degli articolo 189 e 345 c.p.c., 2697, 1223, 1453,1559 c.c., nella parte in cui la Corte d'appello ha accolto l'appello incidentale sul mancato guadagno, che costituisce domanda nuova, così come quella formulata in primo grado, come illustrato nella memoria di replica del 5/3/03 è stato provato che Baires non ha subito alcun danno dalla mancata restituzione delle cassette, in quanto gli episodi delle telenovelas erano riprodotti in più copie v'è contraddittorietà nel ritenere che la mancata restituzione delle cassette non abbia comportato danno da lucro cessante per i contratti già in essere, e nel contempo che la mancata restituzione abbia prodotto danni in relazione ai potenziali contraenti, né v'è prova in atti di trattative contrattuali preliminari naufragate. 2.1.- Con il primo motivo del ricorso incidentale,il Fallimento denuncia violazione o falsa applicazione degli articolo 1223, 1453 c.c., e difetto di motivazione, per avere la Corte del merito detratto dal prezzo del contratto non riscosso i costi di acquisizione e distribuzione già sostenuti. 2.2.- Con il secondo motivo, il Fallimento si duole della omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatto controverso e decisivo, per non avere il Giudice del merito spiegato la ragione per cui i costi sostenuti prima della risoluzione e non recuperabili dopo la risoluzione dovessero essere detratti dal prezzo non riscosso. 3.1.- I ricorsi principale ed incidentale vanno riuniti ex articolo 335 c.p.c 3.2.- Il primo motivo del ricorso principale va respinto. Come affermato nella pronuncia 17873/2003 e conformi, le precedenti 2618/99, 2149/02 , la nomina di un nuovo difensore nel corso del procedimento civile, pur potendo essere effettuata anche su atto diverso da quelli indicato nell'articolo 83, 3 comma c.p.c., purché evidenzi inequivocabilmente la volontà della parte di conferire la procura, deve porsi in essere in un atto determinante l'ingresso della parte in giudizio, ossia in un atto lato sensu processuale, atteso che la natura processuale dello stesso ne rivela l'inerenza allo specifico processo per il quale la procura è rilasciata. E nella specie, le sostituzioni del precedente difensore sono avvenute con comparse depositate in udienza, quindi in atti a natura specificamente processuale. 3.3.- Il secondo motivo è inammissibile, non potendo spiegare la questione di costituzionalità prospettata alcuna incidenza sulla decisione, in termini più favorevoli al ricorrente, atteso che la decisione è stata assunta dal Giudice togato. 3.3.- Il terzo motivo è infondato la sezione stralcio istituita presso i Tribunali dalla 1.276/1997 per la definizione delle cause che non presentino riserva di collegialità, non costituisce, nell'ambito dell'ufficio giudiziario, un diverso organo di giustizia, e la questione se una controversia spetti al giudice onorario aggregato presso la sezione ovvero al Tribunale in composizione collegiale pone un problema di ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario e non involge questione di competenza così la pronuncia 6905/01, e conformi, le successive 20623/2011, 17977/08, 12663/04, tra le tante . Né la legge vieta al Giudice togato di conoscere delle cause precedenti al 30/4/1995. 3.4.- Il quarto motivo è inammissibile, attesa la novità della prospettazione fatta valere, di cui non v'è traccia nella sentenza impugnata, intesa a rovesciare su Baires la risoluzione per inadempimento. 3.5.- Il quinto motivo è infondato. In primis, lo stesso è formulato sul rilievo, del tutto apodittico, della percentuale notoria del guadagno da transazione commerciale, a fronte della statuizione della Corte del merito, ampiamente argomentata in diritto e resa in adesione alle valutazioni del C.T.U., non rese oggetto di specifica censura inoltre, va rilevato che la dichiarazione di fallimento sospende, quanto ai crediti chirografari, la decorrenza degli interessi ai fini del concorso, ma sui debiti, mentre i crediti del Fallimento, presenti nel patrimonio del soggetto fallito alla data del fallimento, rimangono nelle componenti di capitale ed interessi, e nel caso, si tratta di un credito del Fallimento, che, avendo natura risarcitoria, è di valore e non valuta. 3.6.- Il sesto motivo è infondato. Non sussiste la novità della domanda, avendo Baires agito per il risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento ed inoltre la controparte, in tesi,avrebbe dovuto eccepire la dedotta novità avanti al Giudice di secondo grado. Nel resto, non v'è contraddizione nel ragionamento della Corte, nel ritenere il danno per l'impossibilità di sfruttare commercialmente il residuo quadriennio dell'esclusiva e nell'escludere che l'indisponibilità delle cassette avesse determinato danni quanto ai contratti già in essere quanto all'eccezione di Telecapri, della disponibilità da parte di Baires delle copie delle cassette non riconsegnate dalla prima, è sufficiente rilevare che la ricorrente principale non ha indicato in ricorso, in violazione del principio dell'autosufficienza, quando ed in quale atto del giudizio di merito avrebbe fatto valere detto fatto impeditivo, che non risulta esaminato in sentenza e che pertanto deve ritenersi nuovo. 3.1.- I due motivi del ricorso incidentale, strettamente collegati, vanno esaminati congiuntamente e sono da respingersi. La Corte d'appello ha bene applicato i principi di cui all'articolo 1453 c.c. e in specie, il principio secondo il quale il mancato guadagno di cui all'articolo 1223 c.c. è da ritenersi l'incremento patrimoniale netto che la parte adempiente avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto e che è venuto a mancare per la risoluzione per l'inadempimento della controparte. Quanto alla censura specifica, dell'errata detrazione, in tesi, dal prezzo del contratto dei costi di acquisizione e distribuzione, va rilevato che la Corte del merito, sul punto, ha fatto esplicito riferimento alla valutazione del C.T.U., con ciò recependone integralmente i rilievi da ciò consegue che, per infirmare la motivazione per relationem , la parte avrebbe dovuto indicare quando ed in quale modo avesse fatto valere già dinanzi al Giudice del merito le critiche alla C.T.U., indicandone altresì la rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione così la pronuncia 10222/2009, e vedi tra le precedenti, le sentenze 18688/2007, 10668/2005 . 4.1.- Conclusivamente, vanno respinti il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Le spese del giudizio vanno compensate, attesa la soccombenza reciproca. P.Q.M. L a Corte riunisce i ricorsi e li rigetta dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.