Con il dichiarato fine di ridurre il più possibile «utilizzi impropri» del contratto di lavoro a progetto la Riforma Fornero in vigore da oggi, 18 luglio 2012 ha operato l’ennesima «stretta» su questo tipo contrattuale, convertendo in legge quelli che sino a ieri erano gli orientamenti giurisprudenziali più rigorosi ed incrementando i contributi dovuti alla Gestione Separata dell’INPS.
I requisiti del progetto . Innanzitutto, la Riforma interviene sulla stessa nozione di progetto, rendendolo – oltre che «specifico» - necessariamente e «funzionalmente collegato a un determinato risultato finale» non potendo inoltre «consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente». I contratti sottoscritti da oggi, pertanto, oltre che un progetto specifico dovranno necessariamente indicare anche il c.d. «obiettivo», ossia il risultato che il committente intende perseguire tramite la realizzazione del progetto affidato al collaboratore. Fumoso e tecnicamente impreciso è invece il divieto di «meramente riproporre» l’oggetto sociale della committente, poiché tale previsione recepisce male un orientamento giurisprudenziale avviato dal Tribunale di Torino nel 2005. Anche a voler tralasciare le perplessità che tale orientamento ha sempre suscitato, tale precisazione è sotto un certo punto di vista inutile e, sotto altro punto di vista, potenzialmente dannosa. Inutile perché in concreto non esiste alcun tema di riproposizione dell’oggetto sociale della committente posto che, in tale ipotesi, il punto sarebbe evidentemente quello della genericità del progetto con conseguente presunzione ex lege della natura subordinata del rapporto . È invece potenzialmente dannosa perché, ancora una volta, non è chiara nella sua effettiva portata. Dal punto di vista letterale, parrebbero infatti ammessi a differenza che nel passato progetti sostanzialmente coincidenti con parte dell’oggetto sociale della committente, purché specifici e definiti nella loro materialità, mentre – leggendo le pronunce recepite dalla novella – tale eventualità era fino a ieri esclusa. Rimane dunque un altro gravoso elemento di incertezza su come la giurisprudenza, in concreto, interpreterà un testo che tutto fa fuorché fugare dubbi. Sotto altro profilo, la Riforma ha soppresso il riferimento al «programma di lavoro o fase di esso» endiadi che, nella pratica ed indipendentemente dalle distinzioni puramente teoriche, aveva avuto un’interpretazione sostanzialmente coincidente con quella del progetto. Infine, il progetto commissionato al collaboratore non potrà la ragione non è chiara comportare lo svolgimento di attività meramente esecutive o ripetitive, che verranno individuate dai contratti collettivi. Senza progetto si è necessariamente lavoratori subordinati . Questa discutibile riforma inoltre, indifferente ai dubbi di costituzionalità che a più riprese sono stati sollevati, opera un’interpretazione autentica dell’articolo 69, comma 1, del d.lgs. numero 276/2003, disponendo che la presunzione ivi contenuta debba intendersi quale presunzione assoluta. Non sarà dunque mai ammessa la prova sulla natura effettivamente autonoma di un rapporto con un collaboratore privo di progetto o - il che è lo stesso - privo di un progetto sufficientemente specifico. Il collaboratore si presume subordinato se lavora come i dipendenti del committente . Viene poi introdotta una presunzione espressamente relativa, ossia superabile con la prova contraria a carico del committente, della natura subordinata del rapporto qualora l’attività del collaboratore sia svolta con «modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente». Sono invece espressamente escluse da questa presunzione, le prestazioni caratterizzate da elevata professionalità che «possono» essere individuate dalla contrattazione collettiva non è chiaro se con effetto esemplificativo o esaustivo . Anche i collaboratori a progetto avranno un «minimo sindacale» . Ancora una volta indifferente ai principi generali dell’ordinamento, il Legislatore impone poi che il corrispettivo del contratto a progetto non possa essere inferiore ai minimi stabiliti da una specifica contrattazione collettiva ad oggi inesistente , in mancanza della quale si dovranno considerare quale minimo «inderogabile» le retribuzioni attualmente previste per i lavoratori subordinati che prestino la propria attività per un tempo pari a quello dei collaboratori. Se consideriamo che è pacifico, in giurisprudenza, che la retribuzione «proporzionata e sufficiente» ex articolo 36 Cost. trovi applicazione solo rispetto ai lavoratori subordinati, la contraddittorietà della previsione appare evidente in quanto utilizza, come parametro, la durata della prestazione di un lavoratore quale è il collaboratore a progetto che ontologicamente non ha alcun orario di lavoro. Lo «scarso rendimento» viene esteso anche ai collaboratori . La Riforma interviene anche sul regime del recesso dal contratto a progetto, che passa dalla acausalità quando disciplinata dalle parti nel contratto al necessario collegamento con «oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto» con ciò trasferendo, nel lavoro autonomo, criteri di recesso elaborati per il lavoro subordinato. Rimane naturalmente salvo, né poteva essere diversamente, il recesso per giusta causa tanto da parte del committente che da parte del collaboratore. Le aliquote contributive . Quale ultimo strumento di «disincentivo» all’utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto, la Riforma articolo 2, comma 57 incrementa le aliquote di contribuzione alla Gestione Separata dell’INPS, che arriveranno nel 2018 al 33%.