Cedolare secca e detrazione più ampia per ristrutturazioni

Pubblicata la circolare 13/E che, rispondendo ai quesiti dei CAF, fornisce chiarimenti sulle ristrutturazioni edilizie e si sofferma, tra l'altro, sulle agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e sull'applicazione della cedolare secca.

Ristrutturazioni edilizie detrazioni più ampie. Nel caso in cui un contribuente abbia sostenuto, su uno stesso immobile, spese per un importo pari ad euro 48.000 dal 1° gennaio al 25 giugno 2012, e per euro 96.000 dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, lo stesso può detrarre le spese sostenute dal 26 di giugno in poi fino all'importo di 96.000 euro, fruendo così della detrazione più conveniente del 50%. La dichiarazione di esecuzione dei lavori, prevista nel caso di lavori che superano il limite di euro 51.645,69, non è necessaria anche se l'importo limite delle spese ammissibili è stato elevato da 48.000 a 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013. Riqualificazione energetica documentazione da inviare entro 90 giorni dalla fine lavori. Per i lavori di riqualificazione energetica eseguiti a cavallo di due periodi d'imposta 2012/2013 e relativi allo stesso intervento, l'invio all'Enea della documentazione necessaria per fruire della detrazione fiscale va effettuato entro 90 giorni dalla data di fine lavori, che non deve per forza avvenire entro il 30 giugno 2013. Lo stesso intervallo di tempo dalla fine dei lavori riguarda inoltre i lavori conclusi nel 2012, con spese sostenute anche nel 2013. Interessi passivi per mutuo cointestato tra coniugi. Il coniuge cointestatario del mutuo per la costruzione dell'abitazione principale, può portare in detrazione la propria quota del 50% di interessi passivi, pur non essendo intestatario delle fatture di spesa per la costruzione se su di esse è espressamente indicato che la spesa è stata sostenuta al 50% da ciascun coniuge. Applicazione della cedolare secca. Per i contratti rientranti nel regime transitorio, in mancanza di revoca, l'opzione per la cedolare secca espressa nei modelli 730/2012 o Unico 2012 continua ad essere valida sino alla fine del contratto di locazione, anche se non confermata per le annualità successive con il modello 69. Tuttavia, l'opzione per la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi 2012 non vincola all'applicazione di questo regime sino alla fine del contratto d'affitto potendo il contribuente scegliere di applicare il regime ordinario anche per fatti concludenti. Per gli immobili all’estero c’è l’IVIE. Dal 2012 gli immobili all'estero soggetti all'IVIE non locati sono esclusi dall'applicazione dell'Irpef. La circolare precisa che per questi immobili non deve quindi essere compilato il quadro della dichiarazione dei redditi relativo alla indicazione dei redditi degli immobili situati all'estero. Resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro Rw. Rientro dei lavoratori Le persone fisiche in possesso dei requisiti che avviano in Italia un attività di lavoro dipendente possono fruire dell’incentivo fiscale secondo cui il reddito di lavoro dipendente concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’Irpef in misura ridotta 20% per le lavoratrici e 30% per i lavoratori. e contributo di solidarietà. Il reddito complessivo rilevante al fine di determinare il contributo di solidarietà è parametrato in base alla disciplina dell’articolo 8 TUIR si sommano i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e redditi diversi , determinati secondo le regole previste per ciascuna categoria, sottraendo quindi le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dall’esercizio di arti o professioni.

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