L’avvocato fa spirare il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento: ma esiste un contrasto giurisprudenziale?

Determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione il quesito di diritto che manchi del requisito della pertinenza, nella misura in cui non affronti le peculiarità della fattispecie concreta. Nel caso di specie il professionista ricorrente, nel formulare il quesito di diritto si limitava a chiedere ai giudici di legittimità quali fossero i requisiti di un contrasto giurisprudenziale, senza interrogarsi sulla rilevanza della colpevole omessa considerazione del contrasto ai fini della individuazione della responsabilità professionale dell’avvocato.

Con la sentenza numero 8940, depositata il 12 aprile 2013 la Corte di Cassazione affronta il caso di responsabilità professionale dell’avvocato, convenuto in giudizio dal proprio cliente, per aver fatto inutilmente spirare il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento danni da sinistro stradale. Muovendo dalle censure sollevate in sede di gravame dal legale, risultato soccombente in entrambi i gradi di giudizio, la Corte evidenza la necessità del requisito della pertinenza nella formulazione del quesito di diritto, senza del quale il motivo di gravame deve ritenersi inammissibile. Il caso. Un cliente conveniva in giudizio il proprio avvocato al fine di essere risarcito di tutti i danni materiali, personali e non patrimoniali patiti in occasione di un sinistro stradale durante il quale, a bordo del proprio motoveicolo, era stato investito da un’autovettura. Nell’intrapresa causa civile il cliente prospettava la responsabilità del professionista per aver questi lasciato inutilmente decorrere il termine prescrizionale biennale dell’azione risarcitoria. L’attore lamentava l’ingiustificabile inerzia dell’avvocato nel compimento di idonei atti interruttivi della prescrizione, al punto che l’azione risarcitoria, successivamente intrapresa da altro professionista, era stata dai giudici del merito rigettata per accertamento della prescrizione. Il Tribunale accoglieva la domanda in ragione della erronea valutazione, da parte del professionista convenuto, del termine prescrizionale ritenuto quinquennale anziché biennale. Il danno era quindi quantificato in misura pari a quanto l’attore avrebbe verosimilmente conseguito in caso di esito vittorioso della causa risarcitoria. Avverso questa pronuncia proponeva appello principale il cliente, il professionista resisteva con appello incidentale, contestavano entrambi la quantificazione del risarcimento, mentre il secondo anche il riconoscimento della propria responsabilità. La Corte di appello riaffermava la responsabilità del legale individuandola nel mancato invio di atti interruttivi della prescrizione, oltre che nel colpevole affidamento riposto in orientamenti giurisprudenziali oggetto di contrasto. La sentenza era invece riformata in relazione alla misura risarcitoria incrementata del 30% rispetto al primo grado di giudizio. Il professionista proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione affidato a quattro motivi di gravame. Resisteva con controricorso il cliente. Prescrizione dell’azione di risarcimento danni da sinistro stradale 2 o 5 anni? Il motivo di censura su cui ci si sofferma è quello sollevato dal ricorrente principale e relativo al riconoscimento della propria responsabilità professionale, da parte dei giudici di merito, sulla base di un riscontrato contrasto giurisprudenziale in materia di prescrizione dell’azione di risarcimento danni da sinistro stradale 2 o 5 anni . Argomentava il ricorrente che il predetto contrasto, al momento del conferimento dell’incarico 1984 da parte del cliente, fosse insussistente. Concludeva chiedendo ai giudici di legittimità se potesse ritenersi sussistere un contrasto giurisprudenziale, meritevole di essere qualificato come vexata questio e di essere obbligatoriamente conosciuto da ogni avvocato, ove su di una norma univocamente interpretata per 42 anni, vi fosse una pronuncia di Cassazione di segno opposto. Il ricorrente chiedeva, inoltre, di conoscere il termine entro cui la pronuncia pubblicata sulla riviste giuridiche, diveniva di obbligatoria conoscenza per un avvocato. I giudici di nomofilachia ritenevano il motivo inammissibile per due ordini di ragioni. Precisavano gli Ermellini come i giudici del merito avessero riconosciuto la responsabilità professionale del legale grazie a due distinte fattispecie. La prima delle quali legata alla dimenticanza del professionista di rinnovare l’atto interruttivo della prescrizione nella piena consapevolezza della durata biennale del termine consapevolezza acclarata dalla circostanza che il cliente si fosse successivamente rivolto ad altro legale per intraprendere l’azione di risarcimento danni dopo che, presumibilmente, il primo legale aveva considerato spirato il termine di proponimento dell’azione . La mancata impugnazione di una ragione posta a sostegno della pronuncia rende il ricorso inammissibile per difetto d’interesse. La Suprema Corte sosteneva come essendo la sentenza di merito sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonee a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile per difetto d’interesse la censura relativa alle altre. Pertanto, in tal modo, divenendo definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso questa potrebbe produrre l’annullamento della pronuncia. Il difetto di pertinenza del quesito di diritto lo rende inammissibile. In secondo luogo, argomentava la Cassazione, il ricorrente aveva formulato un quesito di diritto limitandosi a richiedere i termini di qualificazione del contrasto giurisprudenziale adotto, senza però affrontare, in nessun modo, la peculiarità della questione concreta, in particolare la rilevanza della colpevole omessa considerazione del contrasto ai fini della responsabilità professionale. In altri termini il ricorrente correttamente avrebbe dovuto richiedere ai giudici di legittimità, in caso di riconosciuta esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia di prescrizione, quale rilevanza avrebbe avuto tale situazione sul riconoscimento della sua responsabilità professionale. Da tale situazione la Corte di Cassazione ha fatto discendere l’inammissibilità della censura proposta per difetto di pertinenza.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 7 marzo – 12 aprile 2013, numero 8940 Presidente Uccella – Relatore De Stefano Svolgimento del processo 1. L'avvocato G.G. fu convenuto in giudizio dinanzi al tribunale di Prato da C., che gli aveva affidato l'incarico professionale di fargli conseguire il risarcimento dei danni tutti - materiali, personali e non patrimoniali - da lui patiti a seguito di un sinistro stradale occorsogli il 4.7.84, allorché egli, a bordo di un motoveicolo, fu investito da un'automobile in località Montemurlo prospettata la colpa dell'avvocato nell'inescusabile inerzia nella formulazione di idonei atti interruttivi, tanto che la domanda giudiziale, poi intentata a ministero di altro avvocato, era stata rigettata per riconosciuta prescrizione, chiese condannarsi il professionista al risarcimento del danno. Il tribunale accolse la domanda, valorizzando la mancata considerazione della durata della prescrizione, biennale e non quinquennale, per poi quantificare il danno in misura pari a quanto l'attore avrebbe verosimilmente conseguito in caso di esito vittorioso della causa, invece perduta sulla questione preliminare di merito, sulla base di postumi permanenti in ragione del 4%, 60 giorni di i.t.t. e 30 giorni di i.t.p., oltre ad una maggiorazione di 1/3 per danno morale, fino a totali Euro 7.690,10, in importo già rivalutato alla data della decisione, da maggiorarsi degli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo. Il C. interpose gravame principale ed il G. incidentale, contestando entrambi la quantificazione ed il secondo, preliminarmente, il riconoscimento della propria responsabilità professionale ma la corte di appello di Firenze riaffermò quest'ultima, sia sotto il profilo della mera inerzia nell'invio di idonei atti interruttivi, sia sotto quello della colpevolezza nell'affidamento riposto in orientamenti giurisprudenziali oggetto di contrasto per accogliere in parte il gravame principale, rilevando la carenza di colpa del C. nella causazione del sinistro oggetto della controversia e riliquidando in via equitativa, sempre escluso il danno da limitazione della capacità lavorativa, il danno in L. 20 milioni ritenuto maggiore così del 30% rispetto a quanto liquidato dal primo giudice , ma ancorandole al tempo del sinistro, tanto da riconoscere su tale sorta la rivalutazione e gli interessi sugli importi via via rivalutati. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 12.1.07 e notificata il 29-30 maggio successivo, ricorre ora il G. , affidandosi a quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ. resiste con controricorso il C Motivi della decisione 2. Il ricorrente sviluppa quattro motivi, dolendosi 2.1. con un primo rubricato erronea e contraddittoria ed in parte omessa valutazione del presupposto necessario dell'adottata interpretazione estensiva dell'articolo 1176 c.c. , ai sensi dei nnumero 3 e 5 dell'articolo 360 cod. proc. civ. , del riconoscimento della sua responsabilità sull'ascrivibilità di un contrasto giurisprudenziale sulla durata solo biennale - e non già quinquennale - del termine prescrizionale, contrasto che invece ampiamente argomenta come insussistente al momento in cui gli era richiesta la prestazione professionale e concludendo col seguente quesito di diritto se per potere ritenersi sussistente un contrasto giurisprudenziale meritevole di essere qualificato vexata quaestio e di divenire oggetto di obbligatoria conoscenza di ogni avvocato relativamente all'interpretazione di una norma codicistica univocamente interpretata dal suo nascere e per 42 anni successivi è sufficiente o no una sola sent. di Cass. di segno opposto e, se si, qual è il termine entro il quale dalla sua stampa sulle riviste giuridiche o da altro individuato momento decorre l'anzidetta obbligatorietà di conoscenza da parte degli avvocati 2.2. con un secondo rubricato errore in procedendo per omesso esame e pronuncia su specifici motivi di appello e così violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero 5 C.P.C. , della mancata disamina di alcune delle ragioni dispiegate in sede di appello a contestazione del quantum liquidato dal primo giudice, ritenendo inidoneo ad esentarne la corte territoriale il ricorso alla valutazione equitativa, di per sé sola considerata ma senza concludere con alcun quesito di diritto o momento di riepilogo 2.3. con un terzo rubricato violazione ed errata applicazione dell'articolo 1226 c.c. e violazione del giudicato formatosi su parte della sentenza di primo grado , dell'omessa indicazione delle singole voci di danno alla cui stregua era stata operata la pure equitativa liquidazione e comunque dell'evidente ricomprensione in questa di una voce, come il danno da perdita della capacità lavorativa, positivamente escluso dal primo giudice con statuizione non impugnata dal danneggiato e concludendo con il seguente quesito di diritto se il ricorso alla liquidazione equitativa ex articolo 1226 comporta o no l'onere da parte del Giudice di indicare le singole voci di danno che ha ritenuto in quella modalità di risarcire e se, esclusane una con sentenza sul punto non impugnata, può la stessa o no rientrare nel contesto della liquidazione equitativa in grado di appello 2.4. con un quarto rubricato erroneità della sentenza per difetto assoluto di motivazione contraddizione intima della stessa per effetto di errore materiale di calcolo nella quantificazione del danno , ai sensi dell'articolo 360, numero 5, cod. proc. civ. , dell'insanabile contraddizione che la corte di appello, adita in procedimento di correzione di errore materiale, aveva già dichiarato inammissibile quale oggetto di quest'ultimo - tra le ragioni della quantificazione ed il risultato di essa, avendo la corte territoriale erroneamente ipotizzato un incremento del 30% dell'importo liquidato dal primo giudice, quest'ultimo essendo liquidato in valori attuali ed essendo riconosciuto invece dalla corte in valori da rivalutare, tanto che il rapporto tra la prima e la seconda liquidazione aumentava fino al triplo. 3. Dal canto suo, il controricorrente quanto al primo motivo, in via preliminare eccepisce la violazione dell'articolo 366- bis cod. proc. civ., non riferendosi il quesito alla peculiarità della fattispecie e cioè alla prima delle due rationes decidendi poste dalla corte territoriale a base della riconosciuta negligenza del G. , per non avere interrotto comunque il termine prescrizionale biennale, tale essendo la sola giustificazione fornita al cliente nell'immediatezza dei fatti e rientrando questa condotta nella fattispecie generatrice di responsabilità di cui a Cass. 18 luglio 2002, numero 10454 quanto al secondo, eccepisce l'inammissibilità per mancata formulazione di alcun quesito e carenza di specificità o pretesa di riesame del merito, ma poi prende in considerazione, per escluderli, i profili di contraddittorietà tra esclusione dell'esistenza di un reato e liquidazione del danno morale, nonché del ricorso alla liquidazione equitativa e ad una perizia stragiudiziale quanto al terzo, ricordato l'ambito del motivo di appello principale da lui dispiegato, nega la formazione di un giudicato interno con effetto preclusivo anche sull'entità complessiva in concreto liquidata, sempre di molto inferiore a quanto richiesto quanto al quarto, eccepisce l'inammissibilità per mancata individuazione di uno dei motivi di cui all'articolo 360 cod. proc. civ. e, poi, nega rilevanza all'inciso relativo al rapporto con la liquidazione operata dal primo giudice, dovendo prevalere la finale determinazione dell'importo riconosciuto. 4. Va a questo punto premesso che alla fattispecie si applica l'articolo 366-bis cod. proc. civ. 4.1. tale norma è stata introdotta dall'articolo 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, numero 40 e resta applicabile - in virtù del comma secondo dell'articolo 27 del medesimo decreto -ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione - a far tempo dal 4 luglio 2009 - ad opera dell'articolo 47, comma 1 lett. d , della legge 18 giugno 2009, numero 69, in virtù della disciplina transitoria del suo articolo 58, comma quinto con ultra-attività ritenuta conforme a Costituzione, tra le altre, da Cass., ord. 14 novembre 2011, numero 23800 4.2. i criteri elaborati per la valutazione della rilevanza dei quesiti vanno applicati anche dopo la formale abrogazione, nonostante i motivi che l'avrebbero determinata, attesa l'univoca volontà del legislatore di assicurare ultra-attività alla norma per tutte, v. espressamente Cass. 27 gennaio 2012, numero 1194 Cass. 24 luglio 2012, numero 12887 Cass. 8 febbraio 2013, numero 3079 4.3. quanto ai quesiti previsti dal primo comma di tale norma, in linea generale tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v. Cass. Sez. Unumero , ord. 5 febbraio 2008, numero 2658 Cass., ord. 17 luglio 2008, numero 19769, Cass. 25 marzo 2009, numero 7197 Cass., ord. 8 novembre 2010, numero 22704 , essi devono compendiare sì che la carenza di uno solo di tali elementi rende inammissibile il ricorso Cass. 30 settembre 2008, numero 24339 a la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito b la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice c la diversa regola di diritto che, per il ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie 4.4. quanto poi al capoverso dell'articolo 366-bis cod. proc. civ., va rilevato che per le doglianze di vizio di motivazione, occorre la formulazione - con articolazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso - di un momento di sintesi o di riepilogo come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. numero 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Unumero , 1 ottobre 2007, numero 20603 v., tra le altre, Cass. 30 dicembre 2009, ord. numero 27680 il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure - se non soprattutto - le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell'illustrazione del motivo - all'esito di una interpretazione svolta dal lettore, anziché su indicazione della parte ricorrente - consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure 4.5. non è consentita la congiunta proposizione di doglianze ai sensi del numero 3 e del numero 5 dell'articolo 360 cod. proc. civ. se non accompagnate tanto dal quesito di diritto previsto per il primo vizio che dal momento di sintesi o riepilogo imposto per il secondo per tutte, a contrario Cass. Sez. Unumero , 31 marzo 2009, numero 7770 . 5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, per due distinte ed autonome serie di ragioni, una volta precisato che gli eventuali vizi formali del ricorso stesso non possono giammai essere sanati con gli atti successivi e nemmeno con la memoria ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ. che, per giurisprudenza assolutamente consolidata, ha funzione meramente illustrativa e non mai integrativa delle questioni già ritualmente proposte . 5.1. In primo luogo, la responsabilità del G. è chiaramente riferita dalla corte territoriale pie della quarta ed inizio della quinta facciata della sentenza gravata a due fattispecie, la prima delle quali è la dimenticanza sic et simpliciter della necessità di rinnovare l'atto interruttivo della prescrizione in rapporto alla dichiarata durata biennale, ritenuta provata in base ad una serie di elementi presuntivi specificamente indicati soprattutto, il fatto che il C. si era poi rivolto ad altro legale, ciò che rendeva verosimile la dichiarazione del G. al C. stesso di ineluttabilità della maturata prescrizione, già considerata, evidentemente, biennale . Ma, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza principio affermato ai sensi dell'articolo 360-bis cod. proc. civ. da Cass., ord. 3 novembre 2011, numero 22753 tra le molte altre e per limitarsi alle più recenti, v. Cass. 28 gennaio 2013, numero 1891 Cass. 11 febbraio 2011, numero 3386 Cass. 20 novembre 2009, numero 24540 Cass. 18 settembre 2006, numero 20118 . Eppure, avverso tale separata giustificazione della responsabilità autonoma rispetto alla malaccorta gestione della causa in presenza di un contrasto giurisprudenziale il ricorrente non muove in ricorso alcuna critica, sorretta da autonomi chiari ed univoci argomenti. 5.2. In secondo luogo, il quesito formulato a corredo della censura non solo non coglie quella ulteriore ed autonoma ratio decidendi , ma soprattutto si arresta alla qualificazione dei requisiti di un contrasto giurisprudenziale, senza affrontare la peculiarità della fattispecie e, segnatamente, la rilevanza della colpevole mancata considerazione del contrasto stesso ai fini della responsabilità professionale così difettando del rigoroso requisito della pertinenza, di cui al precedente punto 4.3. Tanto esime da ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno del contrasto giurisprudenziale su cui si sofferma l'odierno ricorrente in tempo anteriore ai fatti era stato previsto il termine prescrizionale biennale in caso di mancanza, anche sopravvenuta, di querela soltanto da Cass. 31 luglio 1962, numero 2277 Cass. 29 agosto 1962, numero 2695 Cass. 8 novembre 1965, numero 2329 il quale avrebbe dato adito, ma solo se effettivamente configurabile alla data dei fatti, a responsabilità professionale Cass. 18 luglio 2002, numero 10454 . La questione resta perciò impregiudicata. 6. Anche il secondo motivo è inammissibile. 6.1. In primo luogo, esso fa valere un'omissione di pronuncia come vizio motivazionale, anziché come nullità della sentenza eppure, il vizio di omessa pronuncia si distingue dal secondo il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'articolo 360 cod. proc. civ., numero 4, non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 360 cod. proc. civ., numero 5 il secondo presuppone invece l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del Giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione e va denunciato ai sensi dell'articolo 360 cod. proc. civ., numero 5, Cass., ord. 20 maggio 2011, numero 11142 Cass. 19 maggio 2006, numero 11844 Cass. 12 dicembre 2005, numero 27387 . 6.2. In secondo luogo, non è corredato né dal momento di sintesi o di riepilogo, tanto meno dotato dei rigorosi requisiti di cui al precedente punto 4.4, né da alcun quesito di diritto di cui al precedente punto 4.3 ove si ritenesse possibile sussumere il motivo entro la previsione del numero 4 o del numero 3 dell'articolo 360 cod. proc. civ. . 6.3. Infine, in violazione dei principi di cui ai nnumero 3 e 6 dell'articolo 366 cod. proc. civ., non è riportato in ricorso né a pag. 5, né alle pagine 19 e seguenti il tenore testuale delle censure svolte in sede di appello a sostegno delle relative questioni eppure, il ricorrente che proponga in sede di legittimità una determinata questione giuridica, la quale implichi accertamenti di fatto, ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa per l'ipotesi di questione non esaminata dal giudice del merito, tra le altre Cass. 2 aprile 2004, numero 6542 Cass. 10 maggio 2005, numero 9765 Cass. 12 luglio 2005, numero 14599 Cass. 11 gennaio 2006, numero 230 Cass. 20 ottobre 2006, numero 22540 Cass. 27 maggio 2010, numero 12992 Cass. 25 maggio 2011, numero 11471 Cass. 11 maggio 2012, numero 7295 Cass. 5 giugno 2012, numero 8992 . 7. Ancora, è infondato il terzo motivo anche a poter prescindere dai profili di non conformità del quesito di diritto ai rigorosi requisiti di cui al precedente punto 4.3, la valutazione equitativa operata dalla corte territoriale poteva legittimamente prescindere da profili già considerati od esclusi dal primo giudice, alla stregua della contestazione complessiva delle ragioni del decidere esplicitate da quest'ultimo, come contenuta nei motivi di appello principale, trascritti alle pagine 19 e seguenti del controricorso, se non anche dell'ampia discrezionalità insita in ogni valutazione equitativa e non essendo prospettato in modo idoneo in ricorso, come ulteriore motivo di doglianza, l'eccesso della somma liquidata rispetto a quella richiesta per le stesse componenti, ritenuto non corretto da Cass. 16 febbraio 2010, numero 3593 riguardo alla quale è noto che il giudice, nel procedervi ed alla sola condizione, che qui non ricorre, che essa non appaia arbitraria nel suo complesso o in riferimento ad elementi di valutazione manifestamente incongrui o scorretti Cass. 12 aprile 2011, numero 8322 , non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata Cass. 18 aprile 2005, numero 8004 . 8. Peraltro, il quarto motivo è fondato, per l'evidente vizio motivazionale consistente nell'esporre la liquidazione del primo giudice come dato di partenza soggetto ad incremento, ma senza considerare che esso consisteva in una somma indicata come già rivalutata alla data della pronuncia, per poi contraddittoriamente e senza alcun espresso motivo rapportarla alla data dei fatti sicché, per l'intervallo temporale intercorso, la differenza si presta ad essere notevolissima, ma senza alcuna giustificazione razionale o coerente. Il visto vizio motivazionale determina pertanto la cassazione della gravata sentenza, con rinvio alla medesima corte territoriale, ma in diversa composizione ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, affinché ridetermini il quantum del risarcimento in maniera congrua con le premesse di incremento rispetto alla somma liquidata in primo grado. P.Q.M. La Corte accoglie l'ultimo motivo di ricorso e rigetta gli altri cassa la gravata sentenza e rinvia alla corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.