Mancato invio dei mod. DM 10: omissione od evasione contributiva?

In tema di obbligazioni contributive nei confronti dell'Inps, la mancata presentazione del modello DM 10 configura la fattispecie dell'omissione - e non già dell'evasione - contributiva.

In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali, nel vigore della legge 23 dicembre 2000 numero 388, la mancata presentazione del modello DM 10 configura la fattispecie dell'omissione - e non già dell'evasione - contributiva. Sono queste, in sintesi, le conclusioni cui giunge la sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza numero 1230 depositata il 20 gennaio 2011, rigettando il ricorso dell'Inps.La fattispecie. Una datrice di lavoro proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto contributi Inps, per il mancato tempestivo invio dei modelli DM 10. Questa veniva parzialmente accolta dai giudici di primo grado, così come dalla Corte d'appello, in quanto la ricorrente aveva fornito tutti gli elementi ai fini della determinazione del debito contributivo a suo carico, nonostante la spedizione dei modelli fosse avvenuta in ritardo rispetto alla scadenza prescritta dalla legge. In quest'ottica, i giudici di merito riconducevano tale fattispecie non già a quella dell'evasione contributiva, quanto a quella della semplice omissione. Contro tale pronuncia l'Inps ricorreva per cassazione. La tesi dell'Inps sussiste evasione contributiva. In particolare, l'Istituto previdenziale sostiene che l'omessa o tardiva presentazione della denuncia mensile configuri la fattispecie dell'evasione contributiva, poiché avrebbe l'effetto di occultare le retribuzioni erogate.L'evasione si configura solo in presenza dell'occultamento del rapporto di lavoro. Dopo aver analizzato il quadro normativo relativo alle denunce previdenziali, la S.C. precisa che non sussiste alcun occultamento del rapporto di lavoro o delle retribuzioni erogate in tutti i casi in cui questi dati, anche se non risultanti dalle denunce, risultino dalle registrazioni obbligatorie libro paga . Ne deriva che quando il credito dell'Inps, seppure non segnalato in piena conformità delle regole prescritte, è comunque evincibile attraverso documentazione di provenienza del soggetto obbligato, non v'è alcun onere probatorio a carico del datore di lavoro, poiché sussiste un comportamento oggettivo tale da escludere la fattispecie dell'evasione contributiva.Il mancato invio del mod. DM 10 determina omissione contributiva. Applicando tali principi al caso in esame, i giudici di piazza Cavour concludono pur avendo omesso di presentare alla scadenza il mod. DM 10, la ricorrente teneva regolarmente i libri contabili ed emetteva le denunce riepilogative annuali conseguentemente in questa ipotesi ricorre la fattispecie meno grave dell'omissione e non già dell'evasione contributiva.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 24 novembre 2010 - 20 gennaio 2011, numero 1230Presidente Miani Canevari - Relatore La TerzaSvolgimento del processoCon la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di L'Aquila confermava la statuizione di primo grado, con cui era stata parzialmente accolta la opposizione proposta da D.G.R. avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto contributi Inps. I giudici di merito ritenevano applicabile, per il caso in esame di mancato tempestivo invio dei mod. DM 10, non già la sanzione di cui all'articolo 116 comma 8 lettera b della legge 388/2000 prevista per l'evasione contributiva, ma quella più lieve di cui alla lettera a della medesima disposizione. La Corte territoriale - premesso che, pacificamente, i contributi si riferivano al periodo successivo all'entrata in vigore della legge 388/2000 - rilevava che la spedizione di quei modelli era avvenuta in ritardo rispetto alla scadenza di legge, tuttavia la datrice di lavoro aveva fornito tutti gli elementi per una compiuta determinazione del debito contributivo a suo carico, come libri paga e matricola, denunce riepilogative annuali e mod. 770. Ciò conduceva ad escludere la fattispecie più grave della evasione contributiva, non essendovi elementi significativi della intenzione specifica di non versare i contributi, di cui era evincibile l'ammontare attraverso le altre registrazioni obbligatorie.Avverso detta sentenza l'Inps ricorre.Resiste la D.G. con controricorso.Motivi della decisioneL'Inps censura la sentenza per violazione degli articolo 116 comma 8 legge 388/2000, 1218 e 2697 cod. civ., perché la omessa o tardiva presentazione della denuncia mensile, obbligatoria ex articolo 30 legge 843/78, configurerebbe la fattispecie della evasione contributiva di cui alla lettera b dell'articolo 116 comma 8 citato, in quanto avente l'effetto di occultare delle retribuzioni erogate, tanto più considerando la disposta eliminazione dell'invio dell'altro modello 01/M, sostituito dal Modello Unico sulla unificazione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali che si spedisce direttamente al Ministero dell'Economia e che solo in un secondo momento affluisce presso l'Inps. Il mancato invio dei DM 10, sostiene l'Istituto ricorrente, integrerebbe inadempimento dell'obbligazione con conseguente applicazione della sanzione, a prescindere dall'elemento intenzionale ex articolo 1218 cod. civ., di talché la fattispecie della evasione sarebbe da escludere solo nei casi in cui l'obbligato dimostrasse la mancanza della intenzione specifica di versare i contributi.Il ricorso non è fondato.1. È pacifico che si applica ratione temporis il disposto dell'articolo 116, commi 8 e seguenti, della legge 23 dicembre 2000 numero 388, che, modificando la legge precedente, ossia l'articolo 1, comma 217 lettera b , della legge 23 dicembre 1996 numero 662, configura diversamente sia la fattispecie dell'evasione contributiva, sia il tipo di sanzioni civili che vi sono ricollegate.Le disposizioni sono le seguenti articolo 1 comma 217. legge 662/96 I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti a nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto legge 29 luglio 1981, numero 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981 numero 537, e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti la somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge b in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lettera a , al pagamento di una sanzione, una tantum, da graduare secondo criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla entità dell'evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50 per cento ad una massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi [qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera non è dovuta sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa]. 14 La legge applicabile numero 388/2000 articolo 116 comma 8 recita I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti a nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge b in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.2. È evidente la differenza tra le due discipline la legge del 2000, dopo avere ripetuto la precedente dizione, ossia in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero , aggiunge la seguente espressione cioè, nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta il rapporto di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate Detta formulazione, come osservato dai commentatori, tende evidentemente a fornire un criterio distintivo più netto tra la fattispecie della pura e semplice morosità e quella dell'evasione, conferendo rilevanza allo specifico elemento intenzionale, che non figurava nel testo previgente. Ma, a prescindere dall'elemento intenzionale, è soprattutto alla parte successiva che occorre avere riguardo per ritenere integrata la fattispecie delle evasione e cioè al fatto che essa ricorre ove il datore di lavoro occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate .3. Non si può sostenere che venga occultato il rapporto di lavoro o le retribuzioni erogate in tutti i casi in cui questi dati, ancorché non risultanti dalle denunzia mod. DM 10 non presentato risultino però dalle registrazioni obbligatorie . Vi sono infatti i diversi obblighi di registrazione del rapporto di lavoro da effettuare sui libri paga, in cui devono figurare le retribuzioni corrisposte e le relative trattenute, nonché il numero di ore lavorate per ciascun giorno, l'indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario, la retribuzione effettivamente corrisposta in denaro e in natura cfr. legge 5 gennaio 1953 numero 4 e articolo 20 DPR 30 giugno 1965 numero 1124, attualmente sostituito, articolo 39 comma 1 legge 133/2008, di conversione del D.L. 112/2008, dal libro unico del lavoro ove si devono annotare gli stessi dati, nonché i rapporti di lavoro autonomo in essere .È vero poi che è venuto meno l'ulteriore obbligo delle denunce periodiche, previsto dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1978 numero 467 di conversione del D.L. 6 luglio 1978 numero 352 che imponeva di presentare all'Inps, entro il 31 marzo di ogni anno, la denuncia nominativa dei lavoratori occupati modello 01/M con l'indicazione anche di tutti i dati necessari per l'applicazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria. Tuttavia, come lo stesso Istituto riconosce, questo obbligo non è stato completamente eliminato, ma sostituito con il CUD da rilasciare al lavoratore e da trasmettere al Ministero dell'Economia annualmente, in cui figurano le retribuzioni erogate e le trattenute fiscali e contributive, ancorché sia poi il Ministero a trasmettere all'Inps questi dati. Dovendosi allora intendere per denunce le comunicazioni obbligatorie che il soggetto è tenuto a effettuare nei confronti dell'Inps, e per registrazioni le annotazioni che il medesimo deve fare sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, si ritiene che vi è omissione lettera a del citato comma 8 e non evasione lettera b dello stesso comma , qualora il credito dell'Istituto sia rilevabile e quindi risulti o dalle denunce o dalle scritture, considerando che la legge usa anche la disgiuntiva o . In tale caso, dovendo logicamente escludersi l'occultamento del rapporto di lavoro e delle retribuzioni erogate, ricorre l'ipotesi meno grave perché il credito dell'Inps, seppure non segnalato in piena conformità alle complesse regole prescritte, è comunque evincibile attraverso documentazione di provenienza del soggetto obbligato. Se tale documentazione sussiste, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, non vi è alcun onere probatorio a carico del datore, perché vi è un oggettivo comportamento che esclude l'evasione contributiva , a prescindere dall'elemento intenzionale che è irrilevante ai fini dell'applicazione delle sanzioni civili.4. Inoltre è indubbio, come si sostiene in ricorso, che lo strumento del DM 10 è quello che più agevolmente consente all'Istituto la conoscenza, mese per mese, del suo credito contributivo. Tuttavia l'invio di questo modello rimane pur sempre obbligatorio e la sua violazione è pur sempre sanzionata, ancorché con la sanzione più lieve di cui alla lettera a dell'articolo 116 comma 8 della legge 388/2000, mentre alla luce della legge precedente 662/96, stante il diverso tenore della norma,la sanzione era quella più grave prevista per l'evasione contributiva cfr. Sezioni unite numero 4808/2005 .5. D'altra parte, diversamente opinando, a ritenere cioè la disciplina di cui alla legge 388/2000 sia sovrapponibile a quella della legge 662/96 per quanto riguarda la distinzione tra omissione ed evasione contributiva, si dovrebbe concludere per l'inutilità della modifica normativa di cui si finirebbe per disattendere il contenuto più innovativo, per cui la evasione si configura solo in presenza dell'occultamento del rapporto di lavoro ovvero delle retribuzioni erogate.Poiché nella specie è pacifico che la D.G. , pur avendo omesso di presentare alla scadenza il modello DM 10, teneva regolarmente i libri contabili ed emetteva le denunce riepilogative annuali, si deve concludere che ricorra l'ipotesi meno grave di cui alla lettera a dell'articolo 166 comma 8 della legge 388/2000, onde il ricorso va rigettato, enunciandosi il principio di diritto per cui In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali, nel vigore della legge 23 dicembre 2000 numero 388, la mancata presentazione del modello DM/10 recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare configura la fattispecie della omissione - e non già della evasione - contributiva, ricadente nella previsione della lettera a dell'articolo 116, comma 8 della medesima legge .Stante la novità delle questioni appare opportuna la compensazione delle spese.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.