Opposizione a sanzione amministrativa, legittimata passiva è la Polizia Municipale

Nel caso in cui si voglia proporre opposizione avverso la sanzione amministrativa elevata dalla Polizia Municipale, legittimato passivo nel giudizio di opposizione è il Comune, in qualità di ente da cui dipendono gli agenti accertatori.

In caso di opposizione a sanzione amministrativa, ove il ricorrente abbia correttamente identificato il soggetto legittimato passivo, mentre, l'ufficio giudiziario - preposto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza - abbia erroneamente individuato la competente amministrazione, l'errore commesso non determina la nullità del ricorso ma un vizio della sentenza che può essere sanato con rimessione della causa ad altro giudice. Il caso. In danno di un automobilista veniva notificato un verbale di contestazione per infrazione al codice della strada ed in particolare per eccesso di velocità. Nei termini di legge, il presunto contravventore proponeva opposizione convenendo in giudizio - innanzi al competente giudice di pace - l'ente di Polizia che aveva contestato la violazione. In primo grado l'opposizione veniva rigettata, sicché, l’interessato attivava il secondo grado di giudizio. Il tribunale adito, rilevava un vizio di legittimazione passiva, infatti, rigettava il gravame sostenendo che il ricorrente, erroneamente ed irreparabilmente, aveva notificato l'impugnazione alla Polizia Municipale e non, come invece avrebbe dovuto, all'ente consortile in cui era confluito il Comune. Avverso tale seconda decisione, proponeva ricorso per cassazione. Opposizioni a sanzione amministrative, legittimazione passiva. L'atto di opposizione al verbale di infrazione codice della strada, deve essere notificato in favore dell'ente da cui dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione. Così, se la sanzione è elevata dagli agenti di polizia municipale, l'ente legittimato passivo è il Comune Cass. Civ. S.U., sent. numero 21624/2006 , mentre, se l'accertamento è stato eseguito dai Carabinieri o dalla Polizia Stradale, occorrerà convenire in giudizio il Ministero dell'Interno Cass., sent. numero 13848/2007 - numero 18725/2004 . Errata individuazione o notifica dell'atto di opposizione. L'atto di opposizione a sanzione amministrativa ed il decreto di fissazione udienza non è notificato a cura del ricorrente bensì dell'ufficio giudiziario competente. Ciò significa che l'errata identificazione del soggetto legittimato passivo può essere imputata al ricorrente nel caso di errata identificazione nel ricorso in opposizione a sanzione amministrativa oppure ad errore commesso dall'ufficio giudiziario. Nel secondo caso, certamente, non può porsi nel nulla l'intera opposizione. La questione è stata affrontata dalle S.U. che, riportate di seguito in estratto, hanno statuito Nel caso in cui il ricorso sia stato notificato, anziché al Comune, all'organo di una diversa amministrazione, non si può ritenere che l'atto sia soltanto irregolare, non potendo farsi applicazione neppure estensiva della previsione contenuta nell'articolo 4 l. numero 260/1958, che disciplina esclusivamente la rappresentanza in giudizio dello Stato tuttavia, poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l'obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza al soggetto passivamente legittimato grava sull'ufficio giudiziario adito, e non sulla parte, se anche il ricorrente nel proporre l'opposizione abbia indicato erroneamente il soggetto cui notificare l'atto, ciò non esime l'ufficio giudiziario dall'obbligo di identificare correttamente quest'ultimo. Ne consegue che, qualora sia stato erroneamente evocato in giudizio un soggetto privo di legittimazione passiva a causa dell'errore della parte cui non abbia fatto seguito un intervento correttivo della cancelleria, l'errore nella identificazione del legittimato passivo non si traduce nell'inammissibilità del ricorso, ma in un vizio della sentenza. Il Comune è stato correttamente convenuto in giudizio. Nel caso in commento, la S.C. ha rilevato che, in primo grado, l'opponente aveva correttamente convenuto in giudizio il Comune che, legittimamente, aveva delegato il potere di rappresentanza processuale in favore del Comandante del Corpo dei Vigili Urbani che, a sua volta, aveva delegato un agente, il quale aveva regolarmente presenziato alle udienze e difeso l'ente comunale. Inoltre, nel momento in cui si celebrava il giudizio di primo grado, l'ente comunale non era ancora confluito nell'ente consortile, dunque, corretta risultava la notifica in favore del primo. In definitiva, nel giudizio di opposizione è stato correttamente convenuto il Comune che si è difeso avvalendosi della rappresentanza di un agente di Polizia Municipale delegato nei modi e nelle forme prescritte dalla legge. Dunque nessun difetto di legittimazione passiva ma soltanto un errore del tribunale che, tratto in inganno dalla intestazione della sentenza, ha erroneamente ritenuto che la stessa fosse stata resa nei confronti dell'organo di polizia municipale, ma così non era, atteso che, dagli atti processuali, la parte opposta - citata e costituita in giudizio - senza ombra di dubbio era il Comune e non la P.M Per l'effetto, accolta l'opposizione del ricorrente, la causa è stata rinviata ad altro giudice per la decisione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 27 gennaio – 12 aprile 2012, numero 5807 Presidente Rovelli – Relatore D’Ascola Svolgimento del processo Il giudice di pace di Reggio Emilia il 3 aprile 2007 respingeva l'opposizione proposta da F.L. avverso un verbale di contestazione di infrazione stradale per eccesso di velocità, accertata il omissis in comune di omissis . In epigrafe la sentenza risultava pronunciata nei confronti della Polizia Municipale Val D'Enza , indicata come convenuta - opposta . L'appello proposto dall'opponente veniva dichiarato inammissibile dal tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 17 settembre 2009. Il tribunale rilevava che erroneamente e insanabilmente l'impugnazione era stata notificata al comune di Gattatico e non al Consorzio Unione Val D'Enza costituito dal 1 ottobre 2008, che aveva incorporato l'organo consortile e che era stato parte del giudizio in primo grado. Fioroni ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 4 gennaio 2010. Il Comune di Gattatico è rimasto intimato. Motivi della decisione L'unico motivo di ricorso in rubrica denuncia violazione e falsa applicazione di norme e vizi di motivazione. Tra le varie argomentazioni svolte in ricorso, la difesa del F. evidenzia che il verbale era stato emesso dall'associazione di Polizia municipale che coordinava il servizio in una pluralità di comuni della provincia di Reggio Emilia, salva restando la competenza e la rappresentanza processuale dei singoli Comuni in ordine ai procedimenti giudiziari. Deduce inoltre che il Consorzio, identificato dalla sentenza del tribunale quale legittimato passivo nel giudizio di appello, non era neppure successore universale della precedente associazione comunale e che comunque, poiché l'atto impugnato era riferibile al comune di Gattatico, la costituzione del Consorzio non avrebbe potuto farlo diventare automaticamente atto ascrivibile al Consorzio . La censura è fondata. L'esame degli atti, consentito dalla natura processuale del vizio, consente di accertare che in primo grado cfr. sentenza giudice di pace per l'amministrazione si costituì l'agente G.M. , giusta delega del 25.1.2007 a firma del Comandante Polizia Municipale . Questa delega, rilasciata il 25 gennaio 2007, indicava chiaramente nelle proprie premesse che le amministrazioni comunali di Campegine e Gattatico, nella, persona, dei Sindaci pro tempore, intendevano costituirsi in giudizio per le udienze fissate nei mesi di febbraio 2 007, avanti il giudice di pace di Reggio Emilia nella cause relative a sanzioni per violazioni del codice della strada che le amministrazioni intendevano avvalersi della possibilità di delegare in vece dei Sindaci pro tempore il Comandante di Polizia Municipale a presenziare alle udienze per resistere nei giudizi. Il Comandante, in forza di questa motivazione, delegava l'Agente G. a svolgere le attività di difensive di cui all'articolo 23 L. 689/81 per le udienze di febbraio 2007, in relazione agli atti di opposizione presentati ai singoli Comuni . La lettura di questo documento consente inequivocabilmente di stabilire che l'attività difensiva dell'agente G. , nel primo grado del giudizio di cui qui si tratta, era svolta - su delega del Comandante del Corpo - in rappresentanza del Sindaco del Comune di Gattatico e non della Polizia Municipale Val D'Enza. Era quindi errata l'intestazione della sentenza emessa dal giudice di pace, che indicava quale parte opposta la suddetta Polizia Municipale, cioè un organismo operativo delle amministrazioni locali, e non il Comune dal quale proveniva l'atto impugnato e che aveva - tramite il Sindaco e il suo delegato - incaricato l'agente di polizia di presenziare all'udienza. Tratto in inganno dall'intestazione della sentenza, il tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto che la pronuncia fosse stata resa nei confronti dell'organismo di Polizia, ma così non era, giacché la parte opposta che si era costituita nel giudizio, a seguito della proposizione dell'opposizione avverso il verbale di contestazione, era il Comune di Gattatico. Correttamente l'opponente aveva individuato nel Comune suddetto la parte legittimata a resistere all'impugnazione, notificandole l'atto di appello. L'impugnazione era quindi ammissibile. Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice del tribunale di Reggio Emilia per lo svolgimento del giudizio di opposizione e la liquidazione delle spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia ad altro giudice del tribunale di Reggio Emilia, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.