Costituzione in mora: presto termini certi e indennizzi automatici per i clienti

Con la delibera numero 67/2013/R/com del 21 febbraio 2013, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha predisposto maggiori tutele per il cliente che viene messo in mora, prevedendo termini certi per la comunicazione e indennizzi in caso di mancato rispetto delle nuove regole. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 1° maggio.

Necessarie più certezze per i clienti. Secondo quanto precisato dall’Agenzia, gli interventi di modifica delle modalità di costituzione in mora hanno come principale obiettivo quello di dare certezza ai clienti circa le tempistiche e le procedure, senza dimenticare l’esigenza di non porre a carico dei soggetti venditori oneri a loro non imputabili. Uno dei principali problemi in materia è che molti operatori non sono in grado di documentare la data di invio della raccomandata di costituzione in mora, che rileva per definire il tempo minimo per effettuare il pagamento degli importi non pagati. I termini previsti. Per questo l’Autorità ha previsto una serie di termini a tutela del consumatore nel caso in cui l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata di costituzione in mora, va garantito un tempo minimo di 20 giorni solari, decorrenti dalla data di emissione, per il pagamento da parte del cliente finale la comunicazione di costituzione in mora, inoltre, deve essere consegnata al vettore postale, ai fini dell’invio tramite raccomandata al cliente finale, entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla sua emissione. Qualora invece si prenda in considerazione la data effettiva di invio della raccomandata, il termine minimo per il pagamento è pari a 15 giorni solari. Gli indennizzi automatici. Sono stati inoltre introdotti specifici indennizzi automatici che operano qualora la fornitura al cliente finale sia stata successivamente sospesa o sia stata ridotta la potenza per morosità nonostante il mancato rispetto dei termini o il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora. L’importo previsto è pari a 30 euro, nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata la somma dovuta scende a 20 euro in caso di mancato rispetto del termine entro il quale il cliente è tenuto al pagamento, o per mancato rispetto degli altri termini previsti dal provvedimento. In questi casi, al cliente non può essere richiesto alcun ulteriore corrispettivo per la sospensione o la successiva riattivazione della fornitura. L’indennizzo automatico va corrisposto direttamente o in occasione della prima fattura utile, mediante una detrazione dall’importo addebitato con la stessa.

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