In ipotesi di litisconsorzio necessario, la confessione resa da uno dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti, compreso quello che ha reso la dichiarazione. Nel caso invece di litisconsorzio facoltativo la confessione resa da uno dei litisconsorti costituisce prova legale nei confronti del confidente, mentre può fornire argomenti di prova ed essere liberamente valutata dal giudice nei confronti degli altri litisconsorti.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 24187, depositata il 13 novembre 2014. Il caso. Il gdp dell’Aquila rigettava una richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale ritenendo non convincente la ricostruzione dei fatti esposti a fondamento della domanda. In particolare riteneva che le dichiarazioni confessorie rese dal convenuto conducente dell’automezzo antagonista rispetto a quello dell’attore vittima del sinistro dovessero essere liberamente valutate applicando l’articolo 2733 c.c. in tema di confessione resa solo da alcuni litisconsorti. La decisione veniva confermata in secondo grado dal Tribunale e così il danneggiato ricorreva in Cassazione. La decisione della Corte. Fulcro della vicenda è il litisconsorzio in tema di sinistro stradale e il valore delle dichiarazioni rese da alcuni dei litisconsorti. Secondo i principi generali, il litisconsorzio necessario è la particolare fattispecie processuale che si configura quando la decisione non può essere pronunciata se non nei riguardi più parti oltre all’attore e al convenuto . In mancanza di tutti i litisconsorti necessari, la decisione sarebbe infatti da considerarsi come inutiliter data . La disposizione che identifica tale istituto è l’articolo 102 c.p.c. ed è comunemente considerata dalla dottrina e dalla giurisprudenza come “norma in bianco” poiché le fattispecie concrete in cui si verifica sono individuate dalla legge o devono essere dedotte dall’interprete. Nel caso in esame si discute sia dell’effettiva sussistenza dell’istituto, sia della valenza delle dichiarazioni confessorie rese da uno solo dei litisconsorti. A mente dell’articolo 2733 c.c., la confessione eccezionalmente non ha valore di prova legale quando, nel caso di cui all’articolo 102 c.p.c., è resa soltanto da alcuni dei litisconsorti. In questa ipotesi infatti, poiché il confidente non può disporre di diritti altrui pregiudicando situazioni relative ad altri soggetti, la confessione è liberamente valutata dal giudice nei confronti di tutti, compreso il confidente. Se però ci si trova nella diversa ipotesi di litisconsorzio meramente facoltativo, cioè un caso di pluralità di parti nel giudizio non stabilita necessariamente per legge, allora la confessione resa da uno dei litisconsorti viene liberamente valutata dal giudice nei confronti degli altri, ma ha valore di vera e propria confessione nei riguardi di chi l’ha resa. In questa situazione infatti non c’è l’esigenza propria dell’articolo 102 c.p.c. di giungere ad una decisione uniforme per tutte le parti. Nel caso di specie emergeva dagli atti di causa che il conducente del veicolo antagonista dell’attore non era anche proprietario del mezzo proprietario-assicurato e guidatore erano dunque due soggetti diversi. In simili circostanze, secondo l’articolo 144 del codice delle assicurazioni, il conducente del veicolo non è litisconsorte necessario della compagnia di assicurazioni e/o del proprietario-assicurato. Il litisconsorzio sussiste infatti solo tra il responsabile e l’assicurazione, poiché la norma specifica chiaramente che «nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno». Questi però, secondo l’articolo 2054, comma 3, c.c., è il proprietario del veicolo. Dal combinato disposto degli articoli citati emerge, quindi, che non sussiste alcun litisconsorzio necessario tra il conducente e l’assicurazione, né tra il conducente e il proprietario del veicolo. E’ possibile allora applicare le regole brevemente esposte in tema di litisconsorzio facoltativo anche nel caso di specie in cui la dichiarazione sia stata resa nei confronti di litisconsorti necessari da parte di un soggetto che non è litisconsorte necessario. Infatti, conformemente a quanto stabilito dalle Sezioni Unite nella pronuncia numero 10311/2006, gli Ermellini precisano che rispetto al proprietario e all’assicurazione, le dichiarazioni confessorie eventualmente rese dal conducente vanno liberamente apprezzate dal giudice, mentre esse fanno piena prova dei fatti confessati solo nei confronti del conducente che le ha rese ai sensi degli articolo 2733 e 2735 c.c. Alla luce di simili considerazioni, la Cassazione accoglieva il ricorso del danneggiato limitatamente alla posizione del solo confidente nei cui confronti quindi le dichiarazioni dallo stesso rese costituivano piena prova relativamente alla ricostruzione dei fatti avvenuti.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 15 ottobre – 13 novembre 2014, numero 24187 Presidente Finocchiaro – Relatore Ambrosio Svolgimento del processo e motivi della decisione È stata depositata in cancelleria la seguente relazione “1. Con sentenza in data 20.06.2012 il Tribunale di L'Aquila - decidendo sull'appello proposto da P.C. nei confronti di Pa.Anumero , di Aquilav 2 s.numero c. e dell'Aurora Assicurazioni già Winterthur Assicurazioni s.p.a. e poi Unipol Assicurazioni — ha confermato la sentenza numero 518/2007 del Giudice di pace di L'Aquila di rigetto della domanda di risarcimento danni da incidente stradale, ritenendo che le dichiarazioni confessorie rese dal convenuto contumace Pa.Anumero conducente dell'automezzo antagonista rispetto a quello del P. dovessero essere liberamente apprezzate in applicazione dell'articolo 2733 cod. civ. in tema di confessione resa solo da alcuni litisconsorti. In particolare la Corte territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni dell'interrogando, valutate unitamente alle altre risultanze probatorie, non consentissero di ritenere acquisita la prova dell'effettivo accadimento dei fatti esposti a fondamento della domanda. 2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione P.C. formulando due motivi. La Unipolsai Assicurazioni s.p.a. nuova denominazione di Fondiaria SAI incorporante per fusione di Unipol Assicurazioni ha resistito con controricorso. Nessuna attività difensiva è stata, invece, svolta da parte degli altri due intimati. 3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto il primo motivo appare destinato ad essere accolto nei soli riguardi di Pa.Anumero , assorbito l'altro motivo, apparendo, invece, nei confronti delle altre parti manifestamente infondato. 4. Con i motivi di ricorso si denuncia I ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione degli articolo 2697 e 2733 cod. civ. II ai sensi dell'articolo 360 numero 5 cod. proc. civ. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. 4.1. Relativamente al primo motivo va premesso che è incontroverso che il veicolo asseritamente antagonista del P. era di proprietà della Aquilav 2 di Pa. A. & amp C, mentre le dichiarazioni confessorie della cui valenza si controverte sono state rese dal conducente Pa.Anumero cfr. in particolare pag. 6 del ricorso, laddove si riporta la risposta al primo capitolo di interrogatorio indirizzato al Pa.Anumero , quale conducente del furgone Nissan “ di proprietà della S.numero c. Aquilav di Pa.Al. & amp C ” . Orbene il conducente del veicolo assicurato non è litisconsorte necessario della c.ia di assicurazioni e/o del proprietario-assicurato. Infatti, il litisconsorzio necessario, di cui all'articolo 144 d. Lgs. numero 209 del 2005 Codice delle assicurazioni sussiste solo tra il responsabile il proprietario del veicolo e l'assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell'articolo 2054 cod. civ. comma 3, tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo. Ciò comporta che nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo le affermazioni confessorie rese dal conducente vanno liberamente apprezzate dal giudice di merito, come è avvenuto nella fattispecie, mentre esse fanno piena prova a norma degli articolo 2733-2755 c.c. nei confronti del conducente confitente Cass. 07 maggio 2007, numero 10304 . Invero - tenuto conto che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, conforme all'indirizzo segnato dalle Sezioni Unite con sentenza 5 maggio 2006 numero 10311, in ipotesi di litisconsorzio necessario, la confessione resa da uno dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal Giudice in relazione a tutti i litisconsorti e, quindi, anche nei confronti del confitente ai sensi dell'articolo 2733 co. 3 cod. civ.— a fortiori deve ritenersi che la confessione proveniente da un soggetto che non è litisconsorte necessario, quale il conducente - non proprietario, debba essere liberamente apprezzata, nei riguardi dell'assicuratore e del proprietario diverso dal conducente-confitente . In tal caso, peraltro, come rileva parte ricorrente cfr. pag. 12 del ricorso proprio perché ricorre un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, le dichiarazioni avranno valore di prova legale nei confronti del solo confitente. Valga considerare che la soluzione individuata da Sezioni unite numero 10311 del 2006 muove dalla considerazione del coinvolgimento inscindibile tra il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato e il rapporto assicurativo, con conseguente necessità di una decisione uniforme per i relativi soggetti laddove tale esigenza non è ravvisabile con riguardo agli obbligati solidali, in relazione ai quali ricorre un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo. 4.2. Detto ciò, mentre il secondo motivo di ricorso risulta assorbito con riguardo ad Pa.Anumero , occorre rilevare — per quanto riguarda la posizione delle altre due parti originarie convenute — che il Giudice di appello, nell'esercizio del potere discrezionale di apprezzamento delle risultanze probatorie, ha adeguatamente motivato sulle ragioni per cui la ricostruzione del sinistro, quale rappresentata dal confitente, non appariva convincente, segnatamente evidenziando non solo e non tanto come fosse assolutamente neutra la deposizione del teste C. , ma anche come le dichiarazioni del teste I. peraltro, neanche lui presente al momento del sinistro fossero contraddette dalla testimonianza Co. che in definitiva smentiva la ricostruzione del fatto, operata dal conducente e come la prospettazione attorea non trovasse conforto neppure nella relazione del c.t.u 4.3. Si rammenta che il giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell'iter logico - argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione ex plurimis Cass. 26 gennaio 2007 numero 17.2007 numero 1754 Cass. 21 agosto 2006 numero 18214 Cass. 20 aprile 2006 numero 9234 il che non è dato ravvisare nella specie. 5. In definitiva si propone il rigetto di entrambi i motivi nei confronti della Unipolsai s.p.a. e della Aquilav 2 s.numero c. e l'accoglimento del primo motivo, assorbito l'altro, nei confronti di Pa.Anumero ”. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio - esaminati i rilievi contenuti nella memoria che non hanno evidenziato profili tali da condurre ad una decisione diversa da quella prospettata nella relazione - ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa. È appena il caso di aggiungere che — a tacere dell'inammissibilità della documentazione nuova allegata alla memoria — nessun rilievo può ascriversi alla circostanza che Pa.Anumero abbia assunto successivamente alla resa confessione la carica di liquidatore della società, atteso che l'interrogatorio venne reso dal predetto in proprio. In conclusione il primo motivo di ricorso va accolto nei confronti del solo Pa.Anumero , assorbito il secondo il ricorso va, invece, rigettato nei confronti delle altre parti. Ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla posizione del predetto Pa.Anumero e il rinvio alla Corte di appello di L'Aquila in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione nei rapporti tra l'odierno ricorrente e il medesimo Pa.Anumero . Il rapporto processuale è, invece, definito con riguardo alle altre parti, per cui vanno regolate le spese del giudizio di cassazione queste seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. numero 55/2014 in favore della Unipolsai mentre nulla deve disporsi con riguardo all'altra intimata, la s.numero c. Aquilav 2 di Pa. A. & amp C, che non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ricorso, assorbito il secondo, nei confronti del solo Pa.Anumero cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di L'Aquila in diversa composizione rigetta il ricorso nei confronti delle altre parti e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore della resistente Unipolsai Assicurazioni s.p.a., liquidate in Euro 2.600,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge e contributo spese generali.