Con l’interpello numero 22 del 4 luglio 2013, il Ministero del Lavoro esamina la casistica della lavoratrice madre che esercita la libera professione di psicologa senza vincolo di subordinazione l’erogazione è ammissibile solo nella misura in cui la donna non percepisca altra indennità di maternità in qualità di dipendente ovvero lavoratrice autonoma o come imprenditrice agricola e commerciante.
Queste le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Iscrizione all’ENPAP e convenzione con il SSN. L’Associazione Unitaria Psicologi Italiani ha interrogato il Ministero al fine di conoscere il parere di questa per capire la corretta interpretazione degli articolo 70 e 71, D.Lgs. numero 151/2001, nell’ipotesi di lavoratrice madre che esercita la libera professione di psicologa senza vincolo di subordinazione si domanda se la suddetta lavoratrice – obbligatoriamente iscritta all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Psicologi ENPAP – abbia diritto alla corresponsione dell’indennità di maternità per il periodo di 5 mesi, anche nel caso in cui la stessa espleti parte dell’attività libero professionale in regime di convenzione con il SSN. Il quadro normativo. L’articolo 70 citato dispone che le libere professioniste, iscritte ad un Ente che gestisce forme di previdenza obbligatoria, hanno diritto “per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa” al riconoscimento di una indennità di maternità in misura pari all’80% di cinque dodicesimi del reddito professionale da lavoro autonomo, percepito e denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente a quello dell’evento. Inoltre, ai sensi dell’articolo 71, l’indennità viene corrisposta dal competente Ente di previdenza, indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività, a seguito di presentazione di apposita domanda corredata da dichiarazione attestante, ex D.P.R. numero 445/2000, l’inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III, al Capo X e al Capo XI del medesimo Decreto. Dalla lettura congiunta - spiega il Ministero - si evince che l’erogazione dell’indennità di maternità da parte dell’Ente previdenziale di categoria risulta ammissibile soltanto nella misura in cui la medesima professionista non percepisca altra indennità di maternità in qualità di lavoratrice dipendente ovvero autonoma o come imprenditrice agricola e commerciante. I confini della incumulabilità. Il principio trova applicazione esclusivamente per il periodo delle quattordici settimane già coperto da erogazione del trattamento di maternità, ma non in relazione al restante periodo, non pagato fino al raggiungimento dei 5 mesi previsti ex lege. Ciò premesso, la massima vale anche con riferimento all’ipotesi in cui la lavoratrice espleti parte dell’attività libero professionale in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale svolgendo il rapporto di lavoro con modalità autonoma coordinata e continuativa nell’alveo di Aziende Sanitarie o Strutture Militari D.P.R. numero 446/2001 . I professionisti in convenzione sono tenuti a costituire la propria posizione previdenziale presso l´ENPAP, infatti l’articolo 4 bis del regolamento dell’Ente stabilisce che il relativo obbligo contributivo può essere assolto anche “mediante la contribuzione complessivamente versata direttamente all’Ente da istituzioni ed enti pubblici e privati in applicazione di accordi collettivi nazionali”. In sostanza, il Ministero ritiene che le libere professioniste psicologhe, iscritte all’ENPAP, con rapporto di lavoro autonomo, coordinato e continuativo, in regime di convenzione con il SSN hanno diritto, inoltrando specifica domanda all’Ente di categoria, alla integrazione dell’indennità di maternità di cui all’articolo 70 D.Lgs. numero 151/2001, nella misura in cui i relativi periodi non siano coperti ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale.
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