Il curatore non si costituisce in tempo utile, la professionista si frega le mani

Il giudizio di opposizione al passivo è regolato dal principio dispositivo per cui ex articolo 99 l. fall. le parti resistenti devono costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell’udienza. Qualora il curatore non si sia costituito in tempo utile, non è consentito al Tribunale rilevare d’ufficio eventuali l’inadempimenti contrattuali che impediscano l’esigibilità del credito.

Questa la chiarificazione fornita dalla Cassazione Civile nella pronuncia numero 12416, con deposito del 18 luglio 2012 Lavoro a metà. Il Tribunale di Firenze respingeva l’opposizione con cui un notaio donna lamentava la mancata ammissione allo stato passivo del fallimento di una immobiliare di un credito privilegiato, vantato a titolo di onorari professionali per prestazioni rese in favore della società in bonis. In particolare, il giudice di prime cure rilevava che la donna non aveva portato a termine il proprio compito, mancando di eseguire gli annotamenti a margine dell’ipoteca, dopo aver redatto e registrato l’atto. La professionista ricorreva allora per cassazione. Motivi fondati. La prima doglianza mira a dimostrare come, stante la contumacia del curatore fallimentare, sia stato violato il principio della domanda, avendo rilevato il giudice d’ufficio un’eccezione di inadempimento. Il giudizio di opposizione al passivo – ricorda la Suprema Corte – è regolato dal principio dispositivo per cui ex articolo 99 l. fall. le parti resistenti devono costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell’udienza. Nel caso di specie il curatore non si è costituito in tempo utile, perciò il Tribunale toscano non avrebbe potuto rilevare d’ufficio l’inadempimento contrattuale della notaio. Altre norme di diritto sostanziale violate. Il contratto, ancora pendente alla data di dichiarazione del fallimento, si è sciolto in seguito alla scelta del curatore di non volervi subentrare. È quindi pacifico il diritto della professionista a far valere nel passivo il credito relativo alle prestazioni già fornite. L’ammissione al credito, inoltre, si impone ai sensi dell’articolo 2237, comma primo, c.c., norma di «chiarissimo tenore testuale la cui applicazione prescinde dalla ricorrenza di una giusta causa di recesso del cliente».

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 29 maggio – 18 luglio 2012, numero 12416 Presidente Salmè – Relatore Cristiano Fatto e diritto Il relatore designato, consigliere Magda Cristiano, ha depositato la seguente relazione, ritualmente comunicata alle parti ed al P.M. 1 Il Tribunale di Firenze, con decreto del 6.10.010, ha respinto l'opposizione ex articolo 98 L.F. con la quale la notaio O.M. ha lamentato la mancata ammissione allo stato passivo del Fallimento della Gaia Immobiliare del credito privilegiato di Euro 1.500, vantato a titolo di onorari professionali per prestazioni rese in favore della società in bonis, consistite nell'aver redatto un atto di frazionamento di mutuo con riduzione di ipoteca. A sostegno della pronuncia, il Tribunale ha rilevato che l'incarico non era stato portato a termine, in quanto dopo aver redatto e registrato l'atto, la notaio non aveva provveduto ad eseguire gli annotamenti a margine dell'ipoteca, tanto che, intervenuto il fallimento, il curatore aveva incaricato dell'adempimento un altro notaio ha quindi ritenuto che legittimamente la curatela si fosse sciolta dall'accordo a suo tempo stipulato dalla società con la O. e che quest'ultima, resasi inadempiente agli obblighi assunti, nulla poteva pretendere. 2 M O. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento, affidato a tre motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso. 3 Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli articolo 98, 99 L.F. nonché 99 e 112 c.p.c., e deduce che il Tribunale ha rilevato d'ufficio un'eccezione di inadempimento che avrebbe dovuto essere proposta dal curatore, rimasto invece contumace nel giudizio, in tal modo violando il principio della domanda. 4 Coi secondo motivo la O. denuncia violazione dell'articolo 72 L.F. e rileva che alla data della dichiarazione di fallimento della Gaia Immobiliare l'incarico affidatole non era stato ancora portato a termine e che, avendo il curatore optato per lo scioglimento del contratto, ella aveva diritto all'ammissione del credito relativo alle sole prestazioni eseguite, a norma del comma 4 dell'articolo 72 L.F. 5 Con il terzo motivo, la ricorrente, denunciando violazione degli articolo 2223, 2234 e 2237 c.c., rileva che, in caso di recesso del cliente dal contratto, il prestatore d'opera intellettuale ha comunque diritto ad ottenere il compenso per l'opera svolta ed a vedersi rimborsare le spese. 5 I motivi appaiono manifestamente fondati. 6 Il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato dal principio dispositivo. L'articolo 99 L.F., nel testo novellato dal d. lgs. numero 169/07, prevede espressamente che le parti resistenti debbano costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza, depositando memoria contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Ne consegue che, in difetto di costituzione del curatore, il Tribunale non poteva rilevare d'ufficio l'inadempimento contrattuale della O. . 7 Facendo implicita applicazione del disposto dell'articolo 1460 c.c. il Tribunale, peraltro, é incorso anche nelle violazioni delle norme di diritto sostanziale denunciate nel secondo e nel terzo motivo di ricorso. 8 Sotto un primo profilo, è pacifico in fatto che il contratto, ancora pendente alla data di dichiarazione di fallimento e non compiutamente eseguito dalla O. , si fosse sciolto a seguito della dichiarazione del curatore di non volervi subentrare. La ricorrente aveva pertanto diritto a far valere nel passivo il credito relativo alle prestazioni già eseguite, a norma dell'articolo 72 comma 4 l.fall 9 Sotto altro profilo, l'ammissione del credito si imponeva ai sensi dell’articolo 2237 I comma c.c., norma di chiarissimo tenore testuale, la cui applicazione prescinde dalla ricorrenza di una giusta causa di recesso del cliente nella specie, comunque, non dedotta . Il provvedimento impugnato dovrebbe pertanto essere cassato e la causa rimessa al Tribunale di Firenze in diversa composizione. Tanto può affermarsi in camera di consiglio, ai sensi degli articolo 375 numero 5 e 380 bis cpc. La ricorrente ha depositato memoria. Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Il Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni svolte nella relazione, che non risultano contraddette, sotto nuovi profili di fatto o di diritto, dal Fallimento della Gaia Immobiliare s.r.l Pertanto, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Firenze in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Firenze in diversa composizione, che deciderà anche delle spese giudizio di legittimità.