I lavoratori assunti per «punte stagionali» di attività hanno la precedenza nelle nuove assunzioni

Nel vigore della disciplina precedente al D.Lgs. numero 368/2001, il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni era previsto solo a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per «punte stagionali» di attività.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 11269 del 10 maggio 2013. Il caso. Tre dipendenti di una nota compagnia telefonica ricorrevano al Giudice del lavoro richiedendo, per quel che qui interessa esaminare, i la declaratoria di nullità del termine apposto ai rispettivi contratti di lavoro, con conseguente accertamento della natura a tempo indeterminato dei relativi rapporti e, in via subordinata, ii previa dichiarazione della violazione del diritto di precedenza nell’assunzione, la costituzione nei loro confronti di altrettanti rapporti di lavoro subordinato con le medesime caratteristiche del «primo contratto stipulato in epoca successiva all’esercizio del diritto di precedenza», oltre alla condanna della società al risarcimento del danno. Le valutazioni dei Giudici di merito . La Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava le domande dei lavoratori ritenendo che i ai rapporti fosse applicabile la disciplina di cui alla Legge numero 230/1962 ii il CCNL applicato dalla società autorizzava la stipulazione di contratti a termine «per punte di più intensa attività derivanti dall’acquisizione di commesse o per lancio di nuovi prodotti [ ]» iii l’istruttoria aveva evidenziato come, durante i rapporti intercorsi con i lavoratori, la società avesse effettivamente lanciato nuovi prodotti che avevano determinato un consistente incremento di attività iv era dunque errata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso la sussistenza di una punta di più intensa attività al momento della sottoscrizione dei contratti di causa v la formulazione letterale della norma del CCNL consentiva di includere nel proprio ambito di applicazione anche le intensificazioni di attività caratterizzate dalla ricorrenza di particolari esigenze produttive limitate nel tempo vi nel caso di specie non vi era stata alcuna violazione del diritto di precedenza, previsto «solo con riguardo ad ipotesi ben specificate, ed in particolare soltanto in relazione alle assunzioni avvenute [ ] per le punte stagionali di attività». Nella previgente disciplina i lavoratori assunti a termine avevano la precedenza nelle nuove assunzioni. Contro tale pronuncia i lavoratori ricorrevano alla Corte di Cassazione, articolando vari motivi. Per quel che qui interessa esaminare, i ricorrenti lamentavano la contraddittorietà della pronuncia di appello, nella parte in cui aveva escluso il loro diritto di precedenza nelle nuove assunzioni in base agli stessi argomenti per cui aveva ritenuto legittima l’apposizione del termine ai contratti di lavoro i.e. che le rispettive assunzioni fossero motivate da «punte stagionali» . Motivo che viene condiviso dalla Corte la quale, accogliendo il ricorso, cassa la sentenza impugnata. L’evoluzione normativa . Nel motivare la propria decisione, la Corte chiarisce che il diritto di precedenza è stato introdotto dall’articolo 8 bis del D.L. numero 17/1983 oggi abrogato , il quale prevedeva che «i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato per punte stagionali di attività, ndr hanno diritto di precedenza nell’assunzione [ .]». Muovendo dal suesposto dettato normativo, la Corte ritiene corretto affermare che «il diritto di precedenza non è previsto con riferimento ad una categoria di contratti a termine, muniti di alcuni profili comuni, bensì con riguardo ad ipotesi ben specificate», anche in considerazione del fatto che i successivi interventi normativi i.e. la Legge numero 56/1987 hanno confermato che il Legislatore, nel prevedere il diritto di precedenza dei lavoratori assunti a termine, «non si è mai voluto riferire a tutte le assunzioni per attività cicliche o ripetitive, ma solo a quelle specificamente indicate». La sentenza era contraddittoria . Su queste premesse, la Cassazione ritiene la sentenza impugnata frutto di «una non approfondita esegesi della normativa da applicare», che ha portato ad una inadeguata valutazione sulla sussistenza o meno del diritto di precedenza in capo ai ricorrenti, sommariamente escluso sulla base di una motivazione poco chiara e «poco coerente con quanto si afferma, in precedenza, nella sentenza stessa a proposito dell’apposizione dei termini ai contratti».

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 febbraio - 10 maggio 2013, numero 11269 Presidente Miani Canevari – Relatore Tria Svolgimento del processo 1.- La sentenza attualmente impugnata depositata il 26 marzo 2009 in accoglimento dell'appello proposto da VODAFONE OMNITEL NV avverso la sentenza del Tribunale di Bologna numero 563 del 31 agosto 2005, respinge le domande dei lavoratori E B. , R.C. e A P. volte ad ottenere 1 la dichiarazione della nullità delle clausole appositive del termine nei rispettivi contratti di lavoro 2 la dichiarazione della sussistenza nei rispettivi confronti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 21 agosto 2000 3 l'illegittimità dei licenziamenti intimati in data 20 febbraio 2001 4 la condanna della OMNITEL PRONTO ITALIA s.p.a. oggi VODAFONE OMNITEL NV alla reintegrazione nel posto di lavoro e al consequenziale risarcimento del danno 5 in via subordinata previa dichiarazione della violazione del diritto di precedenza nell'assunzione, la costituzione nei loro confronti rispettivi di un rapporto di lavoro con le medesime caratteristiche del primo contratto stipulato in epoca successiva all'esercizio del diritto di precedenza e la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni maturate dalla data della stipula del predetto contratto fino a quella della sentenza costitutiva. La Corte d'appello di Bologna, per quel che qui interessa, precisa che a è pacifico che i lavoratori di cui si tratta sono stati assunti in base a contratti a tempo determinato nel periodo 21 agosto 2000-20 febbraio 2001 b è anche incontestato che l'articolo 1-bis, punto B , 2 , Disciplina generale, Sezione terza, del CCNL per i lavoratori addetti all'Industria metalmeccanica privata e alla Installazione di impianti dell'8 giugno 1999, richiamato dal contratto aziendale, autorizzava la datrice di lavoro alla stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine per punte di più intensa attività derivanti dall'acquisizione di commesse o per lancio di nuovi prodotti che, per i volumi o per i termini di consegna, non sia possibile eseguire in base al normale organico e ai normali programmi di lavoro c dalle risultanze della prova testimoniale è emerso che nell'estate del 2000 e nei successivi mesi dell'autunno-inverno 2000-2001 la società VODAFONE ha lanciato nuovi prodotti i cui servizi di informazione e attivazione sono stati gestiti dal Cali center al quale erano addetti i ricorrenti, che è stato quindi interessato da un considerevole incremento di attività d ne consegue che la sentenza di primo grado non è corretta sia dove ha escluso la ricorrenza di una punta più intensa di attività al momento della stipula dei contratti in oggetto, sia dove ha ritenuto che la legittimità dell'apposizione del termine dovesse essere subordinata all'inesistenza di esigenze assolutamente ordinarie e normali dello specifico ramo produttivo e è noto che le assunzioni a termine per c.d. punte stagionali di attività lavorativa, in un primo tempo ammesse solo per i settori commercio e turismo, a partire dall'articolo 8 bis della legge 25 marzo 1983, numero 79 sono state consentite per tutti i settori economici f si è molto dibattuto sulla definizione di punte stagionali di attività, ma nella specie la formulazione letterale della disposizione contrattuale che interessa porta a ritenere che essa non si riferisca propriamente a tale ipotesi intesa dalla giurisprudenza di legittimità come riferita a fattori ricorrenti e prevedibili in determinati periodi dell'anno , quanto piuttosto ad una ipotesi ulteriore individuata dalla contrattazione collettiva, che riguarda intensificazioni di attività caratterizzate o dalla ricorrenza di particolari esigenze produttive limitate nel tempo e cicliche o stagionali oppure dalla correlazione con eventi isolati o eccezionali g ne deriva che trattandosi di una ipotesi individuata dalle parti sociali nell'esercizio della loro ampia discrezionalità in materia, darne una interpretazione in senso riduttivo, come ha fatto il Tribunale, significa violare la lettera e la ratio dell'articolo 23 della legge numero 56 del 1987, come inteso dalla giurisprudenza di legittimità h è da escludere anche la violazione del diritto di precedenza, in quanto come ha precisato la giurisprudenza di legittimità nella sentenza 15 febbraio 2006, numero 3309, il diritto di precedenza nelle assunzioni in favore dei lavoratori assunti a tempo determinato, non è previsto in via generale per tutte le assunzioni a termine, ma solo con riguardo ad ipotesi ben specificate, ed in particolare soltanto in relazione alle assunzioni avvenute ai sensi della lettera a dell'articolo 1 della legge numero 230 del 1962 e di quelle previste dal d.l. numero 876 del 1977 e dalla legge numero 598 del 1979, cioè per le punte stagionali di attività i poiché, nella specie, tale ipotesi non ricorre, per quel che si è detto, è da escludere l'operatività del diritto di precedenza nei confronti dei ricorrenti. 2.- Il ricorso di E B. , R.C. e P.A. , illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi resiste, con controricorso, VODAFONE OMNITEL NV. Motivi della decisione I - Sintesi dei motivi di ricorso. 1.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360, numero 4, cod. proc. civ., nullità del procedimento per non avere la Corte d'appello di Bologna posto a fondamento della decisione tutte le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado. Si sostiene che la affermazione della Corte bolognese della sussistenza di un incremento dell'attività della società VODAFONE tale da legittimare - ai sensi dell'articolo 23 della legge numero 56 del 1987, in combinato disposto con l'articolo 1 bis, punto B , 2 , Disciplina generale, Sezione terza, del CCNL applicabile nella specie - l'apposizione del termine ai contratti stipulati con i ricorrenti, risulta essere il frutto di una insufficiente e superficiale valutazione delle risultanze istruttorie e quindi supportata da un iter logico-giuridico viziato. 2- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360, numero 5, cod. proc. civ., omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si sottolinea che la Corte territoriale non solo ha analizzato superficialmente il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado e richiamato sia nella sentenza del Tribunale sia nel giudizio di appello, ma non giustifica in alcun modo la scelta di non tenere conto proprio delle dichiarazioni - peraltro rese dai testi citati dalla VODAFONE - che il Tribunale ha considerato decisive al fine di escludere la sussistenza della punta più intensa di attività , per il lancio di nuovi prodotti o servizi legittimante le assunzioni a termine. 3.- Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360, numero 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 bis, punto B , 2 , Disciplina generale, Sezione terza, del suindicato CCNL per i lavoratori addetti all'Industria metalmeccanica privata e alla Installazione di impianti dell'8 giugno 1999, in relazione all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, numero 56. Si sostiene che - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello - in base alla giurisprudenza di legittimità, il riconosciuto conferimento alle parti sociali, con l'articolo 23 della legge numero 56 del 1987, di una sorta di delega in bianco per l'individuazione di ipotesi di legittima apposizione del termine diverse da quelle previste dalla legge non esclude che si debba comunque tenere conto dei limiti dettati dalla disciplina generale in materia, al fine di evitare un uso abnorme e contra legem delle assunzioni a termine. In tale ottica, la apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato è consentita anche nell'ipotesi di un incremento della normale e ordinaria attività di impresa, ma solo se si tratta di un incremento correlato ad eventi eccezionali e non ad una normale, prevedibile e programmata attività aziendale, quale è quella di cui si discute, che corrisponde ad eventi lancio di nuovi prodotti che, dalle risultanze della prova testimoniale, è stato accertato che si ripetevano e tuttora si ripetono con cadenze quasi mensili. 4.- Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360, numero 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'articolo 8 bis del d.l. 29 gennaio 1983, numero 17, convertito con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, numero 79, dell'articolo 1 del d.l. 3 dicembre 1977, numero 876, convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, numero 18 nonché dell'articolo 23, secondo comma, della legge 28 febbraio 1987, numero 56, in materia di diritto di precedenza. Si ricorda che, in subordine rispetto alle precedenti domande, i ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento del diritto di precedenza nell'assunzione presso la VODAFONE, avendo presentato la prescritta dichiarazione al riguardo presso il Centro per l'Impiego. La Corte d'appello ha negato tale loro diritto perché ha ritenuto che le loro assunzioni non siano state fatte per punte stagionali . Tale affermazione si pone in aperta contraddizione con quanto sostenuto nella sentenza impugnata a proposito dell'apposizione del termine ai contratti, che viene ritenuta legittima proprio in considerazione della stagionalità delle promozioni per far fronte alle quali gli attuali ricorrenti sarebbero stati assunti. II - Esame delle censure. 5.- Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, come si desume anche dal relativo quesito di diritto, con esso si avanzano censure che non hanno nulla che vedere con la fattispecie invocata della nullità del procedimento , essendo basate sulla denuncia di una insufficiente e superficiale valutazione delle risultanze istruttorie da parte della Corte bolognese, da cui sarebbe derivato un ragionamento approssimativo in merito alla sussistenza di una punta più intensa di attività al momento dell'assunzione a termine dei ricorrenti. È noto infatti che perché possa configurarsi l'ipotesi di nullità del procedimento, rilevante ai fini di cui all'articolo 360, numero 4, cod. proc. civ., è necessario che sia stata omessa una formalità essenziale del procedimento, la cui mancanza sia sanzionata dalla legge con la nullità, perché sia in grado di incidere sulla validità dello svolgimento del rapporto processuale. È, quindi, evidente che tale situazione - che non può verificarsi in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciarle soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, vedi, per tutte Cass. 11 febbraio 2009, numero 3357 Cass. SU 18 gennaio 2001, numero 15982 - tanto meno può riguardare aspetti del giudizio interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti che è proprio del giudice del merito, in base al principio del libero convincimento del giudice, sicché la violazione degli articolo 115 e 116 cod. proc. civ. è li apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità Cass. 26 marzo 2010, numero 7394 Cass. 6 marzo 2008, numero 6064 Cass. 20 giugno 2006, numero 14267 Cass. 12 febbraio 2004, numero 2707 Cass. 13 luglio 2004, numero 12912 Cass. 20 dicembre 2007, numero 26965 Cass. 18 settembre 2009, numero 20112 . 6.- Il secondo motivo non è da accogliere perché con esso si prospettano censure che si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti. Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito vedi, tra le tante Cass. 20 dicembre 2012, numero 23649 Cass. 22 novembre 2012, numero 20723 Cass. 18 ottobre 2011, numero 21486 Cass. 20 aprile 2011, numero 9043 Cass. 13 gennaio 2011, numero 313 Cass. 3 gennaio 2011, numero 37 Cass. 3 ottobre 2007, numero 20731 Cass. 21 agosto 2006, numero 18214 Cass. 16 febbraio 2006, numero 3436 Cass. 27 aprile 2005, numero 8718 . Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono congruamente motivate e l'iter logico-argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione, essendo pacifico che perché la motivazione adottata dal giudice del merito possa essere considerata adeguata e sufficiente non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse Cass. 2 luglio 2004, numero 12121 Cass. 20 gennaio 2010, numero 868 . La Corte territoriale ha, infatti, adeguatamente motivato la propria decisione di riformare la sentenza di primo grado sia dove essa aveva escluso la ricorrenza di una punta più intensa di attività al momento della stipula dei contratti in oggetto, sia dove aveva ritenuto che la legittimità dell'apposizione del termine dovesse essere subordinata all'inesistenza di esigenze assolutamente ordinarie e normali dello specifico ramo produttivo . La Corte, infatti, sulla base di una corretta interpretazione dell'articolo 23 della legge numero 56 del 1987, in combinato disposto con l'articolo 1 bis, punto B , 2 , Disciplina generale, Sezione terza, del CCNL applicabile nella specie, è pervenuta alla conclusione secondo cui, l'ipotesi prevista dalla suindicata norma contrattuale - punte di più intensa attività derivanti dall'acquisizione di commesse o per lancio di nuovi prodotti che, per i volumi o per i termini di consegna, non sia possibile eseguire in base al normale organico e ai normali programmi di lavoro - sia una ipotesi ulteriore rispetto a quella delle punte stagionali di attività, individuata dalla contrattazione collettiva, con riguardo ad intensificazioni di attività caratterizzate o dalla ricorrenza di particolari esigenze produttive limitate nel tempo e cicliche o stagionali oppure dalla correlazione con eventi isolati o eccezionali. Sulla base di tale premessa, supportata da congrua e logica motivazione, la Corte bolognese ha ritenuto che, trattandosi di una ipotesi individuata dalle parti sociali nell'esercizio della loro ampia discrezionalità in materia, darne una interpretazione in senso riduttivo, come aveva fatto il Tribunale, significa violare la lettera e la ratio dell'articolo 23 della legge numero 56 del 1987, come inteso dalla giurisprudenza di legittimità. 7.- Da quel che si è detto a proposito del secondo motivo emerge anche l'infondatezza del terzo motivo, con il quale, peraltro, si contestano affermazioni in parte, in realtà, non sono presenti nella sentenza impugnata e, in parte, del tutto conformi alla giurisprudenza di legittimità in materia. Va, infatti, osservato che la Corte d'appello lungi dal legittimare sempre e senza alcun limite la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato da parte della VODAFONE OMNITEL NV, si è limitata ad intendere la suindicata norma contrattuale come prevedente una specifica ipotesi di possibile stipulazione di contratti a termine, individuata dalle parti sociali nell'esercizio del potere loro attribuito dall'articolo 23 della legge numero 56 del 1987 di definire nuovi casi di assunzione a termine, rispetto a quelli previsti dalla legge numero 230 del 1962, in conformità con l'intento del legislatore di considerare l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti. Tale intento è stato ripetutamente posto in evidenza dalla giurisprudenza di legittimità, che con orientamento ormai consolidato, ha affermato il principio secondo cui l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, numero 56, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare - oltre le fattispecie tassativamente previste dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, numero 230 e successive modifiche nonché dall'articolo 8 bis del d.l. 29 gennaio 1983, numero 17, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1983, numero 79 - nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche - alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale - per ragioni di tipo meramente soggettivo , consentendo vuoi in funzione di promozione dell'occupazione o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori l'assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti vedi, per tutte Cass. SU 2 marzo 2006, numero 4588, cui si è uniformata la successiva giurisprudenza . Ne consegue che, sul punto, la sentenza impugnata non merita alcuna censura, tanto più che il suddetto orientamento ha ricevuto specifica applicazione anche con riguardo alle ipotesi delle assunzioni a termine per punte di più intesa attività , nel senso che, con le particolarità proprie dei diversi settori lavorativi di volta in volta esaminati, è stata riconosciuta la possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere specifiche ipotesi di contratti a termine al riguardo, salva restando la verifica, da parte del giudice del merito, della sussistenza degli elementi di fatto idonei a supportare l'esistenza delle punte richieste dal CCNL vedi, per tutte Cass. 12 luglio 2010, numero 16302 Cass. 21 luglio 2000, numero 9617 Cass. 8 febbraio 2012, numero 1845 . Tale verifica, nella specie, risulta effettuata in modo corretto e supportata da congrua motivazione. 8.- Il quarto motivo è, invece, da accogliere. 8.1.- Sul punto la sentenza impugnata appare basata su una lettura parziale della sentenza di questa Corte 15 febbraio 2006, numero 3309, che ha indotto la Corte d'appello ad effettuare una interpretazione erronea della normativa in materia di diritto di precedenza, che non trova riscontro nella stessa sentenza richiamata. Da tale ultima sentenza risulta, infatti, che l'istituto del diritto di precedenza, attribuito ai lavoratori assunti a tempo determinato, è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 8 bis del d.l. 28 gennaio 1983, numero 17, convertito dalla legge 25 marzo 1983, numero 79, il cui primo comma così dispone I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'arti, comma 2, lett. a , della legge 18 aprile 1962, numero 230 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro . Il successivo secondo comma precisa La condizione di cui al comma precedente si applica anche a lavoratori assunti a norma del d.l. 3 dicembre 1977, numero 876, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 1978, numero 18 e della legge 26 novembre 1979, numero 598, le cui disposizioni restano in vigore e sono estese a tutti i settori economici . Successivamente, l'articolo 23, secondo comma, della legge 28 febbraio 1987, numero 56 aggiunge I lavoratori che abbiano prestato attività lavorative con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8 bis del d.l. 29 gennaio 1983, numero 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, numero 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica quando per questa è obbligatoria la richiesta numerica e a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro . Infine - ed a prescindere dalla riforma attuata con il d.lgs. numero 368 del 2001 - l'articolo 9-bis Lavoratori stagionali del d.l. 20 maggio 1993, numero 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993 numero 236, ha sostituito il secondo comma dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, numero 56, riproducendone il testo, con la sola eliminazione della dicitura quando per questa è obbligatoria la richiesta numerica . Orbene, da siffatta normativa emerge con sufficiente chiarezza che il diritto di precedenza nelle assunzioni non è previsto in via generale per tutte le assunzioni a termine, ma solo in relazione alle assunzioni avvenute ai sensi della lettera a dell'articolo 1 della legge numero 230 del 1962 e di quelle previste dal d.l. numero 876 del 1977 e dalla 26 novembre 1979, numero 598, cioè le così dette assunzioni per punte stagionali , le quali ultime due previsioni richiedono per la loro legittimazione l'intervento accertativo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Appare, quindi, corretto affermare che il diritto di precedenza non è previsto con riferimento ad una categoria di contratti a termine, muniti di alcuni profili comuni, bensì con riguardo ad ipotesi ben specificate, trovando siffatta affermazione pieno fondamento nel citato articolo 8 bis. Vi è, poi, da considerare che con tale norma il legislatore, al primo comma, ha fissato il diritto di precedenza per gli assunti ex articolo 1, lettera a , della legge numero 230 del 1962 e con il secondo comma ha esteso tale diritto agli assunti a termine ex d.l. numero 876 del 1977 sicché, tenuto conto che la lettera a prevede la ipotesi di assunzione a termine per attività stagionale e che il d.l. numero 876 del 1977, prevede le assunzioni a termine per far fronte alle così dette punte stagionali, appare evidente che il legislatore non si è mai voluto riferire a tutte le assunzioni per attività cicliche o ripetitive ma solo a quelle specificamente indicate diversamente non sarebbe stato necessario il chiarimento del secondo comma che, come si è rilevato, ha esteso la disciplina dettata per la lettera a alle punte stagionali. Va, inoltre, tenuto presente che - come chiarito da Cass. 20 agosto 2004, numero 16363 - in tema di diritto di prelazione dei lavoratori stagionali nelle nuove assunzioni, il quadro normativo profondamente mutato, prima con il riconoscimento, ad opera della legge numero 223 del 1991, di una facoltà generalizzata di richiesta nominativa, successivamente, con l'introduzione delle regole dettate dal d.l. numero 510 del 1996, convertito in legge numero 510 del 1996 - alla stregua delle quali si è avuta l'eliminazione di ogni intervento degli organi del collocamento pubblico nella fase precedente all'assunzione, effettuata direttamente dal datore di lavoro, tenuto soltanto ad una mera comunicazione successiva alla costituzione del rapporto, l'intervento pubblico non svolge alcun ruolo per l'attuazione del diritto di precedenza nell'assunzione previsto dalla disciplina invocata, che vede come unico soggetto obbligato il datore di lavoro al quale, soltanto, deve essere manifestata la volontà di avvalersi del beneficio, e per il quale non sussiste alcun obbligo di verificare, presso l'ufficio del lavoro, l'eventuale presentazione di domande per l'avviamento, nella stagione successiva, di lavoratori già assunti nella stagione precedente Cass. 20 agosto 2004, numero 16363 . 8.2.- Da tali premesse emerge che nella sentenza impugnata, sulla base di una non approfondita esegesi della normativa da applicare, non è stato adeguatamente valutato se i ricorrenti avessero o meno il diritto di precedenza, sicché la decisione di escludere il riconoscimento del diritto stesso risulta motivata in modo non soltanto poco chiaro ma anche poco coerente con quanto si afferma, in precedenza, nella sentenza stessa a proposito dell'apposizione del termine ai contratti. Infatti, mentre tale apposizione viene ritenuta legittima proprio in considerazione della stagionalità delle promozioni per far fronte alle quali gli attuali ricorrenti sarebbero stati assunti sia pure desunta da una ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva , il mancato riconoscimento del diritto di precedenza sembra giustificato dal fatto che le assunzioni non sarebbero state effettuate per punte stagionali di attività, ipotesi che ai fini che qui interessano non sembra diversa da quella in base alla quale le assunzioni a termine sono state considerate legittime. III - Conclusioni 9.- In sintesi il quarto motivo deve essere accolto mentre il primo, il secondo e il terzo motivo vanno rigettati. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione.