Specifico ed esclusivo mandato ad impugnare ad un nuovo avvocato: revoca tacita dei precedenti

La nomina del terzo difensore di fiducia dell’imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia salvo che si tratti di nomina per la proposizione dell’atto di impugnazione, la quale, in mancanza di contraria indicazione dell’imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori.

Il caso. Il Tribunale di Bari – sez. dist. di Altamura – dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’imputata avverso la sentenza di condanna del Giudice di Pace per il reato di cui all’articolo 590 c.p., statuendo che l’impugnazione era stata avanzata da soggetto non legittimato. In particolare, l’imputata, già assistita da due avvocati nel giudizio di primo grado, aveva incaricato per il giudizio di appello un terzo difensore senza revocare i precedenti, violando, pertanto, il comminato disposto di cui agli articolo 24 disp. att. e 96 comma 1 c.p.p Avverso la declaratoria di inammissibilità, l’imputata ricorreva per Cassazione, deducendo violazione di legge, affermando come la nomina del terzo difensore, accompagnata dallo specifico mandato ad impugnare, rientrava nell’alveo di quei comportamenti concludenti implicitamente sintomatici della intenzione di revocare le precedenti nomine e, come tali, non necessitanti di revoca espressa. A suffragio del motivo di gravame, la ricorrente faceva riferimento ad un orientamento giurisprudenziale sulla scorta del quale è ammessa la revoca implicita dei difensori originari per il tramite di fatti concludenti nel caso in cui, proprio a causa della nomina di un nuovo legale, gli stessi siano eccedenti rispetto al numero massimo consentito, sempre che la parte si sia avvalsa, nel proseguo del processo, esclusivamente del difensore di ultima nomina. Il contrasto giurisprudenziale e la rimessione alle Sezioni Unite. La Quarta sezione Penale, ravvisando un contrasto giurisprudenziale con riferimento alla possibilità che la nomina del terzo difensore abbia valore implicito di revoca degli altri legali precedentemente designati – pertanto in deroga a quanto statuito dall’articolo 24 disp. att. c.p.p. – rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite. Il Supremo Consesso – chiamato a decidere se la nomina del terzo difensore di fiducia dell’imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già incaricati, possa concretizzare una sorta di revoca implicita di uno dei due legali precedentemente nominati – anzitutto, individuava i due contrapposti indirizzi di legittimità. Da un lato, l’orientamento conforme alla tesi difensiva della ricorrente, sulla scorta del quale è possibile una revoca tacita del mandato difensivo tramite dei fatti concludenti che si sostanzino nella nomina del terzo legale di fiducia, accompagnata dallo svolgimento di attività difensive, per tutto il proseguo del processo, unicamente da parte del professionista designato per ultimo. Dall’altro lato, un orientamento giurisprudenziale assolutamente contrario alla possibilità di una revoca tacita del difensore, che richiede, nel pieno rispetto del succitato articolo 24 disp. att. c.p.p., la esplicita formalizzazione della revoca stessa. Nuova nomina con specifico riferimento all’impugnazione. Le Sezioni Unite, nell’iter logico-giuridico finalizzato alla risoluzione della questione giuridica sottoposta alla loro attenzione, hanno esplicitamente statuito come, per la fattispecie de qua, sia necessario il riferimento all’articolo 571 comma 3 c.p.p. ciò, poiché quest’ultimo rappresenta una «regola speciale» rispetto al suddetto articolo 24 disp. att. c.p.p., in quanto specificamente riferito alla legittimazione per l’impugnazione. In effetti, sostengono i Supremi Giudici, qualora ci si trovi dinanzi al caso generico di una terza nomina di fiducia effettuata dall’imputato, in assenza di esplicita revoca di almeno uno dei precedenti legali, la nuova nomina – ex articolo 24 disp. att. c.p.p. – sarà chiaramente inefficace. Tuttavia, diverso sarà il caso – come quello di cui al ricorso – di una terza nomina accompagnata dalla specifica finalità di proporre impugnazione la stessa, non solo sarà da ritenersi legittima, ma comporterà anche la revoca implicita delle precedenti due nomine già effettuate, ed il nuovo legale assumerà, in via esclusiva, il mandato difensivo per il proseguo del processo. Fermo restando che, qualora il difensore designato per il giudizio di prime cure sia uno solo, lo stesso conserverà la sua qualità anche per il giudizio di appello, dovendosi ritenere la nuova nomina come in aggiunta alla precedente. Infine, qualora, invece, i legali specificamente officiati per l’impugnazione siano due, dovranno ritenersi prevalenti le nomine di questi ultimi e, conseguentemente, quella del primo difensore verrà implicitamente revocata. La nuova nomina è una revoca tacita delle nomine precedenti? Nella fattispecie in esame, l’impugnazione non avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione, in quanto la nomina del nuovo difensore, accompagnata dalla specifica finalità di redigere e presentare l’atto di appello, è da considerarsi alla stregua di una revoca tacita delle nomine precedenti, con ciò attribuendo piena legittimazione al nuovo legale designato.

Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 15 dicembre 2011 – 30 marzo 2012, numero 12164 Presidente Lupo – Relatore Squassoni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10 giugno 2010, il Tribunale di Bari, sez. dist. di Altamura, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da D.C.G. avverso la decisione del 1 luglio 2009 del Giudice di pace di Altamura che l'aveva dichiarata responsabile del delitto previsto dall'articolo 590 cod. penumero e condannata alla pena di giustizia. A sostegno della decisione, il Tribunale ha rilevato che l'appello era stato proposto da soggetto non legittimato perché la imputata, assistita da due difensori in primo grado, ne aveva incaricato un terzo senza la revoca dei precedenti pertanto, la nuova nomina doveva considerasi priva di effetto ai sensi degli articolo 24 disp. att. cod. proc. penumero e 96 comma 1 cod. proc. penumero . Per l'annullamento della sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione. Con il primo motivo, stigmatizza la declaratoria di inammissibilità dell'appello, evidenziando come la nomina di un terzo difensore con esplicita attribuzione al medesimo dello specifico mandato ad impugnare la sentenza di primo grado, doveva essere qualificata come comportamento concludente espressivo della sua intenzione di revocare le nomine in precedenza effettuate. La ricorrente sottolinea come un orientamento della giurisprudenza di legittimità ammetta la revoca per fatti concludenti dei difensori originari allorché, a seguito di nomina di altro legale, essi siano eccedenti rispetto al numero consentito segnala come le sentenze in tale senso precisino che la volontà implicita di sostituzione del terzo difensore ai precedenti deve essere inequivocamente dedotta proprio dal fatto che la parte si sia avvalsa nel prosieguo del processo solo del nuovo nominato. Indi, ripropone le censure alla sentenza di primo grado già sottoposte al vaglio del giudice di appello concernenti la inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi e la erronea valutazione delle deposizioni degli agenti di Polizia che avevano condotto alla condanna . Si duole, inoltre, della eccessiva sanzione inflitta ed osserva che il reato, commesso in data 3 marzo 2003, è estinto per prescrizione. 2. Il ricorso era stato assegnato alla Sezione Quarta, che lo ha rimesso alle Sezioni Unite, con ordinanza del 7 luglio 2011 numero 38713, rilevando un contrasto giurisprudenziale in ordine alla possibilità di attribuire alla nomina di un terzo difensore la valenza implicita di revoca, in deroga all'articolo 24 disp. att. cod. proc. penumero , di quelli già designati. Nella ordinanza di rimessione si osserva come, secondo un indirizzo giurisprudenziale, non sempre la nomina di un difensore in esubero rispetto al limite numerico imposto dall'articolo 96 cod. proc. penumero rimane senza effetto in assenza di espressa revoca di almeno uno dei professionisti officiati in precedenza la mancata previsione di forme particolari per la revoca del difensore di fiducia legittimerebbe, difatti, la opinione che tale scelta possa manifestarsi per fatti concludenti quando la nuova nomina riveli l'intenzione della parte di affidare al difensore scelto in eccedenza l'attività difensiva nel prosieguo del processo. Un contrapposto orientamento ha criticato tale opzione interpretativa escludendo che il disposto dell'articolo 24 disp. att. cod. proc. penumero consenta di attribuire valenza alla revoca tacita . La conclusione è giustificata, tra l'altro, dal rilievo che non sarebbe possibile stabilire quale dei due precedenti difensori verrebbe ad essere sostituito dal nuovo nominato, con conseguente instaurazione di una situazione di assoluta incertezza in ordine alla titolarità dello ufficio difensivo ed alla individuazione degli effettivi destinatari delle notificazioni. 3. Il Primo Presidente, con decreto del 27 ottobre 20117 ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone per la trattazione l'odierna udienza. Considerato in diritto 1. La questione per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite, implicata dal primo motivo, attiene al problema “se la nomina di un terzo difensore di fiducia dell'imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già incaricati, possa dare luogo ad una revoca implicita di uno dei due precedenti difensori nominati”. 2. L'imputata, che in primo grado dinnanzi al Giudice di pace era assistita da due difensori di fiducia, ne ha nominato un terzo avv. Pasquale Caso per la proposizione dell'appello, che è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale sul presupposto che l'ultimo legale non poteva, in assenza di revoca espressa dei precedenti, legittimamente rappresentare l'imputata. Attesa la fattispecie, il problema da risolvere concerne dunque, più in particolare, la validità dell'impugnazione proposta dal difensore a tale scopo nominato dall'imputato, nonostante che tale nomina comporti il superamento del limite numerico indicato dall'articolo 96 cod. proc. penumero e non sia intervenuta formale revoca dei precedenti difensori di fiducia. 3. In relazione al quesito, così come devoluto, è da ricordare che già l'articolo 125 del codice di rito del 1930 prevedeva un limite numerico dei difensori di fiducia identico a quello individuato dal l'articolo 96 del codice vigente. Difettava tuttavia, nel sistema previgente, una disposizione analoga a quella del l'articolo 24 disp. att. cod. proc. penumero , secondo cui la nomina di un difensore in esubero si considera senza effetto se la parte non provveda alla revoca dei precedenti. Sicché la giurisprudenza, pur essendo largamente orientata nel senso che la nomina di un nuovo difensore di fiducia non era sufficiente a far ritenere revocato implicitamente il precedente se non conteneva espressioni idonee a far desumere una volontà in tal senso, registrava un contrasto quanto all'effetto della nomina in esubero ritenendosi, da una parte, che la nuova designazione in aggiunta al numero massimo comportasse la revoca implicita del legale nominato in data più remota Sez. 1, numero 1156 del 31/05/1982, Rufino, Rv. 154593 dall'altra, che la revoca implicita dei precedenti difensori non potesse essere desunta dalla nomina di un difensore successivo ai primi due, ma unicamente da fatti concludenti idonei a far presumere il venir meno del rapporto fiduciario tra l'imputato e taluno di essi Sez. 3, numero 1950 del 09/11/1964, Cicchellero, Rv. 168039 . 4. Il contrasto si è riprodotto, seppure sotto altra forma, con il nuovo codice, nonostante la regola introdotta con l'articolo 24 disp. att. citato. Un orientamento, che si pone in linea con la tesi della ricorrente - e che è sostenuto da Sez. 5, numero 9478 del 09/07/1998, Petronelli, Rv. 211451 Sez.5, numero 36341 del 03/10/2002, Zulianello, Rv. 222678- afferma che può presupporsi una revoca tacita del mandato defensionale per fatti concludenti nel caso in cui un imputato, senza dismettere l'incarico al precedente legale, ne abbia nominato un altro e in concreto solo di questo si sia avvalso nel proseguimento del processo, nel quale unicamente il secondo professionista abbia esercitato la difesa in modo autonomo e personale quando ciò si verifica, il legale inattivo non avrebbe diritto alla notifica di un atto destinato alla difesa. Sostanzialmente nello stesso senso, varie decisioni emesse in fattispecie analoghe hanno ritenuto che la nomina di un terzo difensore, quantunque non consentita, può spiegare effetti giuridici anche in assenza di una formale revoca dei precedenti ove, a seguito di atti concludenti consistenti essenzialmente nello svolgimento di attività difensive da parte del solo terzo difensore , emerga chiaramente la volontà dell'interessato di recidere il rapporto con gli originari legali Sez. 1, numero 5499 del 10/11/1998, Schiavone, Rv. 211879 Sez. 5, numero 3549 del 09/02/1999, Pucciarelli, Rv. 212763 Sez. 1, numero 12876 del 06/03/2000, Lanzino, Rv. 243490 . Seguono un orientamento opposto Sez. 5, numero 8757 del 17/06/1999, Bergamaschi, Rv. 214888 Sez. 2, numero 21416 del 07/06/2006, Acri, Rv. 234661 Sez. 3, numero 8057 del 19/01/2007, Cambise, Rv. 236118 Sez. 3, numero 43009 deiril/11/2010, Cavallo, Rv. 248671. L'indirizzo fa leva sulle seguenti considerazioni la revoca tacita del difensore che non ha svolto attività non è prevista da alcuna norma processuale le formalità attinenti la nomina e il numero dei difensori sono funzionali alla salvaguardia dell'ordine processuale e la revoca per fatti concludenti, in occasione dell'incarico al terzo difensore, non ha base normativa non è possibile rimettere al giudice l'individuazione di quale nomina, tra le varie effettuate, debba ritenersi efficace in base alla attività in concreto svolta dal professionista il mancato rispetto dell'articolo 24 disp. att. cod. proc. penumero provocherebbe incertezza in merito alla titolarità dell'ufficio di difesa, la cui tendenziale immodificabilità è acquisizione garantistica del codice di rito. 5. Ritengono le Sezioni Unite che il quesito deve essere inquadrato nella particolare disposizione dell'articolo 571, comma 3, cod. proc. penumero , alla quale va specificamente rapportata la presente fattispecie processuale. 6. Per la risoluzione del caso non è sufficiente fare riferimento alla generale ipotesi retta dalla regola posta dall'articolo 24 disp. att. cod. proc. penumero , secondo cui la “nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza rispetto al numero previsto dagli articolo 96, 100 e 101 cod. proc. penumero ”. Infatti, dato che nella peculiare fattispecie oggetto del ricorso si discute della legittimità della impugnazione proposta da un terzo difensore designato a tal fine dall'imputato, deve essere presa in considerazione e deve, quindi, trovare applicazione la particolare disposizione di cui all'articolo 571, comma 3, cod. proc. penumero , secondo cui può “proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine”, che è regola speciale rispetto al ricordato articolo 24, in quanto peculiarmente riferita alla legittimazione a proporre impugnazione. La congiunzione alternativa ovvero che separa le due situazioni rende chiaro che la seconda sia in contrapposizione alla prima. Ciò del resto è logicamente ricavabile dalla considerazione che, una volta ammessa la facoltà di impugnazione in capo al difensore per conto dell'imputato, non sarebbe stato necessario specificare che l'atto di impugnazione possa essere effettuato dal patrono a tal fine nominato la puntualizzazione esprime la intenzione del legislatore di attribuzione prioritaria, al legale nominato per la proposizione della impugnazione, dell'ufficio difensivo, pur nella ipotesi in cui l'imputato sia già assistito da due difensori. Quindi, da un lato, in genere, la nomina effettuata da una parte privata di altro difensore in eccedenza rispetto alle precedenti due, al massimo, per l'imputato, ex articolo 96, comma 1, cod. proc. penumero uno, ex articolo 100 e 101 cod. proc. penumero , per le altre parti private , non accompagnata dalla revoca prevista dall'articolo 24 disp. att. cod. proc. penumero , è inidonea ad attribuire al terzo legale la qualità di difensore. Dall'altro lato, ove tale nomina sia effettuata dall'imputato al fine della proposizione della impugnazione, essa vale a conferire al nuovo difensore il relativo incarico consegue che non solo è legittima e, quindi, ammissibile l'impugnazione da esso presentata, ma che tale nuovo legale viene con ciò stesso ad assumere la qualità di difensore per il prosieguo del procedimento, non essendo prevista dal nostro ordinamento una investitura del difensore per un singolo atto. La natura di regola speciale della previsione in questione rispetto a quella generale di cui all'articolo 24 disp. att. cod. proc. penumero trova agevole e razionale spiegazione nella particolare significatività e importanza dell'atto di impugnazione, momento topico del procedimento, e nella considerazione che nella fattispecie in esame non si tratta di nuova nomina genericamente in esubero a quelle precedenti, ma della investitura di un ufficio difensivo specificamente e strutturalmente orientata dall'imputato alla proposizione di tale atto. 7. Logica ricaduta di quanto sopra osservato è che la nomina di un difensore per la impugnazione implica, in assenza di specifiche manifestazioni di volontà dell'imputato, la revoca di entrambi i due precedenti legali eventualmente nominati con le conseguenti applicazioni in tema di avvisi e di partecipazione al giudizio di impugnazione e alle fasi e gradi successivi , in mancanza di un criterio normativo per stabilire quale dei due debba intendersi revocato. Se il difensore anteriormente nominato è uno solo, occorre distinguere. Nel caso in cui l'imputato abbia conferito mandato ad un altro legale per la impugnazione, il precedente conserva la sua qualità, non essendovi ragione per derogare alla regola dell'articolo 96, comma 1, cod. proc. penumero se sono due i difensori officiati per la impugnazione, prevale la nomina di questi, ex articolo 571, comma 3, con conseguente implicita revoca del primo difensore. Tuttavia, posto che gli atti di impugnazione eventualmente proposti dal precedente o dai precedenti difensori mantengono validità, in base al generale canone tempus regit actum, deriva come corollario la inoperatività vate a dire, la inefficacia di una ulteriore impugnazione da parte di un terzo difensore a tal fine nominato se entrambi i due legali già designati hanno proposto impugnazione infatti, non vi possono essere tre distinti atti di gravame dei difensori, perché la facoltà di impugnazione legittimamente esercitata dai due precedenti consuma quella del terzo. E, non potendo l'ultimo legale proporre impugnazione, la sua nomina stessa resta priva di efficacia a meno che l'imputato non provveda a norma dell'articolo 24 disp. att. cod. proc. penumero . Ulteriore logica conseguenza è che, in presenza di un atto di impugnazione già proposto da un precedente difensore, è ammessa una unica ulteriore impugnazione se sono due i successivi difensori nominati per la impugnazione vale solo l'atto di gravame per primo depositato o spedito, e vale solo la nomina di chi per primo ha proposto impugnazione. 8. È il caso di precisare, pur trattandosi di questione esuberante i confini del presente ricorso, che, con riferimento alla nomina del difensore per il giudizio in cassazione, va confermato il principio per cui la disposizione dell'articolo 24 disp. att. cod. proc. penumero non è riferibile a tale ipotesi, valendo per essa la regola posta dall'articolo 613, comma 2, cod. proc. penumero La norma stabilisce che solo in mancanza di una specifica nomina per la proposizione del ricorso “il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1”, vale a dire la iscrizione nell'albo speciale per tutte, Sez. U, numero 1282 del 09/10/1996, dep. 1997, Carpanelli, Rv. 206847 . Il mandato per il giudizio in cassazione “esaurisce i suoi effetti nell'ambito del solo giudizio di legittimità, essendo necessario, invece, perché produca effetti anche nel giudizio di merito, che l'imputato, ove abbia nominato già due difensori di fiducia, provveda alla revoca di uno di essi” v., tra le altre, Sez. 5, numero 25196 del 19/05/2010, Di Bona, Rv. 248473 Sez. 1, numero 7536 del 16/01/2002, Mesfaouyi, Rv. 220895 Sez. 3, numero 12242 del 13/11/1995, Rossit, Rv. 204560 Sez. 6, numero 2281 del 01/06/1995, Piromallo, Rv. 203068 . 9. In conclusione, deve essere affermato il seguente principio di diritto “la nomina dei terzo difensore di fiducia dell'imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia salvo che si tratti di nomina per la proposizione dell'atto di impugnazione, la quale, in mancanza di contraria indicazione dell'imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori”. 10. Nel caso in esame, la imputata aveva conferito esplicito mandato all'avv. Pasquale Caso di redigere Tatto di appello. La circostanza che tale legale fosse il terzo nominato, senza formale revoca dei precedenti, non implica alcuna invalidità all'atto di appello proposto dal medesimo, dal momento che, per quanto sopra specificato, il nuovo difensore era legittimato a proporre impugnazione, che il Giudice di merito ha invece erroneamente dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bari, non potendo trovare accoglimento la richiesta declaratoria di estinzione del reato commesso il 3 marzo 2003 per prescrizione ciò in quanto al periodo indicato dagli articolo 157 e 160 cod. penumero anni sette e mesi sei devono aggiungersi mesi ventuno e giorni venticinque per rinvii del dibattimento a richiesta del difensore dal 7 luglio 2004 al 20 ottobre 2004, dal 19 ottobre 2005 al 3 maggio 2006, dal 3 maggio 2006 al 18 ottobre 2006, dal 4 giugno 2008 al 17 dicembre 2008 . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari.