Patente falsificata: la prescrizione non fa venir meno la necessità della confisca

L’uomo che ha falsificato il documento si salva perché i reati addebitatigli si estinguono per intervenuta prescrizione, tuttavia il Tribunale deve ugualmente disporre la confisca e dichiarare la falsità del documento.

Il caso. Un uomo è accusato di ricettazione di un modulo di patente provento di furto e di falsità materiale relativa alla predetta patente. Fortunatamente per lui, il tribunale dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Il pm ricorre però in Cassazione chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata poiché il Tribunale ha omesso di dichiarare la falsità del documento pur avendola riconosciuta implicitamente e non ha disposto la confisca obbligatoria. La Suprema Corte, con la sentenza numero 8102/12 depositata il 2 marzo scorso, accoglie il ricorso. È necessario disporre la confisca. Del resto, in caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione è applicabile la confisca obbligatoria pur in assenza di sentenza di condanna. In questi casi poi, compete al giudice accertare l’esistenza del fatto costituente reato, trattandosi di indagine che non investe questioni relative all’azione penale, bensì soltanto l’applicazione di una misura di sicurezza, sottratta all’effetto preclusivo della causa estintiva. L’intervenuta prescrizione non incide sul dovere del giudice di dichiarare la falsità del documento. Per quanto riguarda l’omessa dichiarazione di falsità di un documento va ricordato che «la sentenza di merito, in tale ipotesi, contiene due azioni distinte e autonome una volta all’accertamento o meno della responsabilità dell’imputato e l’altra relativa alla corrispondenza al vero dell’atto o del documento e, quindi, preordinata alla tutela della fede pubblica, azioni che sono suscettibili di pervenire a risultati differenziati. Pertanto, indipendentemente dalla responsabilità dell’imputato, l’azione complementare è destinata a concludersi con la declaratoria della falsità, quando questa sia stata ritenuta dal giudice in conseguenza di uno specifico accertamento di fatto».

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 7 febbraio 2011– 2 marzo 2012, numero 8102 Presidente Esposito – Relatore Gentile Considerato in fatto 1.1 - Il Tribunale di Varese, con sentenza del 10.02.2010, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di B.C. in ordine al reati a di ricettazione ex articolo 648 cp di un modulo di patente provento di furto b di falso ex articolo 477 e 482 cp per falsificazione della predetta patente 1.2 - Il Procuratore della repubblica presso il tribunale di Varese, ricorre per cassazione 2.0 - MOTIVI ex articolo 606, 1 co, lett. b c.p.p. 2.1 - violazione degli articolo 240/co. 2 numero 2 cp. e 537/co. primo ed ultimo cpp, perché il Tribunale, pur avendo implicitamente riconosciuto la falsità della patente di guida, ha omesso a - di dichiarare la falsità del documento e b - di disporre la condisca obbligatoria 2.2 - CHIEDE l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3.0 - Il ricorso è fondato. 3.1 - Il Tribunale, pur dichiarando estinti i reati per intervenuta prescrizione avrebbe dovuto provvedere in ordine alla confisca ed in ordine alla falsità del documento, trattandosi di provvedimenti obbligatoriamente imposti dalla legge e quindi non preclusi dalla sentenza di proscioglimento. 3.2 - Per quanto riguarda la confisca, si deve osservare che in caso di estinzione del reato, nella specie per intervenuta prescrizione, è applicabile la confisca obbligatoria, pur in assenza di sentenza di condanna, non solo nelle ipotesi di cui al numero 2 del comma 2 dell’articolo 240 cp., ma anche in quelle previste dal numero 1 dello stesso comma 2 del citato articolo 240 nonché dall'articolo 12 sexies d.l. 8 giugno 1992 numero 306, conv. dalla l. 7 agosto 1992 numero 356. - In tali ipotesi, peraltro, compete al giudice di accertare l'esistenza del fatto costituente reato, trattandosi di indagine che, pur non subordinata alla sola sommaria valutazione ex articolo 129 c.p.p., non investe questioni relative all'azione penale, bensì soltanto l'applicazione di una misura di sicurezza, sottratta all'effetto preclusivo della causa estintiva. Cassazione penale, sez. li, 25/05/2010, numero 32273 . 3.3 - Per quanto riguarda l'omessa dichiarazione di falsità di un documento va ricordato che la sentenza di merito in tale ipotesi contiene due azioni distinte e autonome una l'azione penale principale volta all'accertamento o meno della responsabilità dell'imputato e l'altra l'azione accessoria relativa alla corrispondenza al vero dell'atto o del documento e, quindi, preordinata alla tutela della fede pubblica, azioni che sono suscettibili di pervenire a risultati differenziati. Pertanto, indipendentemente dalla responsabilità dell'imputato, l'azione complementare è destinata a concludersi con la declaratoria della falsità, quando questa sia stata ritenuta dal giudice Sez. Unumero 27M0M999, F. in conseguenza di uno specifico accertamento di fatto. Nella specie, dalla sentenza di merito con la quale è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione di numerosi reati contestatigli, ha omesso i necessari provvedimenti ex articolo 537 cpp discendenti dalla accertata pronuncia in ordine alla falsità del documento. Per altro, la Corte di cassazione non è legittimata ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 537 cod. proc. penumero , i quali richiedono una specifica motivazione, implicante valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione in tal caso, pertanto, la falsità del documento deve essere dichiarata dal giudice dell'esecuzione nel caso di sentenze passate in giudicato ovvero, come nella specie, dal giudice dell'appello nel caso di sentenze soggette ad impugnazione. Cassazione penale, sez. V, 26/11/2008, numero 17283 . 3.4 - La decisione impugnata è incorsa nella duplice violazione di legge di cui innanzi e va pertanto annullata limitatamente a tali punti si verte nel caso di assoluzione emessa in sede di giudizio abbreviato e quindi soggetta ad appello da parte del PM, sicché gli atti vanno trasmessi al giudice competente per l'appello giusto il disposto dell'articolo 569 comma 4 cpp. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla confisca e alla dichiarazione di falsità del - documento e rinvia alla Corte di Appello di Milano per il giudizio sul punto.