Respinta definitivamente la richiesta avanzata dalla ragazza, rimasta vittima, nel 1999, di una brutta caduta, causata da un compagno di scuola. Gli obblighi di sorveglianza e di tutela scattano, difatti, solo quando l’allievo si trovi all’interno della struttura.
‘Gioco di mano, gioco da villano’. Così si può sintetizzare la disavventura vissuta, a scuola, da una ragazza, caduta, all’uscita dell’istituto, a seguito della spinta datale da un compagno. Inevitabili le lesioni provocate dal capitombolo. Unico responsabile, però, è il ragazzo. Difatti, la richiesta di risarcimento avanzata dalla ragazza nei confronti della scuola è ritenuta priva di fondamento Cassazione, sentenza numero 3081, Sesta sezione Civile, depositata oggi . Caduta. Ricostruito nei dettagli il brutto episodio «all’uscita di scuola, mentre era seduta sul parapetto della scala della scuola», la giovane «cadeva all’indietro, sospinta da un compagno, procurandosi gravi lesioni». Per la ragazza, il fatto, verificatosi nel 1999, era da collocare «in ambito scolastico». Ciò significa, sempre secondo la ragazza, che è evidente la responsabilità dell’istituto. Ma tale prospettiva non viene condivisa dai giudici di merito, i quali, difatti, concordano sul liberare la scuola dall’ipotesi del «risarcimento dei danni» a favore dell’allieva. Responsabilità. E anche per i Giudici di Cassazione, ora, nonostante le contestazioni mosse dalla ragazza, non è plausibile che sia la scuola a pagare per le «lesioni» subite dall’allieva. Decisive la ricostruzione e la contestualizzazione dell’episodio, alla luce della considerazione che è fondamentale «dimostrare che l’evento dannoso si è verificato nel periodo di tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigilanza dell’insegnante». E su questo fronte, spiegano i Giudici, «gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell’istituto scattano solo quando l’allievo si trovi all’interno della struttura», mentre «tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare il suo addentellato giuridico» nella «responsabilità del custode». Ebbene, in questo caso è lapalissiana la «assenza di responsabilità da parte dell’istituto scolastico», concludono i Giudici della Cassazione, condividendo le valutazioni tracciate tra primo e secondo grado e confermando il ‘no’ alla «richiesta di risarcimento» avanzata dalla ragazza.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 11 dicembre 2014 – 16 febbraio 2015, numero 3081 Presidente Finocchiaro – Relatore Vivaldi volgimento del processo M.T.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento del 29.9.2012 con la quale - in un giudizio di risarcimento danni nei confronti della Associazione Pedagogica Steineriana, della Carige Assicurazioni spa e della Provincia Autonoma di Trento per l'infortunio alla stessa occorso nel 1999 in ambito scolastico allorchè , all'uscita di scuola, mentre era seduta sul parapetto della scala della scuola, cadeva all'indietro sospinta da un compagno, procurandosi gravi lesioni - è stato rigettato l'appello dalla stessa proposta., con la conferma della sentenza di rigetto della domanda da parte del primo giudice. Resistono con separati controricorsi l'Associazione Pedagogica Steineriana e la Carige Assicurazioni spa. L'altra intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denuncia articolo 360 numero 3 violazione e falsa applicazione degli articolo 2043, 2048, 1218 c.c., e articolo 10 lett. A d. lgs. 16.4.1994 numero 297, nonchè articolo 39 RD 30.04.1924 numero 965, anche i relazione alla giurisprudenza costante della Suprema Corte. Con il secondo motivo si denuncia articolo 360 numero 5 c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. I due motivi intimamente connessi, sono esaminati congiuntamente. Essi non sono fondati per le ragioni che seguono. Il presupposto di fatto della responsabilità dell'insegnante per il danno che l'allievo subisce, e che costituisce il fondamento dell'obbligo di sorvegliarlo - obbligo la cui estensione ed intensità è commisurata all'età, in relazione al normale grado di maturazione degli alunni - è che gli sia affidato. Colui che agisce per ottenere il relativo risarcimento,quindi, sia che invochi la responsabilità contrattuale, per non aver l'insegnante diligentemente adempiuto all'obbligo di sorvegliare gli alunni, sia che invochi la responsabilità extracontrattuale, ai sensi all'articolo 2043 c.c., per non avere l'insegnante adottato le cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e luogo, affinché sia salvaguardata l'incolumità dei discenti minori affidati, deve, in ogni caso, dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel periodo di tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante fra le varie Cass. 4.2.2005 numero 2272 . Inoltre, è utile chiarire cosa s'intenda per ambito e per orario scolastico, in modo tale potere estendere o meno l'obbligo dell'Istituto di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dello scolaro fin dalla fase di ingresso nell'edificio fin dal momento cioè in cui l'allievo si trovi sulle scale esterne di accesso allo stabile, ovvero in area immediatamente a questo prospiciente. Ora, in verità, un tale ampliamento dei concetti richiamati, vorrebbe significare anticipare l'operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, ad un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale, il personale della scuola non è in grado di esercitare seriamente le sue proprie funzioni. In realtà, infatti, gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'Istituto scattano solo quando l'allievo si trovi all'interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare il suo addentellato giuridico nell'articolo 2051 c.c., relativo alla responsabilità del custode in questo senso anche Cass. 6.11.2012 numero 19160 . Peraltro, la correttezza argomentativa che ha condotto i giudici del merito a motivare il loro convincimento di assenza di responsabilità da parte dell'istituto scolastico esclude la fondatezza dei rilievi denunciati che, nella parte in cui hanno ad oggetto la ricostruzione della fattispecie concreta, attraverso la surrettizia deduzione di violazioni di legge e di vizi motivazionali, in realtà inesistenti, tendono, piuttosto, ad introdurre una revisione del merito del convincimento del giudice di appello, preclusa in sede di legittimità. Conclusivamente, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore delle resistenti, sono poste a carico della ricorrente. Sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'articolo 13 comma 1 quater dpr numero 115/2002 introdotto dalla legge numero 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida, in favore di Carige Assicurazioni spa in complessivi € 5.200,00, di cui € 5.000,00 per compensi, ed in favore della Associazione Pedagogica Steineriana in complessivi € 4.100,00, di cui € 3.900,00 per compensi il tutto oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater del d.p.r. numero 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13.