Vendita all’incanto: l’avvocato non risponde per la cauzione persa se il committente non ha conferito il mandato e non ha saldato il prezzo

In caso di esecuzione immobiliare con vendita all’incanto per persona da nominare non si configura la colpa professionale dell’avvocato per la perdita della cauzione del committente se quest’ultimo ha scelto autonomamente di non conferire apposito mandato e di non saldare il prezzo.

In tema di esecuzione immobiliare con vendita all’incanto per persona da nominare, il committente è tenuto a conferire apposito mandato all’avvocato incaricato ed a saldare il prezzo in mancanza, la perdita della cauzione già versata e la diversa aggiudicazione a favore dell’avvocato, presente alla vendita, libera, totalmente o parzialmente, quest’ultimo da responsabilità, salvo sussista superficialità, di cui va accertata la misura dell’incidenza, nello svolgimento dell’incarico professionale. Il caso. Un soggetto, esercente attività d’impresa, incaricava un avvocato di partecipare all’incanto di un immobile, oggetto di espropriazione forzata, il cui bando di vendita, rinviava, per la descrizione del bene, ad un’apposita perizia. Al momento dell’istanza di partecipazione all’incanto veniva versata un’apposita cauzione che, non facendovi seguito il versamento del saldo del prezzo da parte del committente, veniva poi persa. Peraltro, l’avvocato-aggiudicatario dichiarava di non avere avuto, nella propria disponibilità, la perizia di stima del bene esecutato e di avere accertato, soltanto successivamente all’aggiudicazione dell’immobile, che oggetto della vendita era esclusivamente l’immobile e non l’azienda. Infine, in sede di legittimità, le due controparti non riportavano, nei relativi ricorsi, testualmente gli atti di costituzione nel giudizio di merito in riferimento agli elementi costitutivi del diritto sostanziale fatto, in concreto, valere in giudizio. Oggetto e punti focali della vicenda. Il caso verte in tema di vendita immobiliare all’incanto, aggiudicazione per persona da nominare e colpa professionale dell’avvocato. Nella fattispecie, bisogna stabilire se siano ravvisabili delle omissioni o superficialità in tema di informazione , sotto il profilo della colpa professionale, dell’avvocato incaricato e/o concorso di colpa del cliente. Vendita con incanto le caratteristiche. Nell’ambito di un procedimento esecutivo viene disposta la vendita forzata di uno o più beni mobili o immobili in particolare, un’espropriazione immobiliare può avere ad oggetto esclusivamente un bene immobile, mentre una vendita fallimentare può riguardare un’azienda unitariamente considerata. Segnatamente, se l'offerente, nella propria offerta, non vuole rivelare il proprio nome cd. offerta per persona da nominare , riservandosi di comunicarlo solo a aggiudicazione avvenuta, dovrà conferire mandato ad un avvocato. Il procuratore legale aggiudicatario per persona da nominare è tenuto a dichiarare in cancelleria, nei tre giorni dall’incarico, il nome della persona per cui ha agito, depositando il mandato articolo 583 c.p.c. e 579 u.c. c.p.c. in mancanza, il procuratore diviene l’aggiudicatario definitivo. Le modalità dell'incanto sono contenute nell'ordinanza di vendita e, cioè, l'eventuale suddivisione dei beni in uno o più lotti, il prezzo base dell'incanto, il giorno e l'ora dell'incanto, l'ammontare della cauzione, la misura minima dell'aumento delle offerte ed, al momento dell’aggiudicazione definitiva, il termine, non superiore a trenta o sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità di deposito. In caso di inadempienza dell'aggiudicatario, il giudice pronuncia, con decreto, la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della intera cauzione a titolo di multa e, quindi, dispone un nuovo incanto. La perdita della cauzione si attesta, pertanto, come la conseguenza ordinaria e legale del mancato saldo nel termine stabilito articolo 587 c.p.c. dominus dell’affare è, infatti, il committente. Colpa professionale la responsabilità dell’avvocato ha natura e contrattuale. Ed è obbligazione di mezzi. In primis , va ricordato che, in materia di obbligazioni e di risarcimento del danno, l’articolo 1223 c.c. richiede la sussistenza del nesso causale tra l’inadempimento ed il danno. Pertanto, l’attenzione va focalizzata sul concetto di colpa professionale del professionista. Segnatamente, la responsabilità dell'avvocato ha natura giuridica contrattuale ed è costituita dagli elementi dell'inadempimento, del danno e del relativo nesso di causalità. L’impegno assunto dall’avvocato è qualificabile come o bbligazione di mezzi, e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. Un eventuale inadempimento deve essere, pertanto, valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività professionale ed, in particolare, il dovere di diligenza articolo 1176 comma 2 c.c. . All’uopo, la diligenza da impiegare nello svolgimento dell’attività di consulenza, assistenza e difesa è quella media, ossia quella tipica di un professionista in termini di preparazione professionale e di attenzioni medie Cass. 14 agosto 1997 numero 7618, Cass. 6 febbraio 1998 numero 1286, Cass. 8 agosto 2000 numero 10431 tuttavia, qualora l’incarico riguardi la soluzione di problemi di particolare difficoltà, la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, ex articolo 2236 c.c., soltanto nei casi di dolo o di colpa grave. Per accertare la colpa professionale va valutato l’incarico conferito del cliente. Concretamente, per accertare la colpa professionale occorre avere riguardo alla natura ed ai limiti dell’incarico conferito dal cliente. Sotto il profilo probatorio, il committente-mandante è tenuto a dimostrare non soltanto di avere ricevuto un danno ma anche che quest’ultimo è stato causato dall’insufficiente o inadeguata attività del professionista e, cioè, dalla difettosa prestazione professionale. In particolare, è richiesta l’indagine sul sicuro e chiaro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente adempiuta e, quindi, la certezza che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il committente sul professionista-mandatario, invece, grava l’onere di provare l’impossibilità, a lui non imputabile, della perfetta esecuzione della prestazione Cass. 18 aprile 2007 numero 9238 . Valutazioni comparative fatto, danno, concorso e nesso. Nella fattispecie, è da sottolineare che l’avvocato, a seguito dell’incarico ricevuto, era tenuto ad assistere il committente nella corretta individuazione del bene posto in alienazione e nell’operazione di partecipazione alla vendita. Bisogna, dunque, stabilire se vi sia stata, o meno, carenza dell’attività di consulenza-assistenza dell’avvocato al momento decisivo della determinazione di partecipare all’incanto con l’erogazione della provvista per la cauzione e se, altresì, sia ravvisabile un concorso di colpa del committente articolo 1227 c.c. . All’uopo, infatti, il danneggiato ha un preciso obbligo di non concorrere, con il fatto proprio, ad aggravare il danno e le conseguenze che gli derivano dall'inadempimento o dal fatto illecito altrui deve, cioè, contenere il danno nei limiti che rappresentano una diretta conseguenza della colpa del debitore o del danneggiante, pur non essendo tenuto a realizzare un'attività abnorme e più onerosa dell'ordinaria diligenza. L'inosservanza di tale dovere di diligenza si configura come fatto, totalmente o parzialmente, impeditivo della responsabilità del danneggiante Cass. 10 novembre 2000 numero 14630 . La decisione l’autodeterminazione del cliente esclude la colpa del professionista. Sul piano sostanziale, se viene provata la libera, piena ed autonoma scelta del committente di non rilasciare il mandato ex 583 c.p.c. e di non corrispondere il saldo del prezzo, anche sotto forma di accordo consapevole con il professionista incaricato, non si configura il nesso eziologico tra l’eventuale originaria colpa dell’avvocato mancata indicazione del terzo ed il successivo nocumento perdita della cauzione .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 gennaio – 8 febbraio 2012, numero 1765 Presidente Spirito – Relatore De Stefano Svolgimento del processo 1. L'avv. F.M d. ricorre per la cassazione della sentenza numero 1774 del 22.9.10 della Corte di appello di Venezia, addotta come notificatagli in data 11.11.10, con cui, in riforma della sentenza del tribunale di quel capoluogo, è stata ritenuta sussistente una sua colpa professionale, concorrente con quella del cliente L M. , nello svolgimento dell'incarico - da lui affidatogli - di partecipare agli incanti di un immobile oggetto di espropriazione, con conseguente sua condanna alla somma di Euro 34.189, a titolo del 50% dei danni patiti dal cliente e consistenti nella perdita della cauzione. E tanto per avere la corte territoriale, contrariamente al tribunale, che aveva ritenuto imputabile alla scelta del cliente il mancato versamento del saldo prezzo e la conseguente perdita della cauzione, ravvisato la colpa professionale nell'incompletezza dell'informazione fornita al cliente, temperata dalla condotta incerta e fuorviante di questi e dall'accordo tra il medesimo e l'avvocato in ordine al mancato pagamento del prezzo. 2. Al ricorso del d. , articolato su due motivi, replica con controricorso, contenente anche ricorso incidentale articolato su di un motivo, il M. per contrastare tale ulteriore gravame il ricorrente principale - che prende poi parte alla discussione orale alla pubblica udienza del giorno 11.1.12 - deposita controricorso, cui ribatte con memoria ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ. la controparte. Motivi della decisione 3. Il d. sviluppa due motivi 3.1. un primo, di violazione e falsa applicazione della norma di diritto prevista dall'articolo 1223 del Codice Civile che richiede la sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno evidenziatosi , con il quale egli esclude un nesso causale tra qualsiasi sua condotta ed il danno patito dal cliente, attribuendo esclusivamente a scelta alla libera ed autonoma determinazione di quest'ultimo di non rilasciare il mandato ai sensi dell'articolo 583 cod. proc. civ. e di non corrispondere il saldo del prezzo 3.2. un secondo, di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il . giudizio , con il quale contesta l'affermazione della sua colpa professionale nella superficialità al momento dell'incarico e ribadisce la sussistenza di idonei elementi probatori sulla piena autonomia della decisione del suo cliente in ordine al mancato versamento del prezzo, corroborata dal parere anche di altro avvocato. 4. Dal canto suo, il M. contesta la ricostruzione dei fatti operata da controparte e ribadisce la sussistenza della colpa professionale del suo avvocato, ma, con il ricorso incidentale, nega pure che vi sia stato qualunque apporto causale della propria condotta alla verificazione del danno ed ascrive ad un vizio motivazionale l'opposta conclusione della corte territoriale ed a tale ricorso incidentale replica il d., con controricorso, riproducendo ulteriori documenti dagli atti di causa ed insistendo per l'assenza di un nesso causale tra la propria condotta ed il danno del cliente. 5. Va premesso che la colpa professionale viene dalla corte territoriale individuata nell'avere il professionista partecipato all'incanto in assenza delle condizioni necessarie, tra le quali una corretta informazione del cliente circa le modalità dell'incanto, una qual sorta di superficialità al momento dell'incarico -come emergente dalle deposizioni testimoniali dello stesso collaboratore del legale - l'incerta disponibilità del terzo eventuale aggiudicatario, finalizzata ad evitare quanto stava per verificarsi nel caso concreto, ossia l'aggiudicazione definitiva in capo a colui, il professionista, che partecipava all'asta . Ciò posto 5.1. va ricordato che, a termini dell'articolo 583 cod. proc. civ., nell'aggiudicazione per persona da nominare, disciplinata dall'ultimo comma dell'articolo 579 a mente del quale i procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare , il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall'incanto il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato e, in mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore 5.2. va rilevato che, nel caso di specie, la perdita della cauzione versata al momento dell'istanza di partecipazione all’incanto e pacificamente fornita dal cliente, non è dovuta allora alla mancata dichiarazione ai sensi dell'articolo 583 cod. proc. civ., ma esclusivamente al mancato versamento del saldo del prezzo infatti, a norma dell'articolo 587 cod. proc. civ., la perdita della cauzione è pronunciata a titolo di multa con decreto del giudice dell'esecuzione che provvede pure a disporre un nuovo incanto se il prezzo non è saldato nel termine stabilito 5.3. va notato che, dalla stessa impostazione dei contrapposti ricorsi, emerge piuttosto che sia il cliente che il professionista sono incorsi in un errore di interpretazione del bando di vendita, perfino riprodotto nel corpo del ricorso del d. pag. 3 eppure - da esso si evince inequivocabilmente che ciò che viene posto in vendita è un immobile, nel corso del resto di un'esecuzione immobiliare e con espresso rinvio alla compiuta descrizione in perizia, e non già l'azienda - del resto, nella comunicazione del d. in data 2.11.99, riprodotta integralmente a pag. 9 del ricorso principale quarto e terzo periodo dalla fine e successiva di oltre un mese all'incanto del dì 1.10.99, risulta che solo in tempo successivo all'aggiudicazione lo stesso legale aveva accertato, adducendo non essergli stata messa a disposizione la perizia di stima in tempo precedente, che oggetto della vendita era il solo immobile e non l'intera azienda alberghiera così accettando o facendo correre al cliente il rischio di tale incompleta acquisizione di informazioni invece indispensabili - corrisponde del resto a nozioni giuridiche basilari la distinzione tra azienda, che è suscettibile di comprendere tanto beni mobili che immobili, ed immobile puro e semplice, come pure la circostanza che un'espropriazione immobiliare non può che riguardare soltanto quest'ultimo e giammai un'azienda, unitariamente considerata, come invece è normale accada nella ben diversa fattispecie della vendita fallimentare - è peraltro altrettanto vero che le viste nozioni non sono di immediata percepibilità od evidentemente elementari anche per la generalità dei consociati, salva la valutazione delle loro condizioni, da operarsi caso per caso dal giudice del merito occorrendo tener conto, quanto alla fattispecie in esame, del fatto che comunque il soggetto che non può presumersi esperto del settore pacifica essendo la sua attività di imprenditore estraneo al mondo del diritto si era affidato appunto ad un professionista perché, sul presupposto ovviamente implicito della corretta individuazione del bene offerto in vendita, lo assistesse nell'operazione della partecipazione a quest'ultima. 6. Così ricostruita la vicenda, va poi rimarcato che, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione applicabile tanto a quello principale che a quello incidentale , non sono riportati testualmente gli atti con cui le parti si sono costituite in giudizio, negli indispensabili passaggi in cui si individua la causa petendi e cioè la specifica inadempienza o colpa del professionista attribuita dal cliente attore ne deriva la necessità di rifarsi esclusivamente alla ricostruzione che di essa fa la gravata sentenza e non potendo rilevare la prospettazione in parte diversa operata nella memoria ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ., la quale non ha la funzione di modificare il tema del gravame, ma solo di illustrare tesi e richieste già ritualmente addotte. 7. Tale difetto di autosufficienza travolge in radice il ricorso incidentale, nella parte relativa ad ulteriori profili di risarcimento del danno asseritamente omessi o negati dalla corte territoriale mentre, in ordine all'individuazione della sussistenza o meno di un nesso causale tra la condotta del professionista ed il potenziale danno dedotto, oggetto degli ammissibili profili dei due ricorsi, può unitariamente considerarsi che possono qui essere esaminati i soli profili di responsabilità professionale in concreto ravvisati dalla corte territoriale. Eppure, quanto ad essi 7.1. non sussiste quello della mancanza di una corretta informazione, perché la corte territoriale la riferisce esclusivamente alle modalità dell'incanto le quali, invece, non solo sono predeterminate per legge, ma comunque non hanno avuto la benché minima efficacia causale in ordine alla perdita della cauzione a titolo di multa, da ascriversi invece - per quanto detto - alla diversa condotta del mancato versamento del prezzo successivo all'aggiudicazione, dovuto alla libera determinazione del dominus dell'affare 7.2. è contraddittoria e carente la motivazione in ordine a quello di una certa superficialità , non avendola specificata la corte territoriale se non con un generico riferimento alle deposizioni testimoniali ma, in quanto tale, dal contenuto sostanzialmente evanescente e non di per sé idoneo a configurare una specifica violazione di doveri professionali 7.3. non sussiste infine quello dell'incerta disponibilità del terzo eventuale aggiudicatario ovvero del dominus dell'affare e, quindi, della mancata dichiarazione della persona da nominare, siccome questa integra un fatto volontario di quest'ultimo e comunque il danno che la stessa corte ne fa derivare, cioè l'aggiudicazione definitiva in capo al professionista, non è quello individuato appena poco prima, vale a dire la perdita della cauzione 7.4. ancora, la corte territoriale, pur avendo ravvisato una siffatta colpa, la tempera con il riscontro di un vero e proprio accordo consapevole del cliente in ordine al mancato versamento del prezzo evento che, di per sé e in astratto, vale a dire senza altre considerazioni sull'incidenza causale di altri eventi o condotte, potrebbe configurarsi come idoneo a interrompere il nesso eziologico tra l'originaria colpa ed il danno successivo. 8. È vero che nel ricorso incidentale sono prospettati, quali motivi di responsabilità, quelli di una non corretta informazione riferita non solo alle modalità di partecipazione all'asta, ma a quest'ultima generalmente intesa e tuttavia, per la vista omessa riproduzione, nel corpo del ricorso incidentale, dei passaggi degli atti introduttivi da cui desumere la specifica causa petendi , non è questa corte di legittimità in grado di verificare che tale specifico profilo di colpa professionale difettosa o mancata acquisizione di informazioni indispensabili per la corretta raffigurazione, comprensione e valutazione dell'oggetto della vendita agli incanti sia stato adeguatamente introdotto nei gradi di merito e sottoposto al contraddittorio delle parti. 9. Resta da concludere, pertanto, nel senso della scorrettezza della prima e dell'ultima delle valutazioni operate dalla corte territoriale, come pure nel senso dell'insufficienza della valutazione della superficialità al momento dell'incarico, nonché dell'inammissibilità delle ulteriori pretese di risarcimento, fondate sui profili diversi appena ricostruiti, del M. - in sostanza, nella fattispecie il danno del cliente può in astratto configurarsi non già nella perdita della cauzione, ma nelle conseguenze - tutte da individuarsi dal giudice del merito, se ritualmente prefigurate - di un'eventuale carenza dell'attività di consulenza od assistenza dell'avvocato al momento decisivo della determinazione di partecipare all'incanto con l'erogazione della provvista per la cauzione e sempre che però tali condotte siano state idoneamente dedotte in tal senso dal preteso danneggiato entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive in primo grado e siano ritenute provate dal giudice del merito mentre anche il ruolo del danneggiato, ai sensi dell'articolo 1227 cod. civ., va rapportato e verificato in relazione a tale profilo, sempre nel rispetto delle tesi ritualmente dedotte entro il termine di maturazione delle preclusioni istruttorie. 10. Ne conseguono l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità di quello incidentale e si impone, con la corrispondente cassazione della gravata sentenza, il rinvio alla medesima corte territoriale, in diversa composizione, affinché essa, nei limiti propri del giudizio di rinvio tenga ferma l'esclusione di un nesso causale tra mancata indicazione del terzo e perdita della cauzione, in quanto dipendente quest'ultima da un accordo tra le parti - valuti nuovamente la sussistenza o meno - e, in caso positivo, la misura dell'eventuale incidenza - della colpa professionale con adeguata specificazione della ritenuta superficialità al momento dell'incarico, alla stregua delle concrete doglianze mosse tempestivamente dal cliente in ordine ad eventuali altri profili di danno - diversi dalla perdita della cauzione - se prospettati entro la maturazione delle preclusioni assertive in primo grado - valuti l'applicabilità dell'articolo 1227 cod. civ., su di un eventuale concorso dell'azione colposa del danneggiato, alla stregua delle difese tempestivamente dispiegate entro il medesimo termine di maturazione delle preclusioni assertive, nella parte in cui tanto non è precluso dalla vista inammissibilità del ricorso incidentale - provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità in base ad una valutazione unitaria dell'esito della lite. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale per quanto di ragione e dichiara inammissibile il ricorso incidentale cassa, in relazione alla censura accolta, la gravata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.