Trascrizione al PRA con filiera trasparente per i veicoli

L’automobilista particolarmente alterato che subisce il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca ha interesse a fare annotare al pubblico registro automobilistico la perdita di possesso per interrompere il pagamento del bollo.

Esenzioni e riduzioni. Lo ha chiarito l’Aci con la nuova versione datata dicembre 2014 del corposo manuale dedicato alla trascrizione al PRA dei provvedimenti amministrativi e giudiziari. In genere le formalità presentate al PRA sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo, degli emolumenti e dell’Ipt. Ma sono numerose le esenzioni e le riduzioni. Nel caso della confisca per esempio non si pagherà nulla. Sia per quella amministrativa disposta dal prefetto sia per quella penale attivata dall’autorità giudiziaria. Per l’annotazione non è necessario esibire il certificato di proprietà del veicolo che in genere resta nella disponibilità del trasgressore, specifica l’Aci. Sono molto più numerose le ipotesi di sequestro che possono gravare sui veicoli e che richiedono specifiche annotazioni. Oltre al sequestro giudiziario civile che risulta trascrivibile su richiesta della parte interessata, la nota elenca e dettaglia il sequestro conservativo civile e penale, il sequestro preventivo penale, quello probatorio ecc. Una interessante novità riguarda il sequestro amministrativo frequentemente disposto dal codice stradale per esempio a seguito di guida alterata. Per evidenti ragioni di certezza giuridica, anche se la legge non lo prevede, è possibile annotare al PRA il sequestro amministrativo del veicolo su semplice richiesta della prefettura. Nel caso di sequestro penale, giudiziario o amministrativo, prosegue l’Aci, se la pubblica amministrazione non ha richiesto alcuna annotazione l’interessato potrà sempre annotare la perdita del possesso per indisponibilità al fine di interrompere l’obbligo tributario. Circa il fermo amministrativo la nota dell’Aci evidenzia l’interessante indicazione sulla possibilità di annotare al PRA anche i provvedimenti di sospensione o di riduzione del gravame. Il fermo amministrativo previsto dal codice stradale resta non trascrivibile. Per quanto riguarda il pignoramento la circolare si sofferma in particolare sugli effetti del d.l. numero 132/2014. Con la riforma la materiale apprensione del mezzo pignorato avviene velocemente. Pignoramento veicoli notifica dell’atto al debitore e successiva trascrizione. Specifica infatti il nuovo articolo 512- bis , c.p.c. che il pignoramento dei veicoli ora viene effettuato con la notifica dell’atto al debitore e successiva trascrizione dello stesso. Con contestuale avviso dell’obbligo di consegna del mezzo all’Istituto vendite giudiziarie entro 10 giorni. In caso di mancata consegna tempestiva del veicolo spetterà alla polizia stradale intervenire. All’accertamento della circolazione con il mezzo pignorato da oltre 10 giorni seguirà infatti il ritiro della carta di circolazione e la materiale apprensione del bene per la sua consegna all’istituto vendite giudiziarie. Al riguardo si attendono ancora indicazioni dettagliate da parte dell’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale. La circolare prosegue illustrando le formalità burocratiche inerenti all’ipoteca giudiziale e alla domanda giudiziale che se trascritta non modifica la situazione giuridica del veicolo ma ha solo un effetto di prenotazione del diritto a favore dell’attore. Sentenze di fallimento, concordato preventivo e altre procedure concorsuali attivano ulteriori diverse formalità al pubblico registro. A conclusione della corposa istruzione l’Aci classifica tra le particolari tipologie di pratiche quelle specifiche per i veicoli abbandonati, quelle necessarie per i mezzi confiscati a seguito di norme di dettaglio e le trascrizioni dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Tra le novità curiose si rileva la possibile trascrizione al PRA del verbale di mediazione e di negoziazione assistita.

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