Se un genitore non è d’accordo, il rilascio del passaporto non è automatico: va valutato l’interesse del minore

L’autorizzazione al rilascio del passaporto al minore, su richiesta di un genitore, senza l’assenso dell’altro, non può considerarsi un provvedimento vincolato. L’interesse del minore assume ancora più rilevanza se i genitori sono separati.

Con la sentenza numero 2696, depositata il 5 febbraio 2013, la Corte di Cassazione ha stabilito l’inammissibilità di un ricorso fatto da un genitore contro un provvedimento del Tribunale dei Minorenni. Passaporto negato. Un padre chiede il rilascio del passaporto per la figlia di due anni. Giudice tutelare e Tribunale per minorenni negano l’autorizzazione al rilascio di tale documento. Manca l’assenso della madre e tra i due genitori pende giudizio di separazione. E il diritto individuale alla sicurezza degli spostamenti? Il padre ricorre quindi in Cassazione, per violazione di legge e carenza di motivazione del decreto «nella parte in cui non riconosceva il diritto individuale della minore al rilascio del passaporto per la sicurezza degli spostamenti». Non è un atto di volontaria giurisdizione ricorso inammissibile. La Corte rileva l’inammissibilità del ricorso. Il provvedimento contestato non è definitivo né decisorio. E’ un atto di volontaria giurisdizione, «volto non già a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, bensì a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all’interesse del figlio». Non è quindi consentito il ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost I principi comunitari. La S.C. sottolinea che non ha motivo di cambiare indirizzo nemmeno alla luce della nuova normativa introdotta dalla legge numero 106/2011, che all’articolo 10, comma 5, attua il Regolamento numero 444/2009 del Parlamento e del Consiglio Europeo. E’ vero che in tale Regolamento viene stabilito che dovrebbe essere introdotto il principio «una persona – un passaporto», ma viene anche ricordato che «la Commissione dovrebbe esaminare la necessità di misure volte a garantire un’impostazione comune riguardo alle norme sulla protezione dei bambini che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri». L’interesse del minore al centro. La Cassazione osserva che la ratio della norma è quella, non di prescindere dal consenso dei genitori all’espatrio, «bensì, di tutelare ulteriormente l’interesse del minore». Interesse che va ancor più tutelato quando i genitori sono separati. Il rilascio del passaporto non è un provvedimento vincolato. La Corte conclude, quindi, che l’autorizzazione al rilascio del passaporto al minore, senza il consenso di entrambi i genitori, non può essere considerato un provvedimento vincolato. Tale autorizzazione è anzi subordinata «alla valutazione dell’interesse del minore». Il rilascio del passaporto è un aspetto rilevante del giudizio di separazione, «data la sua strumentalità alla disciplina dei tempi e modi di permanenza presso ciascuno dei genitori»

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 18 gennaio – 5 febbraio 2013, numero 2696 Presidente Vitrone – Relatore Bernabai Svolgimento del processo Il sig. C C. proponeva ricorso per cassazione, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il decreto 7 marzo 2011 del Tribunale per i minorenni di Catania che aveva confermato, in sede di reclamo, il diniego del giudice tutelare della sezione distaccata di Acireale di autorizzare il rilascio del passaporto individuale intestato a C.S. , figlia minore, di anni due, da lui richiesto, senza l'assenso del coniuge O.M.E. , con la quale pendeva il giudizio di separazione. Deduceva che il provvedimento era viziato da violazione di legge e da carenza di motivazione nella parte in cui non riconosceva il diritto individuale della minore al rilascio del passaporto per la sicurezza degli spostamenti. La signora O. resisteva con controricorso e successiva memoria illustrativa. All'udienza del 18 gennaio 2013 il Procuratore generale ed i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha già avuto modo di statuire, nel vigore dell'abrogato articolo 10, legge 21 Novembre 1967 numero 1185 Norme sui passaporti , che in tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, quando difetti l'assenso dell'altro genitore, non è ravvisabile il carattere di definitività e decisorietà nel provvedimento emesso dal tribunale, in esito a reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso, o negato, l'autorizzazione all'iscrizione richiesta. Si tratta, infatti, di un provvedimento di volontaria giurisdizione, volto non già a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, bensì a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all'interesse del figlio e dunque, espressivo di una forma gestoria dell'interesse del minore, come tale non soggetto a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione Cass., sez. I, 14 maggio 2010, numero 11.771 . Non vi sono ragioni per mutare indirizzo alla luce della disciplina vigente introdotta dall'articolo 10, quinto comma, lettera C del decreto-legge 13 maggio 2011 numero 70, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011 numero 106 Prime disposizioni urgenti per l’economia , che non ha contraddetto, sotto il profilo teleologia , la disciplina previgente. La nuova legge è attuativa, infatti, del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 maggio 2009 numero 444 Modifica dei regolamento CE numero 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri il cui sesto considerando , nel preambolo, prevede che come ulteriore misura di sicurezza e per tutelare maggiormente i bambini dovrebbe essere introdotto il principio una persona - un passaporto . Si può contare su una maggiore sicurezza se ciascuno dispone del proprio passaporto . A sua volta, il settimo considerando precisa ulteriormente che “la Commissione dovrebbe esaminare la necessità di misure volte a garantire un'impostazione comune riguardo alle norme sulla protezione dei bambini che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri . Come si vede, la ratio dell'atto normativo comunitario, cui si informa la legge interna di attuazione, non è certo quella di prescindere dal consenso dei genitori all'espatrio bensì, di tutelare ulteriormente l'interesse del minore tanto più, quindi, in presenza di uno stato di separazione personale dei coniugi. Ne consegue che l'autorizzazione al rilascio del passaporto al minore, su richiesta di un genitore, senza l'assenso - o anzi, come nella specie, contro la volontà dell'altro coniuge - non può considerarsi provvedimento vincolato, a fronte di un diritto soggettivo non soggetto a limiti. Al contrario, come correttamente affermato dal Tribunale di Catania, è subordinata alla valutazione dell'interesse del minore così come ogni altro provvedimento ordinario attinente all'affidamento dei figli minori, assunto in sede di separazione personale dei coniugi di cui, del resto, costituisce un aspetto rilevante, data la sua strumentalità alla disciplina dei tempi e modi di permanenza presso ciascuno dei genitori. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa del numero e complessità delle questioni svolte. P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre gli accessori di legge - Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma dell'articolo 52 d. lgs. 30 Giugno 2003, numero 196 Codice in materia di protezione dei dati personali .