Opposizione allo stato passivo: l’omessa notifica del ricorso non comporta l’inammissibilità

Nel procedimento regolato dall’articolo 99 l. fall., la tempestività dell’impugnazione va verificata con riguardo al deposito del ricorso con il quale il ricorrente introduce il processo dinanzi al giudice. La notifica dell’atto, invece, ha la sola funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza numero 16320/17 depositata il 3 luglio. Il caso. Il ricorrente proponeva, con un unico ricorso, tre impugnazioni allo stato passivo del Fallimento di L’Immobile s.r.l Il Tribunale di Roma le dichiarava inammissibili in ordine al fatto che il ricorrente aveva notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza alle controparti in data successiva alla scadenza del termine perentorio. Il ricorrente adisce la Cassazione sostenendo che la notifica doveva ritenersi tempestiva. Tempestività. Gli Ermellini, nell’accogliere il ricorso, affermano che «nei giudizi di opposizione allo stato passivo, l’omessa notifica del ricorso del decreto di fissazione d’udienza entro il termine assegnato dal giudice che la legge non qualifica come perentorio non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione». Infatti, prosegue il Collegio, «nel procedimento regolato dall’articolo 99 l. fall., la tempestività dell’impugnazione va verificata con riguardo al deposito del ricorso, con il quale il ricorrente introduce il processo dinanzi al giudice, mentre la notifica dell’atto ha la mera funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio». Pertanto, l’inosservanza del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza «non può, dunque, determinare alcun effetto preclusivo, ma comporta unicamente, nell’ipotesi di mancata costituzione delle controparti, la necessità dell’assegnazione di un nuovo termine al medesimo scopo, in applicazione analogica dell’articolo 291 c.p.c.». Nella fattispecie, la Corte accoglie il ricorso e casa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 17 maggio – 3 luglio 2017, numero 16320 Presidente Nappi – Relatore Cristiano Fatti di causa 1 F.G. ha proposto, con un unico ricorso, tre distinte impugnazioni allo stato passivo del Fallimento di omissis s.r.l., con le quali ha richiesto a l’integrale ammissione del credito da lui insinuato, che il G.D. aveva parzialmente escluso b l’esclusione del credito già ammesso di omissis s.p.a. c la riduzione del credito di Thesis Immobiliare s.r.l., anch’esso già ammesso, nonché la sua collocazione al chirografo anziché con la prelazione ipotecaria riconosciutagli. 2 Il Tribunale di Roma adito ha dichiarato inammissibili le impugnazioni, rilevando che F. aveva notificato il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza alle controparti in data successiva alla scadenza del termine perentorio concessogli a tal fine, ai sensi dell’articolo 99 comma 3 l. fall Il giudice ha aggiunto, a solo titolo di precisazione , che le impugnazioni risultavano infondate anche nel merito. 3 Contro il decreto, depositato il 15.10.012, F.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Fallimento di omissis s.r.l. e Thetis Immobiliare s.r.l. hanno resistito con separati controricorsi. omissis s.p.a. non ha svolto attività difensiva. Il Fallimento ha depositato memoria. Ragioni della decisione 4 Il primo motivo del ricorso investe la pronuncia di inammissibilità delle impugnazioni. Il ricorrente contesta, in primo luogo, che il termine di cui all’articolo 99, 3 comma, l. fall. abbia natura perentoria sostiene inoltre che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, egli ha avuto legale conoscenza del decreto di fissazione dell’udienza - che gli assegnava dieci giorni per la notifica del ricorso alle controparti - il 17.6.09, con la conseguenza che la notificazione, da lui anteriormente eseguita, era da ritenersi tempestiva. 4.1 Vanno preliminarmente respinte le eccezioni sollevate dal Fallimento, di inammissibilità del motivo per difetto dei requisiti di specificità di cui all’articolo 366 1 co. numero 4 c.p.c Il ricorrente ha individuato la norma violata ed ha allegato le ragioni della dedotta violazione, in tal modo consentendo al collegio di avere una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione deve escludersi, per contro, che la censura, attinente quantomeno nella sua prima parte ad una questione di mero diritto e volta ad ottenere l’annullamento di una pronuncia assunta in rito, dovesse contenere la sommaria esposizione dei fatti illustrati a fondamento del giudizio promosso ai sensi dell’articolo 98 l. fall., rilevanti ai fini della sola decisione nel merito, o l’esatta enunciazione del principio di diritto applicabile alla fattispecie, o che, infine, dovesse essere corredata dall’allegazione di specifici atti processuali e/o documenti. 4.2 Ciò premesso, il motivo deve essere accolto. Questa Corte ha già ripetutamente affermato che, nei giudizi di opposizione allo stato passivo, l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza entro il termine assegnato dal giudice che la legge non qualifica come perentorio non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione Cass. SS.UU. nnumero 25494/09, 38439/012, 25215/013, 19018/014 . Infatti, a differenza che nel giudizio a cognizione ordinaria, in cui la tardiva notificazione del gravame determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per l’avvenuta decorrenza dei termini di cui agli articolo 325/327 c.p.c., nel procedimento regolato dall’articolo 99 l. fall., la tempestività dell’impugnazione va verificata con riguardo al deposito del ricorso, con il quale il ricorrente introduce il processo dinanzi al giudice, mentre la notifica dell’atto ha la mera funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio. La mancata osservanza del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza non può dunque determinare alcun effetto preclusivo, ma comporta unicamente, nell’ipotesi di mancata costituzione delle controparti, la necessità dell’assegnazione di un nuovo temine al medesimo scopo, in applicazione analogica dell’articolo 291 c.p.c 4.3 Nella specie, peraltro, appare dirimente il rilievo che il ricorso era stato notificato e che il vizio derivante dal mancato rispetto del termine ordinatorio assegnato al F. per la notificazione era stato sanato, ai sensi dell’articolo 156 c.p.c., con effetto ex tunc, dall’avvenuta costituzione di tutte e tre le parti resistenti. 5 All’accoglimento del motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità il giudice a quo per sua stessa ammissione , ha infatti inutilmente affrontato il merito della controversia, il cui esame, una volta dichiarato il ricorso inammissibile, gli era precluso cfr. fra molte, Cass. SS.UU. numero 2078/90, Cass. nnumero 5794/92, 3840/07 . 6 Resta assorbito il secondo motivo del ricorso, con il quale il F. lamenta l’erroneità della pronuncia sulle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.