Domicilio digitale e obbligo di notifica dell’atto di appello all’indirizzo PEC del difensore

In materia di notificazioni, dopo l’introduzione del domicilio digitale, non è più possibile comunicare o notificare presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario davanti al quale pende la lite. Senza eccezioni.

Sul punto la Cassazione con sentenza numero 14914/18 depositata l’8 giungo. Il caso. Il Tribunale, adito in secondo grado, accoglieva la domanda dell’appellante di risarcimento dei danni subiti dal figlio minore in seguito ad un sinistro stradale la condanna al pagamento della somma veniva emessa nei confronti dell’assicuratrice, quale impresa designata territorialmente per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della strada. Contro la decisione di merito l’assicuratrice soccombente ricorre per cassazione, lamentando con il primo motivo di ricorso che il Tribunale erroneamente ha ritenuto valida la notifica dell’atto di appello presso la cancelleria del Giudice di Pace a quo «per essere il relativo difensore domiciliatario patrocinante extra districtum» e non all’indirizzo PEC del difensore ai sensi dell’articolo 52 d.l. numero 90/2014 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari . Obbligo di notifica a mezzo PEC. Ricordano i Giudici di Cassazione che in tema di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del domicilio digitale, ciascun avvocato deve aver comunicato l’indirizzo PEC al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ai sensi dell’articolo 16-sexies d.l. numero 179/2012. Per queste ragioni «non è più possibile procedere alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorre altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario» Cass. numero 17048/17 . Comunicazione nei Registri INI PEC e ReGIndE. Precisa, inoltre, la Suprema Corte che nell’ambito dei giudizi civili le parti devono notificare i propri atti presso l’indirizzo PEC risultate dagli elenchi INI PEC ovvero presso il ReGindE gestito dal Ministero della Giustizia tale prescrizione prescinde dalla stessa indicazione dell’indirizzo PEC ad opera del difensore «trovando applicazione direttamente in forza dell’indicazione normativa degli elenchi/registri da cui è dato attingere l’indirizzo PEC», in virtù, come detto, del suo obbligo di comunicazione all’Ordine, il quale provvede all’inserimento nei registri INI PEC e nel ReGIndE. In applicazione di quanto detto la Cassazione ha ritenuto nulla la notificazione dell’appello effettuata direttamente ed esclusivamente alla cancelleria del Giudice di Pace, invece che all’indirizzo PEC del difensore della stessa compagnia assicuratrice risultante degli elenchi. Per questi motivi la Corte ha accolto la prima doglianza e cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per provvedere alla rinnovazione della notificazione del gravame.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 3 maggio – 8 giungo 2018, numero 14914 Presidente Vivaldi – Relatore Iannello Fatto e diritto Ritenuto che con ricorso affidato a tre motivi, Generali Italia S.p.A. impugna la sentenza in epigrafe del Tribunale di Torre Annunziata che - in accoglimento del gravame interposto da A.A. , nella qualità di genitrice esercente la potestà sul figlio minore Francesco Pio Esposito, avverso la sentenza del 20 ottobre 2015 del Giudice di pace di Torre Annunziata - ne ha accolto la domanda di risarcimento dei danni subiti dal minore a seguito di sinistro stradale ascritto a responsabilità di conducente di veicolo non identificato, per l’effetto condannando Generali Business Solutions S.c.p.a., quale impresa territorialmente designata per la Campania alla gestione autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della strada, al pagamento della complessiva somma di Euro 6.994,72, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro 25/6/2011 al soddisfo resiste con controricorso A.A. la ricorrente ha depositato memoria considerato che con il primo motivo di ricorso, Generali Assicurazioni S.p.A. denuncia la nullità della sentenza, ai sensi dell’articolo 360, comma primo, nnumero 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli articolo 125 e 366 cod. proc. civ., come modificati dall’articolo 25 legge 12 novembre 2011, numero 183 violazione dell’articolo 24 Cost. per aver il Tribunale erroneamente ritenuto valida la notificazione dell’atto di appello, avvenuta ai sensi dell’articolo 82 r.d. 22 gennaio 1934, numero 37, presso la cancelleria del Giudice di pace di Torre Annunziata per essere il relativo difensore domiciliatario patrocinante extra districtum e non presso l’indirizzo p.e.c. di detto difensore come imposto dall’articolo 52 d.l. 24 giugno 2014, numero 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, numero 114 con il secondo motivo, in subordine, la ricorrente deduce la nullità della sentenza, ex articolo 360, comma primo, nnumero 3 e 4, cod. proc. civ., per ultrapetizione, in violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello pronunciato condanna ad un importo superiore a quello specificato dall’appellante nella propria comparsa conclusionale con il terzo motivo la ricorrente infine denuncia, in relazione all’articolo 360, comma primo, numero 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’articolo 139 d.lgs. 7 settembre 2005, numero 209 Codice delle assicurazioni private nonché violazione dell’articolo 185 cod. penumero e dell’articolo 2059 cod. civ., per avere il tribunale riconosciuto l’esistenza di un danno biologico permanente in assenza di accertamento obiettivo medico-legale, non essendo stata espletata c.t.u., e inoltre per aver liquidato in aggiunta al danno biologico anche un danno morale, così incorrendo in non consentita duplicazione del risarcimento ritenuto che sono infondate e vanno disattese le preliminari eccezioni opposte nel controricorso, rispettivamente in ordine logico di a inammissibilità del ricorso per nullità della procura ad litem in quanto mancante del requisito di specialità, per essere conferita in foglio separato, semplicemente spillato, in assenza di alcuno specifico riferimento alla sentenza impugnata b difetto di legittimazione ad impugnare in capo a Generali Italia S.p.A. per essere stata la sentenza emessa nei confronti di Generali Business Solutions S.c.p.a. quanto alla prima è sufficiente ricordare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all’articolo 365 cod. proc. civ., anche se apposta su di un foglio separato, purché materialmente unito al ricorso e benché non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell’articolo 83 cod. proc. civ. come novellato dalla legge 27 maggio 1997, numero 141 , si può ritenere che l’apposizione topografica della procura sia idonea - salvo diverso tenore del suo testo - a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede né la mancanza di data produce nullità della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso v. e pluribus Cass. Sez. U. 10/03/1998, numero 2642 e numero 2646 Cass. 19/12/2008, numero 29785 quanto alla seconda occorre rilevare che la stessa muove da una premessa in fatto - l’estraneità al giudizio di Generali Italia S.p.A. -smentita da quanto rilevabile dalla sentenza di primo grado e dagli atti del relativo giudizio, dai quali univocamente si trae che a la domanda introduttiva fu proposta proprio nei confronti di Generali Italia S.p.A. e non di Generali Business Solutions S.p.A. b quest’ultima si costituì con comparsa nella qualità di procuratrice speciale della prima, la quale pertanto non può per ciò solo ritenersi aver perduto la qualità di parte sostanziale del processo, come tale legittimata ad impugnare il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, con conseguente assorbimento degli altri a tal fine occorre osservare che l’articolo 16-sexies d.l. 18 ottobre 2012, numero 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, numero 221 -articolo rubricato Domicilio digitale e introdotto dal sopra citato articolo 52 d.l. numero 90 del 2014 - prevede testualmente Salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia tale norma, dunque, nell’ambito della giurisdizione civile e fatto salvo quanto disposto dall’articolo 366 cod. proc. civ. per il giudizio di cassazione , impone alle parti la notificazione dei propri atti presso l’indirizzo p.e.c. risultante dagli elenchi INI PEC di cui all’articolo 6-bis d.lgs. 7 marzo 2005, numero 82 Codice dell’amministrazione digitale , ovvero presso il ReGIndE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011, numero 44, gestito dal Ministero della giustizia, escludendo che tale notificazione possa avvenire presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, salvo nei casi di impossibilità a procedersi a mezzo p.e.c., per causa da addebitarsi al destinatario della notificazione in tal senso, la prescrizione dell’articolo 16-sexies d.l. numero 179 del 2012 prescinde dalla stessa indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ad opera del difensore, trovando applicazione direttamente in forza dell’indicazione normativa degli elenchi/registri da cui è dato attingere l’indirizzo p.e.c. del difensore, stante l’obbligo in capo ad esso di comunicarlo al proprio ordine e dell’ordine di inserirlo sia nel registro INI PEC, che nel ReGIndE la norma in esame, dunque, non solo depotenzia la portata dell’elezione di domicilio fisico, la cui eventuale inefficacia ad es., per mutamento di indirizzo non comunicato non consentirà, pertanto, la notificazione dell’atto in cancelleria, ma la imporrà pur sempre e necessariamente alla p.e.c. del difensore domiciliatario salvo l’impossibilità per causa al medesimo imputabile , ma, al contempo, svuota di efficacia prescrittiva anche l’articolo 82 r.d. numero 37 del 1934, posto che, stante l’obbligo di notificazione tramite p.e.c. presso gli elenchi/registri normativamente indicati, potrà avere un rilievo unicamente in caso, per l’appunto, di mancata notificazione via p.e.c. per causa imputabile al destinatario della stessa, quale localizzazione dell’ufficio giudiziario presso il quale operare la notificazione in cancelleria a siffatta interpretazione non ostano i precedenti richiamati dalla controricorrente Cass. numero 14969 del 2015 e Cass. numero 22892 del 2015, al quale va aggiunto il più recente Cass. numero 15147 del 2017 , che, in tutti i casi considerati peraltro, Cass. numero 14969 del 2015 riguarda soltanto il giudizio di cassazione , non fanno applicazione dell’articolo 16-sexies, citato, ma dell’assetto normativo antecedente alla sua introduzione, là dove, poi, Cass. numero 15147 del 2017 ha cura di precisare proprio l’inapplicabilità al proprio giudizio della norma introdotta nel 2014 del resto, l’impianto argomentativo anzidetto è a conferma del principio recentemente enunciato da Cass. numero 17048 del 2017, secondo cui in materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del domicilio digitale , corrispondente all’indirizzo p.e.c. che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza, previsto dal d.l. numero 179 del 2012, articolo 16-sexies, conv., con modif., dalla L. numero 221 del 2012 , come modificato dal d.l. numero 90 del 2014 conv., con modif., dalla L. numero 114 del 2014 , non è più possibile procedere - ai sensi del R.D. numero 37 del 1934, articolo 82 - alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario da tutto quanto esposto discende nel caso di specie che, essendo l’articolo 16-sexies d.l. numero 179 del 2012 entrato in vigore il 19 agosto 2014 e trovando esso immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla sua vigenza, in applicazione del principio non derogato dalla stessa legge numero 114 del 2014 attraverso l’indicazione di una diversa specifica decorrenza della citata norma processuale del tempus regit actum tra le tante, Cass. numero 17570 del 2013, Cass. numero 5925 del 2016, Cass. numero 1635 del 2017 , la notificazione dell’appello a Generali Italia S.p.A., costituitasi nel giudizio di primo grado, proposto da A.A. numero q. avverso la sentenza del Giudice di pace di Torre Annunziata del 20/10/2015, avrebbe dovuto essere effettuata presso l’indirizzo p.e.c. del difensore della stessa compagnia risultante dagli elenchi/registri indicati dallo articolo 16-sexies e, soltanto ove impossibile per causa imputabile a detto difensore, allora presso la cancelleria del Giudice pace adito v. in termini, con riferimento a precedente del tutto analogo, Cass. 14/12/2017, numero 30139 ne consegue che la notificazione dell’appello effettuata direttamente ed esclusivamente presso la cancelleria del Giudice di pace di Torre Annunziata è affetta da nullità, ma non già da inesistenza, essendo quest’ultima configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all’individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità cfr. Cass., S.U., numero 14916 del 2016 e Cass. numero 21865 del 2016 il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio della causa al Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice di appello, perché, in applicazione dei principi innanzi enunciati, provveda alla rinnovazione della notificazione del gravame nei confronti di Generali Assicurazioni S.p.A., oltre che alla regolamentazione delle spese processuali. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso dichiara assorbiti i rimanenti cassa la sentenza rinvia al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.