La notifica alle società non può avvenire mediante l’avviso di deposito

L’articolo 145 c.p.c. non consente la notifica alle società con le modalità previste ex articolo 140 e 143 c.p.c. Irripetibilità o rifiuto a ricevere la copia e notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti o mediante gli avvisi di deposito ex l. numero 890/1982 Notificazioni di atti a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari .

Così la Corte di Cassazione con sentenza numero 6112/18, depositata il 14 marzo. Il caso. Il Tribunale di Perugia accertava il credito vantato da una società all’interno di un giudizio avente come controparti sia la debitrice esecutata che il terzo pignorato. La Corte d’Appello di Perugia dichiarando la contumacia della debitrice esecutata rigettava l’appello proposto dal terzo pignorato, condannandolo al pagamento delle spese processuali nei confronti dell’appellato. Avverso la sentenza della Corte distrettuale il terzo pignorato propone ricorso per cassazione denunciando la nullità o l’inesistenza dell’atto di citazione a giudizio della società rimasta contumace, in quanto al primo tentativo di notifica da parte dell’attrice, a mezzo del servizio postale, non vi sarebbe stata alcuna certificazione dell’avvenuta consegna al soggetto legittimato a riceverla, mentre il secondo tentativo sarebbe stato caratterizzato da una «rinotifica per compiuta giacenza». La notificazione. Il Supremo Collegio riconosce che la notifica dell’atto introduttivo nei confronti della litisconsorte necessaria, «non costituitasi in entrambi i gradi di giudizio», non risulta validamente effettuata. Difatti, «è valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purché mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità di deposito dell’atto e dei conseguenti avvisi presso l’ufficio postale». La Suprema Corte ribadisce quindi che l’articolo 145 c.p.c. «non consente la notifica alle società con le modalità previste dagli articolo 140 e 143 c.p.c., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all’articolo 8 l. numero 890/1982, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex articolo 140 c.p.c., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante». Notificazione a persona giuridica. Ciò posto, la Suprema Corte ricorda che le notifiche a persone giuridiche possono avvenire, alternativamente e al di fuori della notifica al legale rappresentante, mediante consegna dell’atto presso la sede sociale, oppure secondo le modalità previste ex articolo 138, 139, e 149 c.p.c La Corte dunque cassa l’impugnata sentenza con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 giugno 2017 – 14 marzo 2018, numero 6112 Presidente Chiarini – Relatore Scrima Fatti di causa La FERROEDIL di L.B. in alcuni atti talvolta, per evidente lapsus, indicato come B.L. , v. intestazione sentenza impugnata e intestazione ricorso & amp C. s.numero c. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Perugia, la Salerno Immobiliare di C.A. & amp C. s.a.s., debitrice esecutata, e V.R. , terzo pignorato, al fine di sentir accertare l’esistenza e l’entità del credito della predetta s.a.s. nei confronti della V. . Quest’ultima si costituì deducendo di aver comunicato all’avv. Cristina Cruciani di non dovere alcuna somma alla Salerno Immobiliare di C.A. & amp C. s.a.s., avendo alla stessa pagato l’intero importo dei lavori, tra l’altro mal eseguiti. La Salerno Immobiliare di C.A. & amp C. s.a.s. rimase contumace. Il Tribunale adito, con sentenza numero 39/2013, accertò che, al momento del pignoramento, il debito della V. nei confronti della Salerno Immobiliare di C.A. & amp C. s.a.s. ammontava ad Euro 83.400,00, in virtù di un contratto di appalto per lavori di ampliamento di un fabbricato, e condannò i convenuti in solido alle spese di lite. La V. propose appello avverso detta sentenza, chiedendo che venisse dichiarato insussistente detto debito, avendo provveduto ad estinguerlo mediante pagamento, e sostenne, in particolare, che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato la documentazione prodotta. Si costituì in quel grado del giudizio soltanto la FERROEDIL di L.B. & amp C. s.numero c. chiedendo il rigetto del gravame. La Corte di appello di Perugia dichiarò la contumacia della Salerno Immobiliare di C.A. & amp C. s.a.s., rigettò l’impugnazione e condannò l’appellante a pagare alla FERROEDIL di L.B. & amp C. s.numero c. le spese processuali di quel grado di giudizio. Avverso la sentenza della Corte territoriale V.R. ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi e illustrato da memoria. FERROEDIL di L.B. & amp C. s.numero c. ha resistito con controricorso. L’intimata Salerno Immobiliare di C.A. & amp C. s.a.s. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si lamenta Violazione e falsa applicazione degli articolo 138, 139, 140 - 143 c.p.c. - 149 c.p.c., articolo 8 L. 890/1982, articolo 160, 164, 165, 166 c.p.c., articolo 62 e ss. DPR 600/1973, articolo 291 c.p.c., articolo 354 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c. nonché motivazione insufficiente e contraddittoria . In particolare la ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di nullità della notifica dell’atto di citazione nei confronti della Salerno Immobiliare di C.A. & amp C. s.a.s. affermando che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta ai sensi dell’articolo 8, secondo comma, della legge 890 del 1982. Assume la ricorrente che, invece, la notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado sarebbe nulla o inesistente, in quanto l’attrice avrebbe effettuato un primo tentativo di notifica di tale atto in data 2 novembre 2009 a mezzo del servizio postale, evidenziando che, messo l’avviso in cassetta , al deposito del plico presso l’Ufficio e all’invio di raccomandata a.r., non era seguita la certificazione dell’avvenuta consegna del plico al soggetto legittimato e che, successivamente, in data 19 gennaio 2010, l’attrice aveva effettuato una rinotifica dell’atto in parola, sempre a mezzo del servizio postale e nei confronti della Salerno Immobiliare di C.A. & amp C. s.a.s., per compiuta giacenza. Tale notifica, ad avviso della ricorrente, sarebbe inesistente e/o nulla ed improduttiva di effetti non potendo ritenersi effettuata nei confronti della società destinataria, non essendo stato indicato il nominativo del legale rappresentante e non risultando nel resto dell’atto l’indicazione del soggetto a ciò preposto , con violazione di quanto disposto dall’articolo 145 cod. proc. civ. e conseguente insussistenza dei presupposti per la declaratoria di contumacia della Salerno Immobiliare di C.A. & amp C. s.a.s 1.1. Il motivo è fondato, con riferimento alle censure veicolate ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., non risultando la notifica dell’atto introduttivo del giudizio validamente effettuata nei confronti di Salerno Immobiliare di C.A. & amp C. s.a.s., litisconsorte necessaria Cass. 9/01/2007, numero 217 , non costituitasi in entrambi i gradi del giudizio di merito, alla luce del principio che questa Corte ha già affermato e che va ribadito in questa sede e secondo cui è valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purché mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell’atto e dei conseguenti avvisi presso l’ufficio postale l’articolo 145 cod. proc. civ., infatti, non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli articolo 140 e 143 cod. proc. civ., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all’articolo 8 della legge 20 novembre 1982, numero 890, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex articolo 140 cod. proc. civ., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale, che aveva ritenuto nulla la notificazione dell’avviso dell’udienza della fase prefallimentare effettuata alla società debitrice a mezzo dell’ufficiale postale, il quale, non avendo trovato alcuna persona idonea a ricevere il plico presso la sede della società, aveva provveduto al suo deposito presso l’ufficio postale ed all’avviso relativo con lettera raccomandata Cass., ord., 13/09/2011, numero 18762 . Questa Corte ha pure precisato che, in tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell’articolo 145, primo comma, cod. proc. civ., nel testo dettato dall’articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, numero 263, applicabile ratione temporis, la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell’atto nella specie, un ricorso di fallimento con il decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli articolo 138, 139 e 141 cod. proc. civ., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all’amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell’articolo 149 cod. proc. civ. Cass. 13/12/2012, numero 22957 e che il vano esperimento delle forme previste dall’articolo 145, commi primo e secondo, cod. proc. civ. consente l’utilizzazione di quelle previste dagli articolo 140 e 143 cod. proc. civ., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non già all’ente in forma impersonale Cass. 30/01/2017, numero 2232 . Si evidenzia che, pur essendo richiamato, nella rubrica del mezzo all’esame, l’articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., nell’illustrazione dello stesso non si fa alcun riferimento a vizi motivazionali. 2. Dall’accoglimento del primo motivo resta assorbito l’esame degli ulteriori due motivi, rubricati, rispettivamente, Violazione e falsa applicazione degli articolo 1218, 1453 e ss., 1655 e ss. c.c., articolo 1175 ss. c.c., articolo 1137 e ss. c.c. articolo 2687 e ss. c.c., articolo 115-117 c.p.c. articolo 214-215, articolo 543 e ss. c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c. nonché motivazione insufficiente e contraddittoria e Violazione e falsa applicazione degli articolo 1218 e ss., 1453 e ss. c.c., 1655 e ss. c.c., articolo 1175 e ss. c.c., articolo 1137 e ss. c.c., articolo 2967 e ss. c.c., articolo 115-116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c. nonché motivazione insufficiente e contraddittoria . 3. Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, ai sensi del terzo comma dell’articolo 383 cod. proc. civ., al Tribunale di Perugia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. 4. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Perugia, in persona di diverso magistrato.