Elezioni forensi: tutte le controversie devono essere decise dal CNF. E la tutela cautelare?

Dopo la sentenza delle Sezioni Unite del 19 dicembre scorso in tema di ineleggibilità dei consiglieri dell’ordine che abbiano già svolto due mandati consecutivi, l’attuale tornata elettorale per il rinnovo dei consigli degli ordini forensi è particolarmente movimentata.

Ed infatti, si è creata una frattura tra chi ritiene che – nonostante la sentenza della Cassazione – il divieto di doppio mandato non possa comunque operare per il passato e chi, invece, ritiene che si debba fare applicazione di quel principio funzionale a realizzare una turnazione nella rappresentanza dei consigli dell’Ordine. Tema delicato che potrebbe vedere anche l’intervento del legislatore con un emendamento al decreto semplificazioni. La prima delicata decisione sulle sorti degli avvocati che hanno già svolto un doppio mandato e che si sono canditati anche per queste elezioni , comunque, spetta alle Commissioni elettorali che devono verificare le candidature presentate. Il ricorso al TAR. Orbene, nel caso di specie era accaduto che un avvocato avesse visto la propria candidatura “bocciata” dalla Commissione elettorale dell’Ordine degli avvocati di Roma sul presupposto di aver già svolto un doppio mandato consecutivo quale consigliere dell’ordine. Ritenendo che la decisione fosse illegittima, il candidato avvocato proponeva ricorso volto ad ottenere una misura cautelare che gli consentisse, nelle more della decisione, di ottenere un provvedimento cautelare di ammissione alla tornata elettorale. La scelta cade sul giudice amministrativo con decreto presidenziale del 9 gennaio 2019, numero 86, il presidente del TAR Lazio ha rigettato l’istanza cautelare in quanto la controversia non è apparsa riconducibile alla cognizione del giudice amministrativo. La giurisdizione è del CNF. E ciò sulla base dell’articolo 36 comma 1 della legge professionale numero 247 del 2012 secondo cui «il CNF [] pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell’ordine». Ed infatti, la dizione “ricorsi relativi alle elezioni” comprende, non soltanto i ricorsi avverso la proclamazione degli eletti, ma anche «tutte le varie fasi della procedura elettorale e non può dirsi limitata al solo dato finale dei risultati». Peraltro, il ricorso porta all’attenzione un altro tema e, cioè, quello della possibilità di impugnare immediatamente il provvedimento della Commissione elettorale senza dover attendere la proclamazione degli eletti. Il tema è stato affrontato, da ultimo, dalla Cassazione che nella sentenza numero 32781/18 ha affermato che gli atti endo procedimentali come la decisione di non ammettere una candidatura possano essere impugnati anche immediatamente, ma, comunque, nel rispetto del termine ultimo rappresentato dai dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Il TAR precisa, inoltre, che la conclusione sull’affermata giurisdizione domestica del CNF in materia elettorale non può mutare neppure laddove si faccia presente – come aveva fatto il ricorrente – che manca nel sistema, di cui alla tutela innanzi al CNF, lo strumento della tutela cautelare. Lamentata mancanza argomentata in base all’articolo 35 l. numero 247/2012 secondo cui il CNF «esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934 numero 37». Secondo il TAR quelle “disposizioni dettano solamente le regole in punto di procedura innanzi al competente organo giudicante”. E la tutela cautelare? Peraltro, il tema della tutela cautelare non è un problema da poco ed infatti, poiché anche in questa materia il CNF esercita funzioni giurisdizionali potendo conoscere anche le decisioni della Commissione elettorale anche prima della proclamazione degli eletti e poiché la tutela cautelare è parte essenziale della tutela giurisdizionale, finanche costituzionalmente necessaria, il problema della mancanza di strumenti per fare decidere un’istanza cautelare è importante. E ciò specialmente in una materia come quella elettorale assolutamente delicata tanto più tutte le volte in cui la Commissione elettorale non ammette alla competizione un candidato il suo atto è sicuramente immediatamente lesivo come del resto, per me, lo è – per gli altri candidati – quello che ammette chi non dovrebbe ammettere perché anche quello altera la competizione elettorale . Delicatezza dimostrata, tra l’altro, dall’evoluzione della giurisprudenza amministrativa sul tema della tutela cautelare nelle varie tornate elettorali. Del resto, sempre in materia elettorale in quel caso erano elezioni comunali la Corte Costituzionale con la sentenza numero 236/10 ebbe modo di affermare che «il potere di sospensione dell’esecuzione dell’atto amministrativo è “elemento connaturale” di un sistema di tutela giurisdizionale incentrato sull’annullamento degli atti delle pubbliche amministrazioni la posticipazione dell’impugnabilità degli atti di esclusione di liste o candidati ad un momento successivo allo svolgimento delle elezioni preclude la possibilità di una tutela giurisdizionale efficace e tempestiva delle situazioni soggettive immediatamente lese dai predetti atti, con conseguente violazione degli articolo 24 e 113 Cost Infatti, posto che l’interesse del candidato è quello di partecipare ad una determinata consultazione elettorale, in un definito contesto politico e ambientale, ogni forma di tutela che intervenga ad elezioni concluse appare inidonea ad evitare che l’esecuzione del provvedimento illegittimo di esclusione abbia, nel frattempo, prodotto un pregiudizio». Ne deriva che il problema della tutela cautelare avverso gli atti della Commissione elettorale in materia di elezioni degli ordini forensi necessita di un sicuro approfondimento per evitare che non vi sia, per qualche ragione, tutela cautelare tutte le volte in cui un candidato impugni la decisione della Commissione elettorale prima della proclamazione degli eletti.

TAR Lazio, sez. I quater, decreto 9 gennaio 2019, numero 86 Presidente Mezzacapo Visti il ricorso e i relativi allegati Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'articolo 56 cod. proc. amm. Rilevato che la controversia introdotta con il ricorso in esame non appare riconducibile alla cognizione dell’adito giudice amministrativo atteso che, se è vero che l’articolo 6 del decreto legislativo numero 382 del 1944 riserva alla “commissione centrale” dei vari ordini e collegi professionali la cognizione in ordine ai reclami contro i soli “risultati” delle elezioni e non ricomprende dunque anche quanto meno in maniera espressa quelli avverso le operazioni elettorali poi conducenti alla espressione del voto, deve rilevarsi come, in disparte una pur possibile lettura sistemica del citato articolo 6 atta a ricomprendere nel suo ambito il contenzioso relativo a esclusioni/ammissioni, l’articolo 36 della legge numero 247 del 2012, questo recante - peraltro - disciplina specifica dell’ordinamento della professione forense, attribuisca al CNF la competenza a pronunciarsi “sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell’ordine”, in detta formula potendo agevolmente essere ricomprese questioni quale quella introdotta con il presente ricorso, atteso che la locuzione “elezioni” ricomprende tutte le varie fasi della procedura elettorale e non può dirsi limitata al solo dato finale dei risultati peraltro non potendo mutare la esposta conclusione in ragione della lamentata mancanza nel sistema, di cui alla tutela innanzi al CNF, dello strumento della tutela cautelare monocratica considerato, inoltre, che l’applicabilità del citato articolo 36 non può ritenersi esclusa in ragione del disposto della lettera c del comma 1 dell’articolo 35 della citata legge numero 247 del 2012 la quale dispone che il CNF “esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934 numero 37” in quanto tali ultime disposizioni dettano solamente le regole in punto di procedura innanzi al competente organo giudicante P.Q.M. Respinge l’istanza. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 febbraio 2019. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.