Il lavoratore viene ceduto assieme al ramo di azienda: è irrilevante la sua volontà

In caso di cessione di ramo d'azienda la posizione del lavoratore si risolve in una ipotesi di successione legale del contratto di lavoro subordinato non abbisognevole del consenso del contraente ceduto.

Il fatto. Alcuni lavoratori in servizio presso un’Azienda agricola di rilevanza nazionale adivano il Tribunale del lavoro per denunciare il loro illegittimo distacco dalla predetta azienda con contestuale riammissione in servizio alle dipendenze di altra società, nel frattempo autonomamente costituitasi tra precedenti colleghi di lavoro e divenuta, poi, partner commerciale della predetta Azienda Agricola in virtù di un contratto di affitto di ramo di azienda. Le lavoratrici in discorso rivendicavano l’inesistenza di una regolare cessione di azienda tra l’ex-datore di lavoro e quello attuale e, quindi, pretendevano la reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato oppure la riassunzione presso la società affittuaria di azienda dove peraltro avevano subito un licenziamento disciplinare per assenze ingiustificate. Il Tribunale adito annullava il licenziamento disciplinare comminato dalla società-affittuaria di azienda, delibando la condanna alternativa della reintegrazione di esse lavoratrici-ricorrenti nel posto di lavoro oppure nel pagamento dell’indennità risarcitoria per nullità del licenziamento. Sul gravame proposto dalle medesime lavoratrici, ricorrenti in primo grado, la Corte di Appello respingeva l’impugnazione e confermava la prima statuizione giudiziale. Al di là del nomen juris conferito al contratto, spetta all’autonomia negoziale delle parti determinare il contenuto del loro rapporto giuridico patrimoniale spetta al giudice il potere di qualificare normativamente il contratto concluso. La Cassazione, ritualmente interessata dalla controversa vicenda su ricorso promosso sempre dalle lavoratrici, esordisce nella sentenza in commento plaudendo l’operato della Corte territoriale sulla corretta qualificazione giuridica del rapporto negoziale in concreto posto in essere dall’azienda agricola di rilevanza nazionale e la neo-costituita società mercantile operante nel settore della distribuzione al dettaglio di generi alimentari , riferendolo allo schema tipico del contratto di cessione in affitto di ramo di azienda. Nel corso dell’istruttoria condotta in appello e diretta a ricostruire il fatto storico sostanziale circa il titolo negoziale dedotto in giudizio, risultava pacifico come la predetta neo-società avesse rilevato il ramo di azienda ceduto in affitto, consistente nella gestione di una rivendita di generi alimentari riportanti il marchio della azienda-agricola cedente. Negozio conforme allo schema astratto e non fittizio con finalità elusive. Pertanto, i giudici del gravame ritenevano non trattarsi di un negozio posto in essere in frode alla legge, al fine di modificare il contesto dimensionale dell’azienda agricola per eludere la tutela reale a garanzia dei lavoratori di cui all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. La ratio della norma ex articolo 2112 c.c. risponde ad una logica comunitaria. Il Consesso nomofilattico ritiene che l’interpretazione della norma ex articolo 2112 c.c. esige una rigorosa lettura anche alla luce delle innovazioni apportate da successive fonti comunitarie cfr. da ultimo CE 2001/23 , pertanto nell’ambito del fenomeno circolatorio dell’azienda intesa come complesso di beni sia “materiali” che “immateriali” e mezzi a disposizione dell’imprenditore per l’esercizio dell’impresa la norma in commento tende ad assicurare la continuità dell’inerenza del rapporto di lavoro all’azienda stessa oppure a quella parte di essa oggetto di cessione in affitto, preservando ogni diritto e “status” professionale rientrante nel contratto di lavoro ed a prescindere dal mutamento dell’imprenditore-datore di lavoro. Differenza tra cessione in affitto di ramo di azienda e cessione del contratto rilevanza della volontà del lavoratore ceduto. Il ramo di azienda la cui cessione in affitto rileva ai fini del trasferimento di tutti i rapporti di lavoro subordinato in essere, si risolve in ogni entità economica stabilmente organizzata preordinata all’esercizio dell’impresa ossia di un’attività economica diretta alla produzione e/o allo scambio di beni e servizi che in occasione del trasferimento conservi la sua identità ovvero presupponga una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, difettando invece, allorchè tale realtà produttiva sia stata creata ad hoc in occasione del trasferimento. La figura negoziale anzidetta, differisce dalla fattispecie di cessione del contratto ex-articolo 1406 c.c. ove la vicenda circolatoria riguarda il solo contratto, risolvendosi quindi, nella sostituzione di uno dei soggetti contraenti e necessitando per la sua efficacia del consenso del contraente ceduto ossia nella specie trattandosi di rapporto di lavoro, del lavoratore subordinato ceduto cfr. Cass. nn.6452/2009 19740/2008 2489/2008 . Tornando, alla cessione di ramo di azienda, si fa rilevare come di essa, è stata accolta una nozione estensiva cfr. D.Lgs. 2 febbraio 2001 nr.18 attuativo della direttiva 98/50/CE che come detto ha riformulato la disposizione ex-articolo 2112 c.c. la quale ricomprende ogni ipotesi di trasferimento anche di una singola attività di impresa, sempre che sia riscontrabile un complesso di beni o di rapporti interessati al fenomeno traslativo. In tale accezione allargata il trasferimento di azienda potrebbe avere ad oggetto anche i soli lavoratori, i quali per essere stati addetti ad un medesimo ramo dell’impresa ed in virtù delle nozioni e delle esperienze acquisite siano capaci di svolgere le proprie funzioni presso il nuovo datore di lavoro anche prescindendo dall’ulteriore supporto dei beni immobili, dei macchinari, degli attrezzi da lavoro e/o di altri beni, di talchè è indubbio che tale schema negoziale con riferimento alla posizione del lavoratore si risolve in una ipotesi di successione legale del contratto di lavoro subordinato non abbisognevole del consenso del contraente ceduto ex-articolo 1406 c.c.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 28 giugno – 14 novembre 2011, numero 23808 Presidente Vidiri – Relatore Bronzini Svolgimento del processo C.N. , M F. e D.N.A. esponevano al giudice del lavoro di essere stati assunti dall'AIA agricola italiana alimentare spa per la quale avevano lavorato sino al 10.5.2002 che alcuni colleghi di lavoro avevano formato la The meat shop srl che aveva a sua volta stipulato con l'Aia un contratto di affitto di ramo d'azienda costituito dallo spaccio di generi alimentari cui i ricorrenti erano adibiti, che l'Aia aveva preteso di non riammetterli in servizio perché sarebbe intervenuta la detta cessione di ramo d'azienda e il Presidente della The meat shop aveva loro chiesto di firmare il nuovo contratto di lavoro per ammetterli nella nuova azienda. Successivamente era stata contestata da quest'ultima azienda un'assenza ingiustificata di 6 gg. e comminato il licenziamento. Lamentavano l'inesistenza di una cessione di azienda, chiedevano la reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato o in ogni caso il diritto alla riassunzione in quella costituitasi successivamente. Il giudice di primo grado, il Tribunale di Larino, con sentenza del 1.4.2006 annullava il licenziamento intimato dalla The meat shop ed ordinava alla detta società la riassunzione o in mancanza il pagamento dell'indennità indicata in sentenza, rigettando le altre domande. Sull'appello dei lavoratori la Corte di appello di Campobasso rigettava l'appello. La Corte territoriale osservava che si era in effetti verificata una successione di ramo d'azienda in quanto la nuova azienda aveva affittato un negozio adibito alla vendita di generi alimentari, sito in una porzione di immobile di proprietà della società AIA e dotato di licenza ad hoc e di mobilio anch'esso ceduto in locazione. Nel contratto era stato stabilito un affitto mensile pari a 3.100,00 Euro. Si trattava, alla luce dell'articolo 2112 c.c. come modificato dal decreto legislativo numero 18/2001 applicabile ratione temporis, di un'autentica cessione di ramo d'azienda in quanto emergeva dall'istruttoria espletata l'esistenza di una realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente anche prima della cessione e non creata solo a tal fine. Nel caso in esame era stata affittato un negozio di alimentari che vendeva al dettaglio prodotti a marchio AIA, con tanto di arredi ed autorizzazioni amministrative. Alcune circostanze fatte valere dalla difesa dei lavoratori come il vincolo a vendere prodotti Aia, a tenere i segni distintivi della stessa, il pagamento da parte della stessa del canone di locazione della sede ove è posto il nuovo negozio non erano elementi di rilievo tale da poter modificare la causa del contratto. Non erano emerse circostanze per ritenere che si trattasse di un negozio in frode alla legge, posto che non è emerso che la The Meat shop srl fosse una società fittizia o un prestanome della AIA, considerato che aveva investito capitali propri nell'iniziativa con l'assunzione di un rischio imprenditoriale autentico. Ricorrono i lavoratori con sei motivi, resistono sia la società Aia che la The meat shop con controricorso. I ricorrenti hanno prodotto memoria difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo si allega la violazione di legge articolo 2112 c.c. , nonché l'omessa ed insufficienza motivazione della sentenza impugnata. Nella fattispecie era mancante l'elemento dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto. Sussisteva una obiettiva ed incontestabile inseparabilità dell'attività svolta dalla The meat shop dal più ampio complesso aziendale. Si trattava di un punto vendita strettamente connesso alla produzione all'ingrosso Aia. Il motivo appare infondato nel merito, a parte la palese inadeguatezza dei quesiti proposti non apparendo genuini quesiti di diritto. Sul punto va ricordato l'orientamento di questa Corte, che in realtà non sembra messo in discussione da entrambe le parti e che offre una lettura rigorosa dell'articolo 2112 c.c. interpretato alla luce della lettera e della ratio della direttiva in materia, nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia In materia di trasferimento d'azienda, la direttiva CE 77/187, come ripresa nel contenuto dalla direttiva CE 98/50 e, infine, razionalizzata nel testo mediante sostituzione con la direttiva CE 2001/23 all'origine della rinnovata versione dell'articolo 2112 cod. civ. , nell'ambito del fenomeno della circolazione aziendale, persegue lo scopo di garantire ai lavoratori - assicurando la continuità dell'inerenza del rapporto di lavoro all'azienda, o alla parte di essa, trasferita ed esistente al momento del trasferimento - la conservazione dei diritti in caso di mutamento dell'imprenditore. Ne consegue che per ramo d'azienda , come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e come affermato anche dalla Corte di Giustizia, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00 Temco consenta l'esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo, il cui accertamento presuppone la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione, in ciò differenziandosi dalla cessione del contratto ex articolo 1406 cod. civ. che attiene alla vicenda circolatoria del solo contratto, comportando la sola sostituzione di uno dei soggetti contraenti e necessitando, per la sua efficacia, del consenso del lavoratore ceduto Cass. numero 6452/2009 cfr. anche 19740/2008 Cass. numero 2489/2008 . Alla luce di questi criteri di ordine generale la motivazione della sentenza impugnata appare coerente con l'indirizzo di questa Corte, congrua e logicamente ineccepibile. Si è infatti accertato che l'operazione di cessione in affitto ha riguardato un settore particolare e nettamente individuabile della più generale attività produttiva svolta dalla AIA, quello concernente un esercizio di vendita di generi alimentari ubicato in una porzione di immobile di proprietà della società affittante. Unitamente al negozio risultano affittati o ceduti in uso anche gli impianti, le attrezzature e gli arredi e sono stati reimpiegati i lavoratori che vi operavano in precedenza. Insieme al locale emerge essere stata concessa in uso anche la relativa licenza amministrativa. Si tratta quindi in piena evidenza di un' attività funzionalmente autonoma e chiaramente distinguibile da quella nel complesso svolta dalla AIA, obiettivamente enuclearle sia prima che dopo la cessione che non ha comportato alcuna trasformazione o mutamento radicale nel complesso organizzativo incentrato sul negozio di cui si è parlato. Sussiste in base a tali elementi un'autonomia funzionale preesistente del ramo ceduto al passaggio del personale ex articolo 2112 c.c., sicché non può dirsi raggiunta la prova che l'obiettivo perseguito fosse solo quello di staccare i lavoratori dalla AIA ed imputarli al nuovo soggetto produttivo. Si deve conclusivamente osservare sul punto che risulta pattuito un canone di locazione mensile di 3.100,00 Euro comprensivi del consumi e che pertanto sussiste un oggettivo rischio imprenditoriale a carico della The meat shop che, sotto questo profilo, non può essere considerata una entità puramente fittizia come si sostiene nel ricorso introduttivo. La Corte di appello ha già ampiamente esaminato gli elementi addotti da parte ricorrente per dimostrare la mancanza di autonomia funzionale del ramo ceduto in affitto , come l'impegno a vendere prodotti AIA il che comunque per la sentenza impugnata è circostanza in parte smentita dall'istruttoria espletata , l'esibizione del marchio AIA o il pagamento da parte di quest'ultima del canone di locazione della nuova sede del negozio giudicandoli clausole conformi agli interessi delle parti, ma non tali da incidere sulla causa del contratto. La motivazione appare congrua e logicamente coerente in quanto, come si è detto, l'autonomia funzionale dell'attività nel complesso ceduta non è smentita da tali elementi e precede il contratto di affitto tra le due società inoltre non emerge che la nuova società non abbia sopportato un rischio economico autentico e con capitali propri nell'operazione posto il canone mensile, di una certa entità, pattuito tra le parti. Gli ultimi accordi ricordati appaiono nel comune interesse favorendo entrambe le società nel loro rispettivo ambito produttivo che viene nel complesso valorizzato. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli articolo 1344 e 1343 c.c. si tratterebbe di un contratto in frode alla legge, la cui finalità sarebbe solo quella di abbassare la soglia dimensionale per la AIA in modo da poter eludere la disciplina garantistica di cui all'articolo 18 L. 300/70. Anche in questo caso i quesiti formulati non presentano una genuina questione di diritto ed appaiono quindi inammissibili in ogni caso, come detto, non sussistono elementi per ritenere che l'operazione di cessione in affitto della rivendita prima citata sia stata finalizzata a mascherare una intermediazione illecita di manodopera e/o una fornitura di prestazione di manodopera per le ragioni prima ricordate. Non vi sono, come detto, elementi per ritenere che la The meat shop fosse un mero prestanome e che non sopportasse rischi imprenditoriali, dovendo pagare un canone, pagare il personale, pagare i prodotti AIA, rivenderli etc. etc. Che si trattasse di personale indesiderato destinato al licenziamento non emerge da alcun elemento obiettivo, anche solo richiamato in ricorso. Con il terzo motivo si allega che l'AIA ha provveduto ad un licenziamento verbale la mancanza di comunicazione del recesso al lavoratore determina la nullità del licenziamento. La doglianza è mal impostata non vi è stato infatti alcun licenziamento ma i rapporti di lavoro sono stati trasferiti ex articolo 2112 c.c. in capo alla nuova società. Eventuali atti posti in essere dalla AIA dopo la cessione del ramo d'azienda non sono giuridicamente rilevanti, come già correttamente osservato nella sentenza impugnata. Con il quarto motivo si deduce l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente dalla The meath shop con conseguente obbligo per la detta società del pagamento di tutte le retribuzioni dal giorno del licenziamento a quello del recesso. Anche il presente motivo è mal impostato emerge ex actis che è stato comminato ai ricorrenti, dopo il trasferimento del loro contratto, un licenziamento per assenze ingiustificate. Il detto licenziamento è stato già dichiarato illegittimo in primo grado con ordine di riassunzione o, in difetto, con il pagamento dell'indennità stabilita in sentenza. Pertanto non vi è stato alcun licenziamento orale, ma un recesso preceduto da contestazione disciplinare già dichiarato illegittimo dal giudice di prime cure. Con il quinto motivo si allega la violazione dei principi di buona fede e correttezza il responsabile Aia risulta aver rilasciato false dichiarazioni ai fini dell'indennità di disoccupazione in cui si parla di dimissioni. Il motivo appare inconferente ed irrilevante ai fini della presente decisione. Le eventuali, non veridiche, dichiarazioni rese dall'AIA nel modello DS22 non comprovano la malafede in generale nella conduzione dell'operazione di cui si è parlato, ma rilevano in ipotesi ad altri fini. Dal punto di vista lavoristico l'operazione di affitto della rivendita di generi alimentari di cui si parlato, con attrezzature, autorizzazioni amministrative etc., appare inquadrabile ex articolo 2112 c.c. come una cessione di ramo d'azienda attesa l'autonomia funzionale, organizzativa e produttiva del complesso ceduto per le ragioni prima ricordate. Con il sesto motivo si lamenta la violazione della legge numero 1369/1960 sull'intermediazione di manodopera, con violazione, anche, della legge sulla somministrazione di manodopera. Sul punto si è già detto non sussistono i presupposti per ritenere nel caso di specie la violazione del divieto di intermediazione di manodopera al di fuori dei casi consentiti per legge. La fattispecie va ricostruita come un trasferimento di ramo d'azienda. Emerge nella vicenda un genuino rischio imprenditoriale in caso alla neo-costituita The meat shop srl. Si deve conclusivamente rigettare il ricorso con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente grado del giudizio nei confronti della Agricola Italiana Alimentare spa che liquida in Euro per esborsi e in Euro 3.000,00, per onorari difensivi oltre IVA, CPA e spese generali. Vanno compensate le spese nei riguardi della Meat shop srl in ragione della specifica condotta difensiva della società e del contenuto delle rivendicazioni fatte valere in questo giudizio di legittimità dai ricorrenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente grado del giudizio nei confronti della Agricola Italiana Alimentare spa che liquida in Euro per esborsi e in Euro 3.000,00, per onorari difensivi oltre IVA, CPA e spese generali. Vanno compensate le spese nei riguardi della Meat shop srl.