F24 sempre più universale: utilizzabile anche per i versamenti di imposte indirette

Si potranno pagare con il modello F24 anche le imposte di registro, quelle ipotecarie e catastali, di successioni e donazioni, le imposte di bollo e molte altre.

Con Decreto dell’8 novembre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha esteso a numerose imposte dirette la possibilità di ricorrere alla delega unificata modello F24. Obiettivo semplificare le modalità di pagamento per i contribuenti. Nell’ottica di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e di razionalizzare i sistemi di pagamento, il modello F24 conquista spazi e diventa il modello di riferimento per il versamento di numerosi tributi, a soli 13 anni dal suo debutto ufficiale, datato 1998. Verso il modello F24 universale. Oltre ad essere già il modello standard per i pagamenti di alcune importanti imposte, tra cui quelle sui redditi, sull’Iva, l’Irap, addizionali regionali e comunali all’irpef, sui contributi Inps, presto si potrà pagare con la delega unificata F24 - e non più con il modello F23, destinato quindi al pensionamento, - anche l’imposta sulle successioni e donazioni, l’imposta di registro, ipotecaria, catastale, l’imposta di bollo, l’imposta sostituiva sui finanziamenti a medio e lungo termine e tributi speciali. Il via libera con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Per stabilire il termine e le modalità operative con cui attuare, anche in maniera progressiva, l’estensione del modello F24 a tutti i tributi che oggi si pagano col modello F23, il Decreto rinvia a un separato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 8 novembre 2011 G.U. 15 novembre 2011, numero 266 Estensione delle modalita' di versamento tramite modello F.24 all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta di bollo, all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonche' ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale. Articolo 17, comma 2, lettera h-ter del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 31 luglio 1954, numero 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, numero 869, e successive modificazioni ed integrazioni recante la misura e l'applicazione dei tributi speciali previsti dalla tabella A ad esso allegata Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642, e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina dell'imposta di bollo Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 643, recante l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle recate dall'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, numero 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, numero 140, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 2000, numero 388 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie ed in particolare gli articoli da 15 a 20 riguardanti l'istituzione dell'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria, catastale e delle tasse sulle concessioni governative Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, numero 346, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle recate dall'articolo 2, commi da 47 a 53, del decreto-legge 3 ottobre 2006, numero 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, numero 286, in materia di imposta sulle successioni e donazioni Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, numero 347, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 237, recante la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari ed in particolare l'articolo 6 del medesimo decreto concernente la riscossione di particolari entrate, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 1998, numero 422 Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1998, concernente la determinazione delle modalita' di versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio e di approvazione delle convenzioni con gli intermediari bancari Visto il decreto del Ministero delle finanze del 17 dicembre 1998 di approvazione dei modelli di versamento in lire ed in euro delle entrate gia' di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio e modalita' di riscossione Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni ed in particolare il Capo III dello stesso concernente «Disposizioni in materia di riscossione» laddove all'articolo 17, comma 2, lettera h-ter , e' disposto che il sistema del versamento unitario e la compensazione delle imposte e dei contributi dovuti possono essere estesi alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i ministri competenti per settore Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, numero 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, numero 59, ed in particolare l'articolo 23 concernente l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze e le sue attribuzioni Rilevata, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e di complessiva razionalizzazione dei sistemi di pagamento, l'esigenza di ampliare le tipologie di tributi che possono essere versati con modello F.24, anche in via telematica, e di disporre a tal fine che le modalita' di versamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241, siano applicabili anche per i pagamenti dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria, dell'imposta catastale, delle tasse ipotecarie, dell'imposta di bollo, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine e dei tributi speciali nonche' dei relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale Decreta articolo 1 Estensione delle modalita' di versamento unitario previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241, ad altre entrate. 1. Le modalita' di versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241, si applicano anche ai pagamenti dei tributi e dei relativi accessori, interessi e sanzioni dovuti in osservanza delle disposizioni di seguito indicate nonche' al pagamento delle sanzioni e degli oneri dovuti per l'inosservanza della normativa catastale a decreto-legge 31 luglio 1954, numero 533, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, numero 869, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti la misura e l'applicazione dei tributi speciali previsti dalla tabella A ad esso allegata b decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, limitatamente ai pagamenti attualmente effettuati con le modalita' stabilite dal decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 237 nonche' a quelli da effettuare con richiesta di addebito sul conto corrente bancario o postale contestualmente alla trasmissione telematica dell'atto all'Agenzia delle entrate o all'Agenzia del territorio c decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 643, recante l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle recate dall'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, numero 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, numero 140, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 2000, numero 388 d decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie ed in particolare gli articoli da 15 a 20 riguardanti l'istituzione dell'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria, catastale e delle tasse sulle concessioni governative e decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro f decreto legislativo 31 ottobre 1990, numero 346, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle recate dall'articolo 2, commi da 47 a 53, del decreto-legge 3 ottobre 2006, numero 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, numero 286, concernente la disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni g decreto legislativo 31 ottobre 1990, numero 347, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale. 2. Per la riscossione dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie di cui al comma 1, lettere a e g , del presente decreto, dei relativi accessori, interessi e sanzioni nonche' per la riscossione dell'imposta di bollo, delle sanzioni amministrative e delle somme comunque dovute per l'inosservanza della normativa catastale da riscuotersi a cura dell'Agenzia del territorio le modalita' di versamento di cui al comma 1 si aggiungono a quelle gia' previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 237. 3. Restano ferme le modalita' di riscossione dell'imposta di bollo previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642. articolo 2 Modalita' e termini 1. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Agenzia del territorio per i tributi e le altre entrate di sua competenza, sono definiti il termine e le modalita' operative per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto.