di Elisa Ceccarelli
di Elisa Ceccarelli *Che cos'è la transazione? Da un lato è noto che la transazione è quel contratto col quale le parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro . Dall'altro, però, è altrettanto vero che la transazione potrebbe non intervenire tra tutti i soggetti coinvolti nella lite potenziale o attuale che sia.Ed infatti, ciò accade quando la legge prevede a tutela del creditore un vincolo di solidarietà tra più soggetti debitori ed il creditore, per le ragioni più varie, raggiunge un accordo soltanto con uno o più di essi.In quest'ipotesi l'articolo 1304 c.c. prevede la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri se questi non dichiarano di volerne profittare .Orbene, il caso affrontato dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 5018/2011 è stato deciso alla luce del rapporto tra autonomia privata e l'articolo 1304 c.c.La fattispecie. Ed infatti, era accaduto che, in occasione della prestazione di una garanzia di una cauzione prestata a favore del Magistrato delle acque, una società a responsabilità limitata ed altri tre soggetti probabilmente tre soci si erano obbligati nei confronti di una società di assicurazione.Successivamente la società di assicurazione ed uno dei condebitori in solido e, cioè, uno dei soci avevano raggiunto una transazione riguardante numerose polizze cauzionali, tra le quali quella de qua [ ] ricevendo dal uno dei coobbligati la somma di 13milioni lire a fronte di un complessivo credito di lire 21.534.515 riservandosi, però, di agire, per la differenza, nei confronti degli altri coobbligati, per i quali era esclusa qualsiasi liberazione .Forte di quella riserva d'azione, la società di assicurazione chiede ed ottiene un decreto ingiuntivo contro la società e gli atri coobligati. Il successivo giudizio di opposizione vede, in primo grado, soccombere il coobligato opponente che, però, riceve ragione dalla sentenza di appello sentenza d'appello che, invece, accoglie l'opposizione anche tenendo conto dell'intervenuta transazione stipulata con uno dei condebitori.Ne deriva che la società di assicurazione propone ricorso per cassazione la Corte territoriale avrebbe trascurato che, in occasione della transazione tra loro intervenuta, il coobbligato e la Cattolica avevano convenuto che l'importo di lire 13milioni corrisposto non poteva essere considerato a beneficio della Veneto Techno System e/o degli altri obbligati, e che pertanto la compagnia assicurativa era libera di agire per la differenza nei confronti della società debitrice e degli altri coobligati .Solo la transazione stipulata per l'intero debito produce effetti nei confronti degli altri condebitori solidali. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della società assicuratrice, ricordando, innanzitutto, che secondo la costante interpretazione dell'articolo 1304 c.c. comma 1 [ ] solo la transazione stipulata per l'intero debito può produrre effetto nei confronti degli altri condebitori solidali, mentre al contrario, se limitata alla sola quota del debitore che abbia effettuato la transazione, produce il limitato effetto dello scioglimento del vincolo solidale tra questi e gli altri debitori e la riduzione del debito complessivo in misura pari all'importo pagato dal transigente .Rileva la volontà del creditore manifestata nella transazione. Peraltro, un ulteriore orientamento consolidato della Suprema Corte è quello in base al quale il meccanismo dell'articolo 1304 c.c. opera solo in mancanza di diversa e contraria manifestazione di volontà del creditore, contenuta nella transazione stessa ovvero in una clausola aggiunta ad essa, atteso che come i condebitori che il creditore può, in virtù del principio della autonomia negoziale, impedire che l'efficacia stessa sia a loro estesa .Sì alla clausola che esclude la possibilità per gli altri condebitori, non stipulanti, di profittare della transazione. Nessun dubbio, quindi, che nella transazione tra il creditore ed uno dei più dei condebitori sociali è perfettamente legittimo che sia inserita clausola che escluda la possibilità per gli altri condebitori sociali che non hanno partecipato alla transazione di profittare della stessa .Ciò premesso la Corte ritiene non condivisibile il ragionamento della Corte di appello che aveva addebitato alla società di assicurazione di non aver fornito al giudicante la possibilità di appurare la globale entità della pretesa vantabile verso il coobbligati, solo allegata, né di discriminare le singole ragioni di credito e dunque di accertare la prospettata permanenza dell'obbligazione di uno dei coobligati non stipulanti .Per l'effetto, riforma la sentenza impugnata e decide la controversia nel merito rigetta l'appello proposto avverso la sentenza che aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso a favore della compagnia di assicurazione.* Dottoranda di ricerca in diritto dell'economia nell'Università di Pisa
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 gennaio - 3 marzo 2011, numero 5018Presidente Finocchiaro - Relatore CarleoSvolgimento del processoIn data 13.3.1997 veniva emesso dal Pretore di Verona un decreto ingiuntivo nei confronti della Veneta Techno System Srl nonché nei confronti dei coobbligati T.A., Tu.Fa. e B.L. per la somma di L.5.310.612 oltre accessori, su istanza della società Cattolica Assicurazioni, in forza dell'obbligazione assunta in relazione ad una polizza fideiussoria sottoscritta dalla s.r.l. Veneta Techno System a garanzia di una cauzione prestata in favore del Magistrato alle acque. Il B. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti deducendo di aver ceduto la propria quota di partecipazione nella società ed aggiungendo che, in ogni caso, la sua codebenza era stata prevista sino alla liberazione della debitrice principale e degli altri coobbligati, evento verificatosi con l'autorizzazione data dal Magistrato alle acque allo svincolo delle polizze emesse dalla società assicuratrice. In esito al giudizio, in cui si era costituita l'opposta che aveva contestato le avverse deduzioni, il Pretore di Verona rigettava l'opposizione. Proponeva appello il B La Corte di appello di Venezia accoglieva l'impugnazione con sentenza depositata il 9 giugno 2005 avverso la quale la Cattolica Assicurazioni ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Il B. resiste con controricorso.Motivi della decisionePreliminarmente, appare opportuno portare l'attenzione su un rilievo, avanzato dal B. nella parte finale del proprio controricorso, quando ha osservato che la ricorrente non ha dato alcuna prova della richiesta alla Corte d'Appello di Venezia di invio del fascicolo a Codesta Spettabile Corte di Cassazione con le conseguenze che ne possono derivare .A riguardo, deve premettersi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio ex articolo 369, ultimo comma, cod. proc. civ., determina l'improcedibilità del ricorso solo quando l'esame di detto fascicolo, non allegato agli atti del processo, risulti indispensabile ai fini della decisione della Corte. cfr tra le tante Sez. Un 7869/01, Sez. Unumero numero 764/95 .Ciò premesso, mette conto di sottolineare che, nel caso di specie, così come risulterà di ovvia evidenza nella trattazione del merito della controversia, la valutazione delle argomentazioni difensive delle parti postula affatto la necessità dell'esame del fascicolo di ufficio. Ne deriva pertanto l'irrilevanza del suo mancato deposito ai fini della decisione.Esaurita tale questione, deve ora osservarsi, che la doglianza, articolata dalla ricorrente sotto il profilo della motivazione contraddittoria circa un punto decisivo della controversia ex articolo 360 co. 1 numero 5 cpc nonché sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ex articolo 360 co. 1 numero 3 cpc, si fonda sulla premessa che la Corte territoriale avrebbe trascurato che, in occasione della transazione tra loro intervenuta, il Tu. e la Cattolica avevano convenuto che l'importo di lire 13 milioni corrisposto dal Tu. non poteva essere considerato a beneficio della Veneto Techno System e/o degli altri obbligati e che pertanto la Cattolica era libera di agire per la differenza nei confronti della società debitrice e degli altri coobbligati.Pertanto - e questa è in sintesi la conclusione della ricorrente - i giudici di seconde cure avrebbero sbagliato quando hanno addebitato alla società assicuratrice la colpa di non aver fornito ai giudicante la possibilità di appurare la globale entità della pretesa vantabile verso i coobbligati, solo allegata, né di discriminare le singole ragioni di credito e dunque di accertare la prospettata permanenza dell'obbligazione del B. .La censura merita attenzione. A riguardo, vale la pena di rilevare che, secondo la costante interpretazione dell'articolo 1304 c.c., comma 1, data da questa Corte, solo la transazione stipulata per l'intero debito può produrre effetto nei confronti degli altri condebitori solidali, mentre, al contrario, se limitata alla sola quota del debitore che abbia effettuato la transazione, produce il limitato effetto dello scioglimento del vincolo solidale tra questi e gli altri debitori Cass. nnumero 9369/06, 3086/97, 7979/94, 13701/91, 8957/90, 2327/78 e la riduzione del debito complessivo in misura pari all'importo pagato dal transigente Cass. numero 14550/09 .Nel caso di specie, la Corte territoriale ha opportunamente evidenziato che nella transazione, intervenuta tra il Tu. e la Società Cattolica di Assicurazione, riguardante numerose polizze cauzionali, tra le quali quella de qua, la creditrice, ricevendo dal Tu. la somma di lire 13 milioni a fronte di un complessivo credito di lire 21.534.515, si era espressamente riservato di agire, per la differenza, nei confronti degli altri coobbligati, per i quali era esclusa qualsiasi liberazione. Ed infatti, come risulta dalla lettura della specifica clausola, contenuta nella transazione e riportata dalla ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza dei ricorsi per cassazione, le parti contraenti avevano espressamente convenuto che l'importo corrisposto dal Tu. non poteva essere considerato a beneficio della Veneto Techno System e/o degli altri obbligati per cui la Cattolica era libera di porre in essere le opportune azioni nei confronti della detta società e nei confronti degli altri soci T.A. e B.L. .A riguardo, giova aggiungere che è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui Il principio che deriva dalla disposizione di cui all'articolo 1304, primo comma, cod. civ., secondo il quale la transazione, fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, giova agli altri che dichiarano di volerne profittare, opera solo in mancanza di diversa e contraria manifestazione di volontà del creditore, contenuta nella transazione stessa ovvero in una clausola aggiunta ad essa, atteso che come i condebitori possono, omettendo la dichiarazione suddetta, escludere l'efficacia della transazione per se stessi, così che il creditore può, in virtù del principio della autonomia negoziale, impedire che l'efficacia stessa sia a loro estesa. Pertanto nella transazione tra il creditore ed uno o più dei condebitori sociali è perfettamente legittimo che sia inserita clausola che escluda la possibilità per gli altri condebitori, che non hanno partecipato alla transazione, di profittare della stessa . Cass. numero 4257/91 .Ciò posto, ritenuto precluso nel caso di specie l'effetto estensivo di cui all'articolo 1304 del codice civile, la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto che il debitore originariamente ingiunto non aveva dato prova di alcun fatto estintivo del credito azionato dalla Cattolica, che in via residuale era comunque rimasto a suo carico quale condebitore in solido, così come, invece, sarebbe stato suo onere fare secondo gli ordinari criteri in materia di ripartizione dell'onere probatorio, e ne avrebbe dovuto trarre le dovute conseguenze. Ed invero, secondo la previsione di cui all'articolo 2697 c.c. - da cui sostanzialmente e senza alcuna motivazione prescinde la sentenza gravata - se compete a chi vuoi far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento comma 1 , spetta invece a chi eccepisce che il diritto si è modificato o estinto provare i fatti su cui l'eccezione si fonda comma 2 .Considerato che la sentenza impugnata non si è uniformata al suddetto principio, applicabile nella fattispecie, il ricorso per cassazione in esame deve essere accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata. Con l'ulteriore conseguenza che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto dell'appello proposto dal B. avverso la sentenza numero 396 resa in data 25 - 26/6/1998 dalla Pretura circondariale di Verona.La considerazione del diverso esito dei giudizi di merito e la relativa novità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese dell'intero giudizio tra le parti.P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 1, rigetta l'appello avverso la sentenza in data 25 - 26/6/1998 numero 396 della Pretura circondariale di Verona.Compensa integralmente fra le parti le spese dell'intero giudizio.