Termine lungo, la sospensione feriale può operare anche due volte

Se ha inizio durante il periodo di sospensione feriale, il decorso del termine lungo per appellare viene differito al primo giorno utile si avrà così un doppio computo della sospensione.

Con la sentenza numero 13973 del 24 giugno scorso, la Corte di Cassazione ha chiarito che nel computo del termine lungo per impugnare la sentenza non notificata va considerata la sospensione feriale, dal 1 agosto al 15 settembre, che può operare anche due volte se, dopo la prima sospensione, il termine non sia decorso completamente al sopraggiungere del successivo periodo.La fattispecie. Un uomo proponeva appello contro una sentenza del Tribunale di Palermo, ma il gravame veniva giudicato inammissibile in quanto tardivo rispetto al termine decadenziale prescritto dalla legge. Proponeva ricorso per cassazione avverso tale decisione, sostenendo di aver notificato l'atto di appello l'ultimo giorno utile.Nel calcolo del termine va considerata la sospensione feriale. La questione sottoposta all'attenzione della Corte riguarda il calcolo del termine lungo entro il quale impugnare una sentenza non notificata, che prima della riforma era pari a un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa, ex articolo 327 c.p.c. Il predetto termine, tuttavia, è soggetto alla sospensione feriale, dal 1° agosto al 15 settembre.Se la sentenza è depositata durante il periodo feriale, la sospensione opera due volte. Occorre considerare che se la data di deposito della sentenza cade tra il 1° agosto e il 15 settembre, il termine decadenziale inizia a decorrere dalla fine della sospensione, cioè dal 16 settembre. In questo caso, la sospensione feriale opera due volte, perché al sopraggiungere del nuovo periodo il 1° agosto successivo il termine annuale non è ancora decorso interamente. Il caso concreto chiarisce il calcolo. Il Collegio, pertanto, rileva che nel caso di specie le censure mosse dal ricorrente sono corrette i giudici di merito hanno errato nel calcolo. Infatti, poiché la sentenza di I grado è stata depositata il 6 agosto, il termine annuale per proporre appello iniziava a decorrere dal 16 settembre. Al 16 settembre dell'anno successivo andavano aggiunti altri 46 giorni per la seconda sospensione feriale, giungendo così al 1° novembre. Infine, essendo il 1° e il 2 novembre festivi, si rivela tempestiva la notifica dell'atto di appello effettuata il 3 novembre, ultimo giorno utile.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 10 maggio - 24 giugno 2011, numero 13973Presidente Rovelli - Relatore GiancolaSvolgimento del processoContro la sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 12-04-6.08.2002, G. I. ha proposto appello con citazione notificata il 3.11.2003 all'E.S.A. - Ente di Sviluppo Agricolo, innanzi alla Corte di appello di Palermo, che, nel contraddittorio delle parti, ha dichiarato con sentenza del 6.12.2006-24.01.2007, inammissibile il gravarne in quanto intempestivo rispetto al termine decadenziale di cui all'articolo 327 c.p.c Avverso questa sentenza l'l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memoria e notificato il 10.03.2008 all'E.S.A. - Ente di Sviluppo Agricolo, che ha resistito con controricorso notificato il 17.04.2008.Motivi della decisioneA sostegno del ricorso l'l. denunzia Violazione degli articolo 327 c.p.c. c I della L. 742/69. , contestando la ritenuta tardività dell'appello da lui proposto ed assumendo di avere notificato l'atto d'impugnazione I'ultimo giorno utile, considerato anche che il 1° novembre 2003 era giorno festivo e che il successivo 2 novembre era domenica.Il motivo è fondato.Il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'articolo 327 cod. proc. civ. nel testo, applicabile ratione temporis , anteriore alla novellazione per effetto della legge 18 giugno 2009. numero 69 per l'impugnazione di una decisione non notificata è soggetto, a norma della legge numero 742 del 1969, alla sospensione di diritto nel periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre, la quale può operare due volte, nell'ipotesi, quale quella di specie, in cui, dopo una prima sospensione, il termine annuale non sia decorso interamente al sopraggiungere del successivo periodo.La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica non tenendo conto nel computo dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre dell'anno di pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada proprio durante lo stesso periodo feriale. In tale caso ai fini del computo l'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969 numero 742, stabilisce che, se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione dal 1° agosto al 15 settembre , l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, e tale disposizione va intesa nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che esso segna non l'inizio del termine, ma l'inizio del suo decorso, il quale non include il dies a quo in applicazione del principio fissato dall'articolo 155, primo comma, cod. proc. civ cfr,cass 2007/7757 2005/24816 .Quindi nella fattispecie, poiché la sentenza di primo grado risulta pubblicata il 6.08.2002, il giorno 16 settembre 2002 segnava l'inizio del decorso del primo termine lungo di impugnazione, scaduto il quale alla data del 16.09.2003, occorreva aggiungere gli ulteriori 46 giorni della seconda sospensione dei termini, dovendosi procedere al doppio computo per il fatto che il primo termine non era decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale, di tal che, essendo sia il 1° novembre che la successiva domenica 2 novembre, giorni festivi, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio d'appello, avvenuta il 3.11 .2003, primo giorno successivo non festivo, si rivela tempestiva per proroga di diritto della originaria scadenza articolo 155 cod.civ. .Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.