La prescrizione non fa sciopero

In caso di rinvio per astensione, il termine della prescrizione non viene sospeso.

La Seconda sezione Penale della Corte di Cassazione - con la sentenza numero 11559 depositata lo scorso 23 marzo - ha confermato che il rinvio dell'udienza, a causa dell'astensione da parte del difensore e del giudice, non sospende il termine di prescrizione.La fattispecie. In data 28 aprile 2010 la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado che condannava l'imputato a un anno e sei mesi di reclusione e a € 3.500 di multa per il reato di ricettazione di beni di provenienza furtiva.Secondo il ricorrente la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare l'intervenuta prescrizione decennale del reato di ricettazione questo perchè il rinvio dell'udienza per il concomitante sciopero degli avvocati e dei magistrati non sospende il decorso del termine di prescrizione del reato.Prescrizione non sospesa. Nel caso di specie la Corte di Cassazione, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, ha ribaltato il precedente orientamento delle Sezioni Unite sentenza numero 1021 del 28 novembre 2001 sostenendo che quando vi è concomitanza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile al difensore e l'altro al giudice, la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività dell'articolo 159 c.p.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 febbraio - 23 marzo 2011, numero 11559Presidente Sirena - Relatore ChindemiOsserva in fattoLa Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 28/4/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Rimini, in data 10.1.2006, che condannava D.R.F. alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione e Euro 3500 di multa per il reato di ricettazione di beni di provenienza furtiva, il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'ari 606, comma 1, lett. b ed e c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento agli articoli 157, 159 c.p. 531 c.p.p., rilevando come la Corte di appello di Bologna avrebbe dovuto rilevare la intervenuta prescrizione del reato di ricettazione.Motivi della decisionePreliminarmente, si deve osservare che nella presente fattispecie, decisa in primo grado con sentenza del 10.1.2006, si applicano - ex articolo 10, III comma, L. 05/12/2005 numero 251, modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 393 del 23/11/2006 - le nuove regole sulla prescrizione, comunque, più favorevoli all'imputato.Pertanto, con riferimento a tali nuove regole sulla prescrizione, il delitto di ricettazione si prescrive in 10 anni, otto anni + Va ex articolo 161, comma 2, c.p.p. già decorso dal tempo del commesso reato, individuato nel 21 giugno 1999.Con riferimento alla sospensione dei termini di prescrizione, nel caso di rinvio dell'udienza per il concomitante sciopero sia degli avvocati che dei magistrati, a cui abbiano aderito entrambi nel caso di specie il giudice ha espressamente dichiarato di aderire allo sciopero di categoria, indicando nel verbale che il processo veniva trattato ai soli fini del rinvio , il decorso del termine di prescrizione del reato non è sospeso per effetto dell'astensione dalle udienze del difensore in quanto la concomitante astensione dell'attività giudiziaria del giudice del dibattimento avrebbe comunque impedito la celebrazione del processo, cfr Sez. U, Sentenza numero 1021 del 28/11/2001 Ud. dep. 11/01/2002 Rv. 220509 e Sez. 5, Sentenza numero 49647 del 02/10/2009 Ud. dep. 28/12/2009 Rv. 245823, per il caso concernente il rinvio disposto per impedimento del difensore che aveva aderito ad una iniziativa di categoria di astensione dalle udienze e per l'escussione di un teste assente . Va, al riguardo, affermato il seguente principio di diritto nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro al giudice nella specie sciopero , la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto dell'articolo 159 cod. penumero e la conseguente sospensione del corso della prescrizione .Non va, pertanto computato, ai fini della prescrizione il rinvio di mesi 10, giorni nove per il rinvio del giudizio dal 24.11.2004 al 3.10.2005 e comunque, in ogni caso, la prescrizione sarebbe pure maturata nelle more del giudizio di cassazione.Il ricorso per cassazione è, quindi, fondato e non preclude la rilevazione della prescrizione del reato maturata nelle more della sua discussione.Va, conseguentemente, annullata senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato ascritto all'imputato estinto per intervenuta prescrizione.P.Q.M.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.