L’annullamento del sequestro probatorio non impedisce quello preventivo

Deve ritenersi ammissibile il sequestro preventivo di cose già sottoposte a sequestro probatorio, purchè sussista il presupposto giustificativo dell’adozione del nuovo provvedimento rappresentato dalla necessità di evitare il protrarsi dell’iter criminoso di un reato o di impedire nuovi reati o garantire la confiscabilità.

Sequestro di beni di interesse archeologico La vicenda oggetto della pronuncia che si annota ha riguardo al sequestro preventivo di alcuni beni di ritenuto interesse archeologico presso la abitazione di un privato cittadino, per la ritenuta sussistenza della violazione degli articolo 176, d.lvo numero 42/2004 e 648 c.p L’indagato proponeva ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame reale, che aveva confermato il provvedimento impositivo del G.i.P., lamentando, fra gli altri motivi di censura, come i medesimi beni fossero già stati oggetto di un precedente provvedimento di sequestro probatorio annullato dallo stesso Tribunale del Riesame con decisione passata in giudicato, siccome non impugnata dalla Procura. Contestava l’indagato come il nuovo provvedimento di sequestro, sempre di natura ablativa reale, costituisse una violazione del c.d. giudicato cautelare formatosi sulla precedente pronuncia favorevole al ricorrente del Tribunale del Riesame. tra finalità probatorie e preventive Ferma la validità e l’efficacia del principio della intangibilità del c.d. giudicato cautelare, frutto di una ormai granitica elaborazione giurisprudenziale, evidenzia la Suprema Corte come detto principio sia erroneamente invocato dal ricorrente nei propri motivi di ricorso, in quanto il secondo sequestro, pur avendo ad oggetto i medesimi beni del primo provvedimento ablativo, ha natura preventiva, mentre il primo era probatorio. I rapporti tra il sequestro probatorio, costituente senza dubbio un mezzo di ricerca della prova tipico della fase delle indagini preliminari, ed il sequestro preventivo, avente, invece, natura di misura cautelare reale in senso stretto come il terzo tipo di sequestro previsto dal nostro codice di rito e cioè il sequestro conservativo , sono stati più volte oggetto di accertamento e verifica da parte della Suprema Corte, che, ormai da moltissimi anni, ha adottato come principio cardine ed informatore la individuazione delle diverse finalità sottese alle due misure. Se infatti il sequestro probatorio è volto essenzialmente a garantire al processo penale la conservazione della prova della commissione del reato, dall’altro lato il sequestro preventivo è volto ad evitare che le conseguenze del reato commesso siano aggravate o protratte, ovvero che siano commessi altri reati o, infine, a garantire la confisca di tali beni laddove prevista dalla legge. Spesso e volentieri tuttavia i due provvedimenti hanno ad oggetto le medesime res con il conseguente problema della successione – come nel caso in esame – se non della sovrapponibilità delle due diverse tipologie di sequestro. Il nodo è solo apparentemente gordiano e da tempo è stato sciolto dalla Suprema Corte in considerazione della diverse finalità e, in conseguenza, parzialmente diversi presupposti per l’adozione dei due provvedimenti di sequestro. Rapporti tra il sequestro preventivo e probatorio. Il caso in esame viene dunque agevolmente risolto dalla Suprema Corte il giudicato cautelare negativo sulla sussistenza dei presupposti per il sequestro probatorio non impedisce l’adozione di un nuovo provvedimento di sequestro preventivo laddove sussistano i diversi presupposti di legge per quest’ultimo e cioè il pericolo di protrazione o aggravamento del reato o delle conseguenze del medesimo, ovvero la commissione di nuovi reati, od infine sia adottato in vista della confisca ex lege prevista. La pronuncia che si annota è peraltro in linea con tanto risalente quanto consolidata giurisprudenza della Suprema Corte Cass. Sez. Unite, numero 23 del 14 dicembre 1994 , che aveva ritenuto ipotizzabile finanche la sovrapposizione delle due misure, reputando ammissibile il sequestro preventivo di cosa già ed ancora soggetta a sequestro probatorio purché sussista una situazione che renda quanto meno probabile, sia pure in itinere , la cessazione del vincolo di indisponibilità e, di conseguenza, reale e non meramente presunta la prospettiva della riconduzione del bene nella sfera di chi potrebbe servirsene in contrasto con le esigenze protette dall'articolo 321 c.p.p Così ancora di recente è stata ritenuta possibile una vera e propria sovrapposizione delle due misure disposte sulle medesime res, ritenendosi legittimo il sequestro preventivo di un bene gravato da sequestro probatorio per il caso in cui, nella fase delle indagini preliminari, l'accoglimento da parte del giudice della richiesta di restituzione negata dal p.m. potrebbe non consentire a quest'ultimo di proporre in tempo la richiesta di misura reale, in tal modo creandosi uno iato temporale durante il quale detto bene potrebbe essere sottratto Cass. Penumero Sez. III, numero 29916 del 13 luglio 2011 . Per contro, ma in linea con detti principi, altra giurisprudenza Cass. Sez. III, 23 febbraio 2005, numero 14644, Di Castri, in C.E.D. Cass., numero 231610 aveva ribadito come fosse possibile disporre il sequestro preventivo dopo la revoca di quello probatorio anche quando le cose fossero già state dissequestrate e restituite all'avente diritto. In conclusione come affermato dalle Sezioni Unite nel leading case della pronuncia 13 febbraio 2004 numero 5876/04 in D& amp G 20 febbraio 2004 nel nostro codice di rito esistono tre tipi di sequestro ognuno caratterizzato da proprie e specifiche finalità, che il giudice, applicando di volta in volta applica la misura, deve specificamente indicare nell'apparato motivazionale del provvedimento con cui dispone l’applicazione della misura. Osservate tali prescrizioni nulla osta a che le diverse misure convivano o si succedano sui medesimi beni.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 6 – 30 luglio 2012, numero 30947 Presidente Casucci – Relatore Di Marzio Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 28/12/2011 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara disponeva nei confronti di V.A. il sequestro preventivo di beni di natura archeologica custoditi nell'abitazione dell'indagato in relazione all'ipotesi di reato di cui agli articolo 648 cod. penumero e 176 d.l.vo 42/2004. 1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l'indagato contestando la competenza del Tribunale di Ferrara, la violazione del giudicato cautelare, la nullità dell'ordinanza, la carenza di fumus in ordine alla sussistenza dei reati e l'insussistenza del periculum in mora. 1.2. Il Tribunale di Ferrara respingeva l'istanza proposta, confermando il decreto impugnato. 2. Ricorreva per Cassazione l'indagato, sollevando i seguenti motivi di gravame. 2.1. Violazione di legge ai sensi dell'articolo 321 cod. proc. penumero in relazione agli articolo 8,9 e 16 cod. proc. penumero per incompetenza territoriale del giudice che ha emesso la misura cautelare. Deduce al riguardo che il giudice competente ad adottare la misura era da individuare nel giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino, non valendo la regola suppletiva di cui all'articolo 9 comma 2 cod. proc. penumero in relazione al circondario di residenza dell'indagato, in forza della quale gli atti erano stati trasmessi al Tribunale di Ferrara, per essere, invece, noto il luogo di acquisto di uno dei beni in contestazione indicato in 2.1. Violazione di legge ai sensi dell'articolo 321 in relazione all'articolo 649 cod. proc. penumero per violazione del cosiddetto giudicato cautelare con riferimento all'ordinanza del Tribunale di Campobasso del 29/11/2011 che aveva annullato il sequestro probatorio disposto dal P.M. sugli stessi beni oggetto del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara. 2.2. Violazione dell'articolo 321 in relazione all'articolo 125 cod. proc. penumero per nullità e mancanza assoluta di motivazione deduce in particolare la mancanza di motivazione in ordine al fumus circa la sussistenza dei reati in contestazione. 2.3. Violazione dell'articolo 125 cod. proc. penumero per mancanza assoluta della motivazione in ordine alla carenza del fumus per difetto dell'interesse archeologico di alcuni oggetti sequestrati. 2.4. Violazione dell'articolo 125 cod. proc. penumero per mancanza assoluta della motivazione in ordine alla carenza del periculum in mora . Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato. È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in materia di misure cautelari ilo sindacato di legittimità che compete aita Corte di Cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza la possibilità di verificare la corrispondenza delle argomentazioni alle acquisizioni processuali, essendo interdetta in sede di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione sez. U. numero 6402 del 30/4/1997, Rv. 207944 . Ed in particolare in materia di misure cautelari reali, il giudizio di legittimità risulta ancora più circoscritto, in quanto cade in un momento processuale, quale quello delle indagini preliminari, caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà delle imputazioni ciò comporta che in sede di legittimità non è consentito verificare la sussistenza del fatto reato, ma soltanto accertare se il fatto contestato possa astrattamente configurare il reato ipotizzato si tratta, in sostanza, di verificare un controllo sulla compatibilita fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto sez. U. numero 6 del 27/3/1992, Rv. 191327 sez. U. numero 7 del 23/2/2000, Rv. 215840 sez. 2 numero 12906 del 14/2/2007, Rv. 236386 . Sulla base di tale premessa, l'ordinanza impugnata non risulta censurabile, emergendo dalla stessa una motivazione congrua e logica circa la sussistenza dei presupposti che giustificano l'adozione di una misura cautelare reale. 3.1. Quanto alla questione relativa all'incompetenza per territorio del Tribunale di Ferrara, non si configura la violazione degli articolo 8 e 9 cod. proc. penumero , essendosi fatto ricorso alla regola suppletiva di cui all'articolo 9 citato, in quanto - argomenta il provvedimento impugnato - non era in alcun modo certa l'indicazione del luogo ove sarebbe avvenuto l'acquisto dei beni di natura archeologica rinvenuti nell'abitazione del ricorrente. E ciò risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, in base alla quale ai fini della determinazione della competenza territoriale per il delitto di ricettazione, qualora non possa determinarsi il luogo in cui il reato è stato commesso, che deve essere individuato in quello in cui il bene fu acquistato o ricevuto, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all'articolo 9 cod. proc. penumero sez. 2 numero 42423 del 22/10/2009, Rv. 244854 . Quanto all'affermazione, contenuta in ricorso, circa la sicura individuabilità del luogo di commissione del reato con riguardo a una antica anfora romana, acquistata dall'odierno ricorrente in via telematica, deve rilevarsi che il Tribunale del riesame evidenzia come sia al momento discutibile la località degli acquisti operati via Internet precisando peraltro come fosse diverso l'oggetto del sequestro probatorio operato dal PM di Larino, avente a oggetto un'anfora romana. Deve, peraltro aggiungersi che, dalla lettura degli allegati al ricorso emerge come tra gli oggetti sequestrati all'odierno indagato non figurino anfore, ma esclusivamente frammenti di anfore. Cosicché, la dichiarata incertezza sulla competenza territoriale risulta logicamente motivata ad efficace sostegno della soluzione accolta dal Tribunale. 3.2. Circa la doglianza relativa al giudicato cautelare che si sarebbe formato sull'ordinanza del Tribunale di Campobasso del 29/11/2011 che aveva annullato il provvedimento di sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Larino, i giudici del merito escludono ragionevolmente qualsiasi ipotesi di violazione del cosiddetto giudicato cautelare sulla base della diversa natura del provvedimento di sequestro probatorio, annullato con decisione non impugnata, rispetto al provvedimento di sequestro preventivo al quale si riferisce l'ordinanza impugnata. Secondo l'insegnamento di questa Corte deve infatti ritenersi ammissibile il sequestro preventivo di cose già sottoposte a sequestro probatorio, purché sussista il presupposto giustificativo dell'adozione del nuovo provvedimento rappresentato dalla necessità di evitare il protrarsi dell'iter criminoso di un reato e di impedire nuovi reati o a garantire la confiscabilità sez. U numero 23 del 14/12/1994, Rv. 200114 sez. 3 numero 14644 del 23/2/2005, Rv. 231610 . E pertanto la mancata impugnazione da parte del P.M. dell'ordinanza che annullava il decreto di sequestro emesso dallo stesso P.M., poi ritenuto incompetente per territorio, non impedisce l'emissione, su richiesta del P.M., da parte del giudice per le indagini preliminari successivamente ritenuto competente di un decreto di sequestro preventivo concernente i medesimi beni oggetto del precedente decreto di sequestro probatorio poi annullato. 3.3. Quanto, infine, ai motivi di cui ai precedenti punti 2.3., 2.4. e 2.5. attinenti alla mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla sussistenza del fumus circa la configurabilità dei delitti ipotizzati anche in relazione alla sussistenza dell'interesse archeologico di alcuni degli oggetti sequestrati ed in relazione alla sussistenza del periculum in mora, gli stessi sono manifestamente infondati, e come tali inammissibili. Va al riguardo evidenziato che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, rientrando in tale nozione sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo di quei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi del tutto inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice sez. 5 numero 43068 del 13/10/2009, Rv. 245093 . Nel caso di specie il provvedimento impugnato argomenta in maniera più che sufficiente in ordine ai presupposti giustificativi della misura cautelare reale, facendosi riferimento, quanto al fumus, all'esame tecnico effettuato dalla P.G. circa la sussistenza dell'interesse archeologico dei beni sottoposti a sequestro, all'assenza di dati certi circa l'epoca, la provenienza e la legittimità dell'acquisto e quanto al periculum in mora, alla necessità di evitare che i beni in sequestro potessero essere immessi nel circuito del mercato clandestino dei beni di interesse archeologico. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.