Irrevocabili le somme trasferite con giroconto su conti correnti accesi presso la stessa banca

Non rientra tra le fattispecie previste dal secondo comma dell’articolo 67 l.f., testo previgente, il versamento in conto corrente bancario scoperto eseguito dalla società, poi fallita, con contestuale annotazione a debito della stessa somma su altro conto corrente bancario, esso stesso scoperto, intrattenuto con la medesima banca, trattandosi di un giroconto.

I versamenti in conto corrente e giroconto. La Corte d’appello di Bologna con sentenza del 7 febbraio 2008, confermando parzialmente la sentenza di primo grado, revocava il versamento eseguito da una società, al tempo in bonis, sul proprio conto corrente bancario non assistito da alcun affidamento. La Corte territoriale, tuttavia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, respingeva l’ulteriore domanda, proposta sempre dall’Amministrazione straordinaria della società, di revoca di un versamento effettuato su altro conto corrente bancario sempre intestato alla società ed acceso presso la medesima banca creditrice. Su quest’ultimo punto, l’Amministrazione straordinaria della società proponeva ricorso incidentale per Cassazione. Natura del giroconto. Nel caso di specie, l’amministrazione straordinaria della società chiede se costituisca o meno violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 67 comma 2, l.f. previgente, negare la natura solutoria e la conseguente revocabilità del versamento effettuato mediante giroconto da un conto corrente, privo di affidamento, ad un altro, sempre privo di affidamento nonchè scoperto ed entrambi intestati alla medesima società in bonis ed accesi presso la stessa banca convenuta. La movimentazione contabile. La Suprema Corte, condividendo le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, ravvisa che il conto corrente privo di affidamento dal quale era stato prelevato il denaro utilizzato per il versamento oggetto di revocazione, presentava un saldo negativo, sicché il credito era immediatamente esigibile da parte della banca inoltre, il trasferimento della somma verso un altro conto, anch’esso privo di affidamento, sempre intestato alla medesima società e accesso presso la stessa banca, non aveva prodotto alcuna modificazione nei rapporti dare e avere tra banca e società correntista. Tale trasferimento di denaro non aveva, dunque, determinato alcuna riduzione dell’esposizione debitoria in capo alla società in bonis, trattandosi semplicemente di una movimentazione contabile. La non revocabilità del giroconto. Sulla scorta di quanto precede, la Suprema Corte respinge il ricorso dell’amministrazione straordinaria affermando che non è revocabile un versamento in conto corrente bancario scoperto eseguito dalla società, poi fallita, con contestuale annotazione a debito della stessa somma su altro conto corrente bancario, scoperto e intrattenuto con la medesima banca.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 13 giugno – 30 luglio 2012, numero 13547 Presidente Fioretti – Relatore Ceccherini Svolgimento del processo 1. Con sentenza 7 febbraio 2008, la Corte d'appello di Bologna, pronunciandosi sull'appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Bologna in data 21 giugno 2004, ha confermato la revoca del versamento di L. 4.400.000.000 eseguito dalla società sul conto numero OMISSIS , non assistito da alcun affidamento, e che presentava un passivo - immediatamente esigibile, in mancanza di affidamento - di L. 8.300.000.000, pari al finanziamento contestualmente concesso dalla banca e interamente utilizzato dalla società per l'estinzione di altro precedente finanziamento di Dollari 6.400.000. La corte ha invece, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respinto la domanda dell'Amministrazione straordinaria della Filippo Fochi s.p.a. di revoca del versamento di L. 500.000.000 eseguito il 9/9/1994 sul conto numero OMISSIS , intestato alla società in bonis presso la Dresdner Bank AG, perché si trattava di giroconto con contemporanea annotazione a debito sul già menzionato conto non affidato - numero OMISSIS il versamento non rappresentava un incasso effettuato dall'istituto a decurtazione della propria posizione creditoria ma un semplice movimento contabile che lasciava inalterata la posizione debitoria complessiva della società nei confronti della banca, e non aveva avuto alcun effetto solutorio. Il giudice d'appello ha inoltre respinto i motivi di gravame della banca, concernenti la scientia decoctionis in capo alla stessa. 2. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre la banca per quattro motivi. L'amministrazione straordinaria resiste con controricorso e ricorso incidentale per un motivo, notificato il 16 marzo 2009. A esso la ricorrente principale resiste con controricorso. La Commerzbank AG, che nelle more del giudizio ha incorporato la Dresdner Bank AG, come da certificato notarile prodotto, e l'amministrazione straordinaria hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 3. La banca ha formulato quattro motivi di ricorso. Di essi, il primo è per violazione dell'articolo 67 legge fall., in relazione agli articolo 2697 e 2729 c.c Le presunzioni utilizzate dalla corte di merito per affermare la scientia decoctionis in capo ad essa sarebbero prive dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nella memoria si richiama anche la giurisprudenza in tema di necessaria pluralità degli elementi indiziari, ma la censura, in tali termini, è nuova e inammissibile. L'esposizione del motivo si conclude con il quesito di diritto, se la corte territoriale abbia errato nell'applicazione del combinato disposto delle disposizioni citate, perché i fatti indicati nella sentenza impugnata quali presunzioni da cui desumere la scientia decoctionis della banca sono in realtà privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge per assumere valore di prova. La ricorrente pone inoltre il quesito se siano violate le citate disposizioni ove gli elementi presuntivi presi in considerazione dalla sorte d'appello nella sentenza impugnata siano ritenuti gravi, precisi e concordanti pur contenendo - accanto ad elementi negativi sullo stato dell'azienda - anche elementi positivi sull'andamento della medesima e se quindi presunzioni che mancano di univocità possano comunque essere ritenute concordanti ai fini dell'articolo 2729 c.c 4. Il motivo è infondato. Nella sua esposizione, la ricorrente non censura, in realtà, la gravità precisione e concordanza degli elementi posti a fondamento della presunzione ciò che, in effetti, è incluso nel vaglio di legittimità della violazione o della falsa applicazione delle norme civilistiche in tema di presunzioni , ma intende allegare elementi di segno contrario a quelli - utilizzati dal giudice di merito - desumibili degli articoli di stampa pur nel riconoscimento che questi evidenziavano la difficoltà finanziaria della società , e cioè elementi positivi di bilancio con l'ammissione, peraltro, che questo conteneva anche elementi negativi . In altre parole, il mezzo d'impugnazione in esame tende a sottoporre al vaglio della corte di legittimità il materiale probatorio raccolto in corso di causa, ciò che dovrebbe dimostrare la non decisività degli elementi posti a fondamento della decisione. 5. Ai quesiti deve pertanto darsi risposta negativa, in base al principio di diritto, che nel vaglio di legittimità della violazione o della falsa applicazione delle norme in tema di requisiti delle presunzioni semplici è compresa la verifica dell'ordinaria connessione esistente tra elementi utilizzati per la presunzione e il fatto ignoto da provare, ma non anche la valutazione dell'incidenza di elementi di prova diversi da quelli considerati dal giudice del merito. 6. Gli altri motivi vertono tutti su vizi della motivazione. Ciascuno di essi espone, in premessa, i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume omessa, insufficiente e/o contraddittoria . Anche a voler trascurare che l'esposizione dei fatti , è piuttosto un indice degli argomenti trattati che non una sintesi del punto controverso, non rispondendo all'esigenza di circoscrivere puntualmente i limiti del motivo, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità secondo le indicazioni della giurisprudenza Cass. Sez. unumero 1 ottobre 2007 numero 20603 , è da rilevare che non solo i diversi vizi sono indicati cumulativamente, come se l'assenza, l'insufficienza e la contraddittorietà potessero ricorrere contestualmente nello stesso punto della motivazione, ma neppure il seguito dell'esposizione si preoccupa di chiarire quali punti sarebbero affetti dall'uno o dall'altro di tali vizi, e per quale ragione, come se la ricorrenza nei singoli casi dell'uno o dell'altro vizio fosse affidato alla discrezione dell'organo giudicante, chiamato a integrare le ragioni del ricorrente. 7. L'esposizione delle censure si traduce, in realtà in una discussione sul valore di questo o quell'elemento utilizzato dal giudice o prospettato dalla parte, e, quando non vertono apertamente sul merito, mostrano di ignorare la tradizionale consolidata giurisprudenza di questa corte, per la quale il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex articolo 360 numero 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione Cass. Sez. unumero 11 giugno 1998 numero 5802. Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento. 8. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, per violazione o falsa applicazione dell'articolo 67, comma secondo legge fall., nel testo previgente, si formula il quesito di diritto, se costituisca violazione e falsa applicazione dell'articolo 67 comma secondo legge fallimentare previgente, negare la natura solutoria e la conseguente revocabilità di un versamento di 500.000.000 effettuato mediante giroconto dal conto corrente OMISSIS , privo di affidamento, al conto OMISSIS privo di affidamento e scoperto di L. 526.858.950, conti entrambi intestati alla medesima società e in essere presso la medesima banca. 9. Il motivo mostra di non aver colto esattamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di merito, con un accertamento in fatto, svolto in modo argomentato e non fatto neppure oggetto di censura dall'amministrazione straordinaria, è giunto alla conclusione che il conto corrente, dal quale era stato prelevato il denaro utilizzato per il versamento oggetto di revocazione, era passivo e privo di affidamento, sicché il saldo negativo di quel conto era immediatamente esigibile dalla banca il trasferimento della somma su altro conto in realtà l'annotazione a debito della somma corrispondente all'accredito su altro conto , che presentava le medesime caratteristiche, non aveva prodotto alcun modificazione nei rapporti dare avere tra banca e correntista, e non aveva in alcun modo ridotto l'esposizione debitoria della società nei confronti della banca. Si tratta di una motivazione in fatto, esente da vizi logici o giuridici, che non è stata adeguatamente censurata. 10. Il motivo deve essere pertanto respinto in base al principio di diritto che non è revocabile un versamento in conto corrente bancario scoperto eseguito dalla società, poi fallita, con contestuale annotazione a debito della stessa somma su altro conto corrente bancario, esso stesso scoperto, intrattenuto con la medesima banca. 11. Stante la reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimità.