L’ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi di cui all’articolo 1, legge numero 1369/1960 impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante , sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un’autonoma organizzazione.
Lo ha confermato la Corte di Cassazione – sezione Lavoro - con la sentenza numero 7820, depositata il 28 marzo 2013. Individuati i presupposti dell’appalto di manodopera . La pronuncia in commento, uniformandosi ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadisce che la nozione di appalto di manodopera, vietato dalla legge numero 1369/1960 – applicabile, ratione temporis , ai rapporti di lavoro anteriori al d.lgs. 276/2003 – va ricavata, in mancanza di una definizione normativa, tenendo conto, tra l’altro, delle previsioni della stessa legge numero 1369/1960 concernenti l’appalto lecito di opere e servizi nell’interno dell’azienda con organizzazione e gestione propria dell’appaltatore. Ne consegue che l’appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi di cui all’articolo 1, legge numero 1369/1960 impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante , sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un’autonoma organizzazione, da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli, in particolare nel caso di attività esplicitate all’interno dell’azienda appaltante cfr. Cass. numero 5087/1998 . L’appaltatore si occupa della mera gestione amministrativa del rapporto di lavoro l’interposizione è vietata. Sulla base di questi presupposti, la Suprema Corte conferma il consolidato orientamento secondo cui, con riferimento agli appalti c.d. endoaziendali – caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente – il divieto di cui alla legge numero 1369/1960 opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo, in capo all’appaltatore-datore di lavoro, meri compiti di gestione amministrativa del rapporto quali retribuzione, pianificazione delle ferie, ecc. , ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo cfr., ex plurimis, Cass. numero 18922/2012, numero 19920/2011, e numero 7898/2011 . In questi casi, il rapporto intercorso formalmente tra il lavoratore e la società appaltatrice deve considerarsi, ex articolo 1, l. numero 1369/1960, come intercorrente tra il lavoratore e la società appaltante. Chiarito il concetto di «autonoma organizzazione». La pronuncia in commento, infine, ritorna sulla nozione di autonoma organizzazione, affermando la regola generale secondo cui, affinché sussista autonomia organizzativa ed imprenditoriale, occorre che l’attività affidata all’appaltatore sia supportata da mezzi e capitali di quest’ultimo. Qualora, invece, l’appaltatore utilizzi mezzi e strumenti di lavoro del committente, il giudice di merito deve comunque accertare la natura e la modalità di tale conferimento, in quanto, ove l’appaltatore impieghi – sia pure dietro corrispettivo – capitale, macchine o attrezzature dell’appaltante, opera la presunzione di cui all’articolo 1, l. numero 1369/1960.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 dicembre 2012 - 28 marzo 2013, numero 7820 Presidente Miani Canevari – Relatore Pagetta Svolgimento del processo D L. , premesso di avere lavorato alle dipendenze di Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. dalla quale era stato licenziato e collocato in mobilità il 20 luglio 1993 in base alla procedura avviata ai sensi della legge numero 223 del 1991 conclusasi con accordo sindacale in pari data che sulla base di tale accordo era stato riassunto con contratto a termine, in seguito divenuto a tempo indeterminato, da Progema S.r.l. società alla quale erano stati dati in appalto i servizi esternalizzati da Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. di avere, in data 21 ottobre 1993, sottoscritto in sede sindacale una conciliazione con l'originaria datrice nella quale aveva dichiarato di rinunciare alla richiesta di reintegra nel posto di lavoro e ad ogni domanda di natura retributiva che Progema S.r.l. aveva ceduto tutte le proprie attività nonché la titolarità dei singoli rapporti di lavoro alla Astrim Service S.p.A, ha adito il giudice del lavoro chiedendo a accertarsi la nullità dei contratti di appalto intercorsi tra Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., Progema S.r.l. e Astrim Service S.p.A b accertarsi la violazione del divieto di interposizione ed intermediazione di mano d'opera ai sensi dell'articolo 1 L. numero 1369 del 1960 con riferimento al rapporto instaurato dapprima con Progema S.r.l. e in seguito con Astrim Service S.p.A. c accertarsi la esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società Ericsson Telecomunicazioni d accertarsi la nullità del verbale di conciliazione in sede sindacale del 21 ottobre 1993 e condannarsi la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. alla reintegrazione nell'originario posto di lavoro con il concreto ripristino della funzionalità del rapporto. Il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso sul rilievo dell'intervenuto accordo conciliativo, non impugnato dal lavoratore. La Corte di appello di Roma, pronunziando sull'appello del lavoratore ha così statuito accoglie il motivo di appello concernente la ritenuta inammissibilità della domanda proposta per quanto riferita sia al rapporto che alle vicende instaurate successivamente alla conciliazione in sede sindacale e respinge i motivi di appello concernenti il merito . I giudici di appello hanno ritenuto che l'effetto preclusivo della conciliazione intervenuta tra il L. e la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., in quanto concernente esclusivamente il rapporto pregresso tra queste parti, non si estendeva ai successivi e futuri rapporti di lavoro, instaurati dal L. dapprima con la società Progema S.r.l. e poi con Astrim Service S.p.A. la domanda intesa a far valere la illecita interposizione di mano d'opera in violazione dell'articolo 1, comma 3 della l. numero 1369 del 1960, risultava, pertanto, ammissibile. Essa è tuttavia stata ritenuta infondata nel merito sulla base dei seguenti rilievi in caso di imprese di servizi l'opera oggetto di appalto non richiede per il suo compimento l'uso notevole di attrezzature o macchinali ma può essere realizzata anche con l'ausilio di mezzi modesti di talché, ai fini della verifica della illecita interposizione, occorre avere riguardo alla esistenza o meno in capo all'impresa datrice di lavoro di un'autonoma struttura organizzativa che nell'appalto illecito viene fornita dalla committente e all'esercizio o meno di un concreto potere direttivo da parte del committente nella gestione del personale dell'impresa appaltatrice con riferimento alle imprese di semplici servizi, l'autonoma e reale struttura di impresa deve essere misurata piuttosto sulla base delle conoscenze, delle capacità tecnologiche e della organizzazione del lavoro che consentono a tali imprese di fornire autonomamente il servizio di impresa e non anche sulla base dei mezzi materiali disponibili e/o utilizzati. Nel caso di specie era emerso che vi era stato regolare contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di servizi alla società Ericsson con impiego della propria struttura e organizzazione da parte delle imprese appaltatoci le quali possedevano una propria articolata organizzazione di impresa il ricorrente, passato alle dipendenze di Progema s.r.l. e poi a quelle di Astrim Service S.p.A., era stato retribuito, per i periodi di riferimento, da queste società le quali avevano gestito il rapporto di lavoro a nulla rilevava l'utilizzazione di materiali o strumenti già della Ericsson atteso che i detti materiali e strumenti erano stati oggetto di cessione alle imprese appaltatrici il coordinamento della Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. già Ericsson Fatme s.p.a. e Astrim service s.r.l. era legittimo ed insufficiente a concretare la fattispecie contemplata dall'articolo 1 L. numero 1369 del 1960. Le circostanze che l'appellante aveva chiesto di provare non erano idonee ad un positivo accoglimento della domanda. In particolare, la circostanza che la Ericsson impartiva compiti e direttive risultava connaturata all'attività di un'impresa committente e non configurava una vera e propria gestione del rapporto parimenti irrilevante risultava l'utilizzazione del materiale e delle attrezzature della società committente avendo lo stesso appellante allegato che si trattava di materiali e attrezzature ceduti dalla Ericsson alla Progema s.r.l. e da questa alla Astrim Service s.r.l. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il L. sulla base di due motivi di ricorso. Hanno resistito con controricorso la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. e la Astrim Service S.p.A. già Astrim Service s.r.l. . Quest'ultima ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso per cassazione per essere la relativa notifica stata effettuata presso il procuratore domiciliatario di primo grado e non presso la sede legale della società, contumace nel giudizio di appello. La Progema s.r.l. in liquidazione non ha svolto attività difensiva. Le intimate Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. e Astrim. Service S.p.a. hanno entrambe depositato memoria. Motivi della decisione Va disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza giuridica della notificazione formulata dalla Astrim Service S.p.a La tesi della società Astrim è ancorata a un orientamento di questa Corte Cass. numero 3089 del 2005, ss.uu. numero 9539 del 1996 , superato da altro indirizzo, al quale si ritiene di dare continuità, secondo il quale la notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, Cass. ord. ss.uu. 10817 del 2008 .In base ai principi generali, pertanto, il vizio di notifica risulta sanato con effetto ex tunc per raggiungimento dello scopo, dalla costituzione in giudizio della società intimata tra le altre v. Cass. 15190 del 2005, numero 908 del 2005 . Nel merito si osserva quanto segue. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell'articolo 360 comma primo nnumero 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciare sulla domanda di accertamento di nullità dei provvedimenti di messa in mobilità nonché del contratto di appalto tra Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. e Progema S.r.l. e dei successivi verbali di conciliazione individuale del 21 ottobre 1993, per essere gli stessi stati stipulati in frode alla legge numero 223 del 1991 al fine illecito di fruire degli sgravi contributivi di cui all'articolo 8 L. cit. in subordine deduce, ai sensi dell'articolo 360 comma primo numero 5 cod. proc. civ. il vizio assoluto di motivazione su un punto decisivo della controversia rappresentato dalla illegittimità delle procedure di mobilità asseritamente avviate in frode alla legge e degli atti alle stesse consequenziali. Assume parte ricorrente che la Corte di Appello ha esaminato unicamente la domanda di accertamento della violazione del divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro, che riguardava la vicenda a valle della complessiva operazione di esternalizzazione realizzata dalla Ericsson mediante il licenziamento collettivo dei lavoratori esternalizzati per cessazione di attività e la loro immediata riassunzione a termine da parte delle società cessionarie delle attività in questione. Ha invece trascurato del tutto di esaminare la domanda con la quale era stata dedotta la illegittimità della fase a monte dell'operazione, per essere la procedura di collocazione in mobilità stata preordinata, in frode alla legge, a consentire l'indebita fruizione degli sgravi contributivi per effetto della nuova assunzione dei lavoratori collocati in mobilità il 30 luglio 1993 e riassunti a termine il 26 agosto 1993. Evidenzia ancora parte ricorrente che sulla deduzione di frode alla legge si fondavano sia la domanda di accertamento della nullità dei contratti di appalto stipulati tra la soc. Ericsson, la s.r.l. Progema e la soc. Astrim, sia la domanda di accertamento della nullità del verbale di conciliazione sindacale in data 21.10.1993. La domanda di condanna della società Ericsson alla reintegrazione nel posto di lavoro era anch'essa consequenziale alla deduzione di frode alle legge numero 223 del 1991, idonea ad inficiare radicalmente la procedura di mobilità e gli atti conseguenti. Su tali autonome domande la Corte territoriale aveva omesso di pronunziare in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in subordine parte ricorrente i deduce il vizio assoluto di motivazione sugli elementi in relazione ai quali era stata prospettata la denunziata frode alla legge numero 223 del 1992. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce, ai sensi dell'articolo 360 comma primo numero 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, L. numero 1369 del 1960 in relazione agli articolo 421 cod. proc. civ. e articolo 2697 cod. civ. nonché, ai sensi dell'articolo 360 comma primo numero 5 cod. proc. civ., la insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti decisivi della controversia. In particolare si censurano gli argomenti in base ai quali la Corte territoriale è pervenuta all'affermazione della insussistenza della illecita interposizione. Tali la stipulazione di un regolare contratto di appalto in assenza di ogni indagine sulle sue effettive modalità di esecuzione , la esistenza di un'articolata organizzazione di impresa delle società appaltatoci circostanza che si sostiene ricavata unicamente dalla documentazione di parte relativa, peraltro, alla sola Astrim, senza alcuna concreta verifica , il pagamento della retribuzione da parte delle società appaltatoci - datori di lavoro circostanza della quale si assume la irrilevanza atteso che essa è tipica della interposizione illecita nella quale è l'interposto a risultare formalmente come parte datoriale . Viene inoltre censurato l'argomento fondato sulla la organizzazione e gestione del rapporto di lavoro del L. in capo alle società appaltatoci evidenziandosi che la sentenza non indica gli elementi posti a fondamento di tale convinzione. Si contesta inoltre la ritenuta irrilevanza dell'assoggettamento gerarchico del personale alla ex datrice di lavoro Ericsson, nonché della utilizzazione di strumenti o materiali di proprietà della Ericsson in quanto da questa ceduti. Con riguardo a quest'ultimo profilo parte ricorrente sottolinea di avere in ricorso espressamente allegato che tali attrezzature e materiali erano rimaste in proprietà della Ericsson articolando prova orale sul punto. Censura quindi la decisione per la mancata ammissione della prova articolata su detta circostanza nonché sulle ulteriori destinate, in tesi, a provare la esistenza della illecita intermediazione. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Si premette che la sentenza impugnata non contiene alcuna espressa statuizione in ordine alle domande di nullità dei contratti di appalto tra Ericsson e Progema s.r.l. e tra Ericsson e Astrim Service s.p.a. e del verbale di conciliazione in sede sindacale del 21 ottobre 1993. La motivazione contiene il seguente passo Ed invero non può non astrattamente condividersi in questa sede la prospettazione suggerita dall'originario ricorrente ed attuale appellante in ordine al lamentato difetto di un effetto preclusivo in capo al negozio di transazione avente ad oggetto un pregresso rapporto di lavoro, rispetto un successivo rapporto sorto in epoca successiva e le collegate complessive vicende sviluppatesi conseguentemente e successivamente rispetto quell'accordo transattivo medesimo. In via puramente ipotetica, infatti, nulla osta a tale ricostruzione della vicenda in contestazione, anche se però sta di fatto che l'intervenuta conciliazione in sede sindacale 21 ottobre 1993, complessivamente e compiutamente apprezzata, viene nel caso di specie ad esplicare una particolare efficacia preclusiva, secondo le ragioni e le considerazioni che di seguito vengono sviluppate, pur risultando sempre possibile dar conto del fatto che nel concreto atteggiarsi i diversi rapporti lavorativi, quelli scambiati con PROGEMA s.r.l. prima e con ASTRIM SERVICE S.p.A. poi, si siano risolti in rapporti esclusivamente fittizi . Dopo aver rilevato l'assenza di valide allegazioni a sostegno della tesi dell'interposizione fittizia, la Corte territoriale, osserva che con la conciliazione del 21 ottobre 1993 . accordo volto a regolamentare transattivamente le controversie relative al rapporto di lavoro intercorso tra le parti ed in particolare l'impugnativa di licenziamento e la richiesta di risarcimento danni sia pure con l'obbligo assunto di rinunziare alla richiesta reintegra nel posto di lavoro e a ogni domanda di natura retributiva, accettando il licenziamento, concordando sulla data di risoluzione del rapporto indicata dalla società va riferito senza alcun dubbio, in modo certo ed esclusivo, al pregresso rapporto di lavoro intrattenuto dal lavoratore con l'originaria impresa datrice di lavoro Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. e non già ai futuri successivi rapporti di lavoro poi instaurati con le imprese Progema S.r.l. e Astrim Service S.p. A. poi. Che in questi sensi debba essere inteso il riferimento alla situazione di fatto oggetto di regolazione, invero è certo non solo per il portato testuale, letterale e documentale dell'atto di conciliazione in esame, ma anche perché altrimenti l'atto transattivo stesso, qualora lo stesso avesse avuto ad oggetto diritti futuri, sarebbe risultato affetto da radicale nullità . La successiva motivazione svolge considerazioni relative alla procedura di mobilità ed all'Accordo sindacale 28 luglio 1993, concluso in esito alle consultazioni avvenute nell'ambito della richiamata procedura di mobilità. Di tale Accordo viene esaminato il contenuto con particolare riferimento alla previsione di dismissione da parte di Ericsson di taluni servizi non strategici che sarebbero stati appaltati a imprese disponibili ad assumere l'originario personale già addetto a tali servizi e con particolare riferimento altresì alla previsione di una conciliazione in sede sindacale comportante per la società la erogazione di una una tantum e per i singoli lavoratori interessati dalla mobilità la sottoscrizione di un verbale conciliativo con accettazione del licenziamento e rinuncia ad ogni pretesa e diritto nei confronti della datrice di lavoro. Rilevano i giudici di appello che il verbale di conciliazione individuale sottoscritto dal L. si inseriva nel più ampio contesto delle intese intercorse tra Ericsson e le organizzazioni sindacali di categoria, intese finalizzate alla salvaguardia dei livelli occupazionali, dovendosi escludere con riferimento all'assunzione dei lavoratori presso nuove imprese, evidentemente, anche per mezzo e con la garanzia delle organizzazioni sindacali , il carattere fittizio di dette imprese. La sentenza poi esamina il profilo attinente alla configurabilità della fattispecie vietata dalla L. numero 1369 del 1960, articolo 8, con riguardo alla fase successiva dell'attività lavorativa svolta per la Progema e poi per la Astrim. Tanto premesso si rileva che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia v. per tutte Cass. numero 10052 del 2006, numero 4317 del 2000 . Nella specie, le enunciazioni contenute nella sentenza impugnata consentono di ravvisare una statuizione implicita sui capi di domanda di cui si denuncia l'omesso esame, con l'affermazione dell'idoneità della transazione a precludere l'accertamento in ordine alla fondatezza delle pretese azionate,indipendentemente dai profili attinenti al successivo svolgimento dei rapporti di lavoro presso le società Progema e Astrim. Non ricorrono dunque gli estremi della prospettata violazione dell'articolo 112 c.p.c Né si ravvisa alcun difetto di motivazione in ordine alla ritenuta - sia pure per implicito - liceità della complessiva operazione a monte . Il convincimento espresso a riguardo dalla Corte territoriale si fonda sul rilievo che detta operazione era stata oggetto di negoziazione con le organizzazioni sindacali e mirava a salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali. In particolare i giudici di appello si sono soffermati sulla funzione di garanzia in ordine al carattere non fittizio delle imprese presso le quali erano previste le nuove assunzioni, costituito dalla presenza delle Organizzazioni sindacali e ciò con evidente riferimento al contenuto dell'Accordo del luglio 1993 ed all'obiettivo di salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori messi in mobilità. La valorizzazione della funzione di garanzia rappresentata dalla partecipazione all'operazione delle organizzazioni sindacali così come la sottolineatura che le ragioni dell'Accordo del luglio 1993, a base dell'accordo conciliativo individuale, risiedevano nella esigenza di tutela dell'occupazione dei lavoratori messi in mobilità rappresentano sicuramente un criterio congruo e logico al quale ancorare la esclusione della illiceità per frode alla legge sia della procedura di messa in mobilità sia degli atti successivi. Il primo motivo di ricorso va quindi respinto. Il secondo motivo merita,invece, accoglimento nei limiti qui precisati. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la nozione di appalto di manodopera o di mere prestazioni di lavoro, vietato dalla L. numero 1369 del 1960, articolo 1, in mancanza di una definizione normativa, va ricavata tenendo anche conto della previsione dell'articolo 3 della stessa legge concernente l'appalto lecito di opere e servizi nell'interno dell'azienda con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore ne consegue che l'ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato articolo 1 impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante , sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione d'impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione - da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli - in particolare nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio d'impresa relativo al servizio fornito Cass. 5087 del 1998 . Si è così precisato, con riferimento agli appalti c.d. endoaziendali - caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività, strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente - che il divieto di cui alla L. numero 1369 del 1960, articolo 1, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione , ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo v. tra le altre Cass. 5 ottobre 2002 numero 14302 . Il giudice dell'appello, decidendo sulla questione della configurabilità della violazione della L. numero 1369 del 1960, articolo 1, in ordine alla utilizzazione da parte della società Progema e poi della società Astrim dei lavoratori collocati in mobilità dalla società Ericsson, non si è attenuto a criteri coerenti con le indicazioni del legislatore e con la relativa elaborazione giurisprudenziale. Se è infatti corretto il riferimento alla esistenza in capo alle società appaltatrici di un'autonoma struttura organizzativa, non altrettanto può dirsi in relazione agli ulteriori parametri considerati dalla sentenza impugnata ai fini della esclusione del ricorrere di un'ipotesi di appalto vietato di mano d'opera Invero, la esistenza di un regolare contratto di appalto e la circostanza che il lavoratore è stato retribuito dapprima dalla società Progema e quindi dalla Astrim che lo avevano assunto, costituiscono elementi meramente formali, che ricorrono in genere in ogni ipotesi di appalto e pertanto inidonei ad orientare nella indagine devoluta in ordine alla interposizione vietata. Per contro la Corte territoriale ha errato nell'escludere rilievo alla utilizzazione, nell'esecuzione dell'appalto di materiali ed attrezzature della Ericssonumero Tale esclusione è stata fondato su due considerazioni che nell'ambito di imprese non riconducibili al settore industriale storicamente inteso, l'autonoma e reale struttura di impresa deve essere misurata sulla base delle conoscenze e capacità tecnologiche dell'organizzazione del lavoro che consentono la autonoma fornitura del servizio appaltato piuttosto che sulla base dei mezzi e materiali disponibili che nel caso specifico era irrilevante la utilizzazione di strumenti o materiale già della Ericsson ma comunque ceduto alle imprese appaltatrici . Tali argomenti, rivelano, come sottolineato dalla parte ricorrente, una contraddizione nell'iter logico dei giudici di merito posto che da una parte viene ritenuta del tutto ininfluente la disponibilità di mezzi e materiali della committente e dall'altro si procede alla valutazione di tali elementi sia pure per pervenire alla conclusione della loro non decisività in concreto per essere i beni in oggetto comunque stati ceduti dalla Ericcsonumero In ogni caso la statuizione sul punto dei giudici di merito risulta affetta da errore di diritto. In primo luogo essa trascura la regola generale secondo la quale l'autonomia organizzativa ed imprenditoriale richiede che l'attività affidata sia supportata da mezzi e capitali dell'appaltatore. Trascura inoltre la presunzione stabilita dal comma 3 dell'articolo 1 L. numero 1369 del 1960 Sotto questo profilo, si deve poi osservare che il giudice dell'appello ha considerato inammissibile, tra le altre richieste istruttorie formulate dai lavoratori, quella relativa alla circostanza che gli stessi utilizzavano mezzi e strumenti di lavoro della società Ericsson , sul rilievo che gli stessi erano stati ceduti dalla medesime società alle imprese appaltarci. L'indagine da svolgere, nelle linee sopra indicate, richiedeva invece che venissero accertate la natura e le modalità di tale conferimento, in quanto la presunzione dell'articolo 1 della legge del 1960 opera - anche nell'ipotesi di appalto per esecuzione di opere o servizi - ove l'appaltatore impieghi, ancorché dietro corrispettivo, capitali, macchine o attrezzature dell'appaltante. Come accertato da questa Corte in fattispecie analoga . L'erronea applicazione dei criteri fissati dalla richiamata norma di legge ha determinato un difetto di indagine che si riflette sulla necessaria verifica dei contenuti della gestione d'impresa dei soggetti cui sono state affidate le attività in questione, verifica da riferire posto che la fattispecie vietata può essere realizzata anche con l'interposizione di soggetti che esercitino un'effettiva attività imprenditoriale alla reale organizzazione della prestazione in questione, in quanto finalizzata ad un risultato produttivo autonomo . A questo fine, risultano irrilevanti le considerazioni svolte nella sentenza impugnata in ordine sia alla articolata organizzazione di impresa delle società Progema e Astrim, sia al fatto che i lavoratori assunti fossero da queste regolarmente retribuiti . Cass. numero 16788 del 2006 . In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio della causa ad altro giudice che dovrà inoltre condurre, sulla base degli elementi acquisiti al giudizio, una nuova indagine al fine di stabilire, attenendosi ai principi di diritto richiamati la sussistenza della dedotta fattispecie di interposizione illecita. Il giudice di rinvio, designato nella stessa Corte di Appello di Roma in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo. Accoglie il secondo motivo nei sensi di cui in motivazione, e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.