Riconosciuta la dipendenza da causa di servizio del tumore allo stomaco che ha ucciso un sovrintendete della polizia penitenziaria lo stress psico-somatico che caratterizza questa professione è causa e/o concausa della neoplasia.
La sentenza del Tar Torino - sez. I - numero 284 dello scorso 6 marzo, come riportato dalla stampa sia locale che nazionale, per la prima volta accerta la connessione tra il lavoro usurante del poliziotto rectius della guardia penitenziaria e l’insorgere di patologie tumorali. Il caso. La vedova ed i figli di un sovrintendente capo della polizia penitenziaria, morto nel 2009 per un tumore allo stomaco, chiedevano l’accertamento della sua dipendenza dalla causa di servizio, impugnando «il giudizio espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio in data 3.12.2006» che lo aveva negato. È chiaro che l’accertamento è volto alla successiva richiesta di pensione privilegiata, riconosciuta alla vedova in reversibilità, nonché alla refusione degli indennizzi che sarebbero spettati al de cuius , come peraltro è stato anticipato ai media dal legale dei ricorrenti. Il Tar ha accolto la richiesta. Si può morire di stress? Sin dal 1982 era stato sottoposto a forte stress non solo dovuto al lavoro, ma anche, come ricostruito dal quotidiano La Stampa nell’editoriale del 9 marzo cronaca di Torino , dall’essere stato inserito tra gli obbiettivi delle Brigate Rosse. Per tali motivi «aveva sviluppato una ulcera duodenale, che aveva reso necessario un intervento di resezione gastrica con anastomosi gastro-digiunale con gastrite del moncone dipendente da causa di servizio». Ciò nonostante aveva ricoperto le medesime mansioni consumando pasti irregolari, fumando ed a causa dell’intervento aveva sviluppato «alterazioni post-operatorie della mucosa e della fisiologia gastro-intestinale». Nel 2006, perciò, gli veniva riconosciuta la causa di servizio e, una volta aggravatasi la malattia a causa del tumore, chiedeva l’aggravamento, ma la Commissione di verifica dava parere negativo, poiché non ha riconosciuto la dipendenza del tumore allo stomaco dalla causa di servizio. Le conclusioni del Tar. Pur ribadendo che l’ultima parola spetta al Comitato di verifica ha rilevato la contraddizione in termini della relazione del 2006 con cui era riconosciuta la causa di servizio per l’ulcera «i criteri tipografico e cronologico sono sufficientemente soddisfatti, quello dell’idoneità del mezzo e dell’efficienza lesiva in parte e possono aver avuto un ruolo di concausa nella induzione della forma tumorale che ha portato al decesso del Periziato. Pertanto l’esposizione lavorativa del sig. ha posto le premesse per l’induzione dell’ulcera duodenale, e la resezione gastro-duodenale ha posto le premesse di ordine concausale, insieme al fumo, per lo sviluppo della neoplasia, con sufficiente grado di plausibilità biologica e di probabilità scientifica». Non si capisce il motivo del diniego visto che allora non furono sollevate obiezioni a questa perizia, perciò il Tar ha accolto il ricorso ed ha accettato il suddetto nesso etiologico. È chiaro che il principio di diritto espresso da questa sentenza farà giurisprudenza e potrà essere applicato anche ad altri lavori usuranti.
TAR Torino, sez. I, sentenza 24 gennaio – 6 marzo 2013, numero 284 Presidente Balucani – Estensore Malanetto Fatto e diritto I ricorrenti, eredi del sovrintendente capo della Polizia penitenziaria Lo Regio Sebastiano, hanno adito l’intestato TAR chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia tumorale al corpo dello stomaco che ha attinto il de cuius nel 2005, provocandone la morte nel 2009. Le ricorrenti contestano il giudizio espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio in data 3.12.2006, deducendo che tale giudizio è afflitto da contrarietà e illogicità della motivazione, oltre che fondarsi su un travisamento di fatti. L’attività lavorativa e le vicende che possono aver negativamente colpito la vita professionale del sovrintendente capo di Polizia penitenziaria Lo Regio Sebastiano, esposte in ricorso, sono pacifiche in atti, non essendo in alcun modo state contestate dall’amministrazione resistente. E’ altresì pacifico e documentale che sin dal 1982 la commissione medica ospedaliera presso l’Ospedale Militare di Torino ebbe a riconoscere che il ricorrente aveva sviluppato una “ulcera duodenale”, che aveva reso necessario un “intervento di resezione gastrica con anastomosi gastro-digiunale con gastrite del moncone” dipendente da causa di servizio. L’amministrazione ha infatti riconosciuto che la malattia cronica ulcerosa contratta durante il periodo di servizio dal sig. Lo Regio era correlata all’attività lavorativa svolta ed allo stress psico-somatico che naturalmente la caratterizzava, ammettendone quindi la dipendenza da causa di servizio Inoltre, come risulta dal documento 11 prodotto dalla stessa amministrazione, in data 1 marzo 2006 il centro militare di medicina legale di Torino riconosceva, all’unanimità, la dipendenza da causa di servizio della patologia tumorale allo stomaco sviluppata dal sig. Lo Regio negli anni successivi. A fronte di siffatto quadro, il comitato di verifica per le cause di servizio ha invece escluso la dipendenza da causa di servizio della patologia, affermando l’insussistenza, nei precedenti di servizio del Lo Regio, di fattori potenzialmente idonei a dar luogo, a titolo di causa o concausa, a patologie neoplastiche. La richiesta di riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio veniva perciò negata. Rileva il collegio che sono pacifici i fatti, così come è pacifico che, sin dal 1982, il sig. Lo Regio è stato riconosciuto portatore di una patologia localizzata a livello gastrico e connessa con fattori ambientali da stress psico-fisico in sede lavorativa. Risulta poi documentalmente che il centro militare di medicina legale di Torino ha riconosciuto all’unanimità una origine lavorativa anche della patologia neoplastica sviluppata nel tempo dal Lo Regio e oggi in contestazione. In tale contesto, se pure il giudizio finale di ascrivibilità al servizio della patologia sviluppata spetta all’apposito Comitato di Verifica, ritiene il collegio che il ricorrente abbia offerto elementi di prova sufficienti a dare ingresso ad un giudizio medico-legale di causalità o con causalità in relazione alla patologia mortale da ultimo denunciata. Il verificatore incaricato, dopo ampia disamina della documentazione medica, degli atti, delle vicende che hanno coinvolto la vita del Lo Regio e della pertinente bibliografia ha concluso quanto segue. Innanzitutto è pacifico che il Lo Regio ha sviluppato, a causa del contesto lavorativo, un’ulcera duodenale che ha reso necessario un intervento chirurgico di resezione con anastomosi gastro-intestinale inoltre, dopo l’intervento, ha mantenuto la stessa attività lavorativa caratterizzata da stress, consumo di pasti irregolari ed abitudine al fumo di sigaretta cui si sono sommate le alterazioni post-operatorie della mucosa e della fisiologia gastro-intestinale. Ha conclusi il verificatore che, in definitiva, “i criteri tipografico e cronologico sono sufficientemente soddisfatti, quello dell’idoneità del mezzo e dell’efficienza lesiva in parte e possono aver avuto un ruolo di concausa nella induzione della forma tumorale che ha portato al decesso del Periziato. Pertanto l’esposizione lavorativa del sig. Lo Regio ha posto le premesse per l’induzione dell’ulcera duodenale, e la resezione gastro-duodenale ha posto le premesse di ordine concausale, insieme al fumo, per lo sviluppo della neoplasia , con sufficiente grado di plausibilità biologica e di probabilità scientifica”. Il verificatore ha dato atto di aver trasmesso l’elaborato peritale alle parti, senza che parte convenuta facesse pervenire alcun tipo di osservazione. Il giudizio medico-legale è esaustivo e tiene correttamente conto del criterio eziologico della con-causalità per altro su di esso non è stata formulata, come detto, alcun tipo di obiezione od osservazione. La domanda deve dunque trovare accoglimento. Le spese di lite e quelle di verificazione sono poste a carico di parte resistente soccombente. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accerta la dipendenza da causa di servizio della patologia che ha portato al decesso del sig. Lo Regio Sebastiano condanna parte resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, complessivamente liquidate in € 2000,00 oltre IVA e CPA pone le spese di verificazione, liquidate con separato provvedimento, a carico di parte resistente Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.