L’INPS, con il messaggio 6 marzo 2013, numero 3981, ha programmato l’invio delle diffide per il mancato versamento dei contributi alla gestione separata.
Gli atti di accertamento, inviati tramite Emens, saranno a carico di società e persone fisiche che, in qualità di committenti, non hanno versato, in tutto o in parte, le ritenute a carico dei collaboratori. La finalità, precisa l’INPS, «è quella di scoraggiare il mancato versamento delle ritenute operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazione coordinata e continuativa, prevedendo per il reato di omesso versamento le stesse conseguenze penali previste per il lavoro subordinato». Destinatari della disciplina ed esclusi I destinatari della nuova disciplina, infatti, sono i committenti persone fisiche e/o i loro rappresentanti legali, i quali si avvalgono delle prestazioni di lavoratori il cui reddito è assimilato a quello da lavoro dipendente. Si tratta, quindi, di «rapporti quali l’ufficio di amministratore, sindaco e revisore di società, enti e associazioni, della partecipazione a collegi e commissioni e di collaborazione coordinata e continuativa, svolta anche nella modalità a progetto». Restano esclusi, invece, tutti i soggetti che, pur obbligati alla gestione separata, non sono elencati nella norma fiscale associati in partecipazione con apporto di solo lavoro art.43 d.l. 269/03 convertito in Legge numero 326/03 o i titolari di borse di studio per dottorato di ricerca art.51, comma 6 legge numero 49/97 . La diffida deve avere determinate caratteristiche La nuova diffida è composta - da un testo fisso, nel quale sono precisate le norme di riferimento e il contenuto della diffida - da un prospetto delle inadempienze sia per i lavorator dipendenti che per i collaboratori iscritti alla gestione separata e suddivise per mese - dalle istruzioni di versamento distinte con le modalità per la contribuzione dovuta per i dipendenti e quella per gli iscritti alla Gestione separata. Per quanto riguarda la modalità di versamento, nel caso in cui l’importo dovuto è in fase amministrativa si deve utilizzare l’F24, altrimenti, nel caso in cui sia stato emesso avviso di addebito o cartella di pagamento, il versamento deve essere effettuato presso l’Agente della Riscossione. e verrà inviata entro il 15 aprile. Le attività di invio delle diffide, conclude l’INPS, dovranno essere completate entro il prossimo 15 aprile.
INPS, messaggio 6 marzo 2013, numero 3981 Gestione Separata -Rilascio procedura automatizzata degli illeciti penali ex articolo 2 legge 638/83 per i committenti tenuti al versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi erogati ai lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, numero 335. -Modifica e unificazione del testo della diffida da notificare alle aziende con dipendenti subordinati e parasubordinati. La circolare numero 72 del 4 maggio 2011 ha illustrato quanto disciplinato dall’articolo 39 della legge 183/2010, che ha esteso ai committenti della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge numero 335/95 l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 2 commi 1-bis, 1-ter, 1-quater del decreto legge numero 463/83, convertito con modificazioni dalla legge numero 638/83. La finalità è quella di scoraggiare il mancato versamento delle ritenute operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazione coordinata e continuativa, prevedendo per il reato di omesso versamento le stesse conseguenze penali previste per il lavoro subordinato. Tale ultima finalità assume importante rilevanza se si tiene conto che per i soggetti non opera l’automaticità delle prestazioni, con il conseguente mancato accredito della contribuzione previdenziale e la mancata percezione della prestazione pensionistica o a sostegno del reddito. I destinatari della normativa sono i committenti, persone fisiche o i loro rappresentanti legali, che si avvalgono delle prestazioni dei lavoratori il cui reddito è disciplinato dalla lettera c bis dell’articolo 50, comma 1, del TUIR DPR 917/86 - reddito assimilato a quello da lavoro dipendente . Si tratta, quindi, di rapporti quali l’ufficio di amministratore, sindaco e revisore di società, enti e associazioni, della partecipazione a collegi e commissioni e di collaborazione coordinata e continuativa, svolta anche nella modalità a progetto. Dalla lettura della norma restano pertanto esclusi tutte quelle tipologie di soggetti che, pur obbligati alla gestione separata, non sono elencati nella norma fiscale, quali ad esempio gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro così come disciplinato dall’articolo 43 D.L. 269/03 convertito in Legge numero 326/03 o i titolari di borse di studio per dottorato di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6 della legge numero 49/97. Al fine della corretta applicazione di quanto previsto dall’articolo 39, così come comunicato nel messaggio numero 18464 del 12 novembre 2012, in occasione del rilascio della nuova procedura reingegnerizzata, è stato necessario modificare le funzionalità dell’abbinamento, che prevedeva solo i casi di contributo versato uguale o eccedente al contributo dovuto, introducendo la possibilità, nel caso in cui il committente ha versato un contributo in misura inferiore a quanto dovuto, di una elaborazione automatica che effettua l’abbinamento in modo parziale e proporzionale tra la contribuzione totale dovuta e il singolo contributo di ciascun lavoratore presente nel periodo di competenza elaborato. Pertanto la procedura svolge, in modalità centralizzata e automatica, le seguenti operazioni - individuazione del contributo totale, inteso come la somma dei contributi dovuti da tutti i collaboratori e relativi al singolo periodo di competenza del flusso e-mens - individuazione del contributo dovuto da ogni singolo beneficiario interessato dal flusso emens - individuazione delle quote a carico di ogni singolo beneficiario, distinto per ogni tipo di rapporto denunciato. Si ricorda che lo stesso committente potrebbe avere attivi sia rapporti di collaborazione a progetto, sia rapporti autonomi occasionali che rapporti in associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. Per quest’ultima tipologia la ritenuta a carico prevista per l’associato è pari al 45% del contributo dovuto contro l’1/3 per un collaboratore a progetto - individuazione dei soggetti per i quali si può concretizzare illecito penale, così come previsto dal dettato normativo - esclusione nel caso di Amministratore con tipo rapporto 1 A e 1 E. Le denunce dei compensi relative a questi tipi rapporti saranno elaborate successivamente. Le denunce così elaborate sono trasferite alla procedura attivabile in ambiente Intranet & gt soggetto contribuente & gt Illeciti Penali - Diffide ex articolo 2 L.638/83. Tale procedura, fino ad oggi operativa per le aziende con dipendenti è stata implementata al fine di elaborare, nel caso di presenza d’inadempienze sia per i lavoratori dipendenti che per quelli parasubordinati, un’unica diffida da notificare al datore di lavoro persona fisica o al rappresentante legale dell’azienda responsabile nel periodo oggetto della diffida stessa. La nuova diffida è composta - da un testo fisso, nel quale sono precisate le norme di riferimento e il contenuto della diffida - da un prospetto delle inadempienze sia per i lavorator dipendenti che per i collaboratori iscritti alla gestione separata e suddivise per mese - dalle istruzioni di versamento distinte con le modalità per la contribuzione dovuta per i dipendenti e quella per gli iscritti alla Gestione separata. Nel prospetto inadempienze in diffida la modalità di versamento è esplicitata con F24 nel caso in cui l’importo dovuto è in fase amministrativa e presso AdR nel caso in cui sia stato emesso avviso di addebito o cartella di pagamento. Individuazione del legale rappresentante. L’individuazione del soggetto responsabile dell’illecito è un’attività alla quale gli operatori devono porre massima attenzione. Premesso che la diffida deve essere inviata al legale rappresentante, esattamente individuato, in quanto penalmente responsabile, per quanto riguarda le denunce della gestione separata occorre verificare che il soggetto non abbia inviato le denunce del proprio compenso indicando un tipo rapporto diverso da 1 E/1 A. Nel caso occorre verificare se l’eventuale versamento effettuato in misura inferiore alle ritenute previdenziali non sia stato ripartito anche sulla posizione dello stesso. In questa eventualità gli operatori dovranno sospendere l’invio della diffida. Versamenti. Tutti i versamenti presenti in PB, con causale tributo CXX o C10 sono automaticamente abbinati - anche in modo parziale - dalla procedura mentre i versamenti effettuati presso gli Agenti della riscossione con causale 8235 sono intercettati dalla procedura di Illecito Penale, abbinati ed evidenziati nella funzione Gestione separata della diffida. Nel caso di differenza ancora a debito la diffida ne evidenzierà la quota restante. Nel caso di presenza di versamento con causale COC le diffide non sono state elaborate. Si ricorda inoltre che l’invio della diffida, con raccomandata A.R., è preliminare alla notifica della denuncia all’Autorità giudiziaria nel caso in cui il pagamento non sia effettuato nei termini previsti dalla norma. Gli operatori abilitati all’accesso della procedura sono quelli in carico all’area Accertamento e gestione del credito. Ciascun utente, per poter accedere all’applicazione Illeciti Penali, dovrà essere preventivamente profilato sul sistema IAM/IDM, accessibile dall’url https //idm.web.inps/idm/ da parte del proprio direttore di sede o suo delegato. Le attività di invio delle diffide dovranno essere completate entro il 15 aprile p.v. Con successivo messaggio saranno illustrate le attività da seguire dopo la notifica della diffida e l’emissione della denuncia. Allegato omissis