Inammissibile la prova per testi promossa da una parte del negozio simulato se manca un principio di prova per iscritto

Ai sensi dell’articolo 1417 c.c., la prova per testi della simulazione è ammissibile senza limiti se la domanda è proposta dai creditori o da terzi, mentre, se proposta da una delle parti, non è ammissibile qualora sia diretta a dimostrare un contenuto diverso da quello risultante dal contratto simulato, redatto per iscritto.

La prova testimoniale è peraltro ammissibile in presenza di un documento che può costituire principio di prova per iscritto articolo 2724, numero 1, c.c. , sì da consentire l’ammissione della prova testimoniale per accertare, tra le parti, la simulazione assoluta articolo 1417 c.c. di un contratto con forma scritta ad substantiam articolo 1350 c.c. tale documento, peraltro, deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo e non è necessario un preciso riferimento al fatto controverso, ma l’esistenza di un nesso logico tra lo scritto e il fatto stesso, da cui scaturisca la verosimiglianza del secondo. Con la sentenza numero 3973 del 18 febbraio 2013, la Corte di Cassazione ritorna su alcuni principi, già espressi nella pregressa giurisprudenza di legittimità, in ordine ai limiti che la legge prevede per la prova della simulazione, con particolare riferimento a quelli testimoniali. Il caso. La vicenda decisa dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento prende spunto da un’azione giudiziaria avviata per l’accertamento della simulazione assoluta di un negozio di compravendita immobiliare che, nella prospettazione dell’attrice in primo grado, era stato attuato al solo fine di far uscire il bene dal patrimonio dell’attrice stessa onde sottrarlo all’azione esecutiva dei propri creditori. La domanda viene rigettata in primo e secondo grado in quanto non risulta fornito adeguato riscontro probatorio, posto che, da un lato, la legge non consente che la simulazione sia provata per testi quando la relativa azione è avviata da una delle parti del negozio asseritamente simulato dall’altro, non viene prodotta in giudizio la controdichiarazione sottoscritta dall’acquirente nella quale verrebbe esplicitata la natura simulata del negozio stesso. Il ricorso, rigettato dal S.C., era incentrato sul possibile riesame dell’ordinanza emessa in primo grado, e confermata in appello, con la quale si escludeva la prova testimoniale, in virtù dei limiti sopra riferiti. La simulazione del contratto apparenza contro realtà. In linea di principio, per simulazione si intende la particolare situazione giuridica per la quale, davanti ad negozio stipulato tra le parti, si cela un assetto di interessi diverso da quello che, appunto, appare all’esterno. La simulazione si dice relativa quando cade sulla natura del contratto faccio una compravendita ma in realtà è simulata e le parti vogliono concludere una donazione oppure assoluta, che si ha quando le parti, al di là dell’assetto negoziale che risulta, non vogliono in alcun modo modificare l’assetto giuridico tra loro esistente. La simulazione, naturalmente, presuppone un accordo tra le parti con il quale si crea la situazione apparente in contrasto con quella voluta dai contranti la controscrittura, che viene generalmente considerata una mera dichiarazione di scienza, ha invece la funzione di prova e ricognitiva dell’accordo simulatorio. La prova della simulazione quando è possibile con i testimoni. Ai sensi dell’articolo 1417 c.c., la prova per testi della simulazione è ammissibile senza limiti se la domanda è proposta dai creditori o da terzi, mentre, se proposta da una delle parti, non è ammissibile qualora sia diretta a dimostrare un contenuto diverso da quello risultante dal contratto simulato, redatto per iscritto. In un caso, la Cassazione aveva rigettato la domanda di simulazione del contratto di compravendita redatto per atto pubblico, in quanto era stata proposta dalle parti del negozio simulato verso il coniuge di una delle parti, terzo rispetto al negozio simulato, sicché la stessa non può essere provata per testi. I limiti alla prova della simulazione come e perché. In materia di simulazione, i limiti all’ammissibilità della prova per presunzioni semplici stabiliti dall’articolo 1417 c.c. e, più in generale, dagli articolo 2721 e 2722 c.c. sono diretti alla tutela esclusiva degli interessi privati e non della legge, derivando dal concreto atteggiarsi dei rapporti tra le parti e dalla loro possibilità di procurarsi la prova della simulazione attraverso le c.d. controdichiarazioni contenenti l’intesa simulatoria conseguentemente, detti limiti sono sottratti al rilievo d’ufficio da parte del giudice. Nel caso di specie, peraltro, non era stata prodotta la controdichiarazione ma soltanto la dichiarazione di un terzo – la suocera – e né la stessa può essere utilizzata per superare il limite di cui all’articolo 2724 c.c., in quanto ciò potrebbe aversi solo la dichiarazione, o l’analoga documento scritto, di provenienza dalla parte contro la quale è intentata l’azione di simulazione. La prova per testi quando è possibile se proposta da una delle parti. Ai sensi dell’articolo 2724 c.c., anche qualora opera il divieto di cui all’articolo 1417 c.c. sui limiti della prova testimoniale se proposta da una delle parti, la prova è invece ammessa a quando vi è un principio di prova per iscritto, se proveniente dalla persona contro la quale la simulazione è proposta b se il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi tali prova scritta c quando il contraente ha, senza sua colpa, perso il documento scritto che gli forniva la prova della simulazione. La prova della simulazione sì all’interrogatorio formale. In tema di prova della simulazione tra le parti la legge, mentre vieta tranne determinati casi, come visto in precedenza la prova per testimoni e per presunzioni, non vieta, invece, l’interrogatorio formale che abbia per oggetto negozi per i quali non sia richiesto l’atto scritto ad substantiam infatti, le limitazioni poste - nei rapporti anzidetti - dal comma 2 dell’articolo 1417 c.c. riguardano soltanto la prova testimoniale e, correlativamente ai sensi dell’articolo 2729, comma 2, c.c. , quella per presunzioni e non anche il suddetto mezzo istruttorio volto a provocare la confessione giudiziale della controparte, attesi il carattere di piena prova legale della confessione e l’inesistenza, per questa, di una disposizione corrispondente a quella della simulazione diretta non ad accertare un patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento, bensì a ricercare la verità reale contro quella formale risultante dall’atto scritto peraltro, attraverso le risposte date dall’interessato in sede di interrogatorio formale, può essere utilmente acquisita sia la prova piena che un principio di prova, nel caso in cui le risposte siano tali da rendere verosimile la simulazione, con la conseguenza di rendere ammissibile la prova testimoniale in deroga al normale divieto. Simulazione relativa e assoluta il diverso regime probatorio. In tema di simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, la prova per testi soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa nel primo caso, l’accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all’articolo 2722 c.c., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, menzionati dall’articolo 2725 c.c., avendo natura ricognitiva dell’inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dall’articolo 2724 c.c. nel secondo caso, occorre distinguere, in quanto se la domanda è proposta da creditori o da terzi - che, essendo estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi le controdichiarazioni scritte - la prova per testi o per presunzioni non può subire alcun limite qualora, invece, la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, essendo diretta a dimostrare l’esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell’ipotesi di cui al numero 3 dell’articolo 2724 cit., cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta fare valere l’illiceità del negozio. Simulazione e revocazione solo in via alternativa. L’azione di simulazione assoluta o relativa e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l’una all’altra, senza che la possibilità di esercizio dell’una precluda la proposizione dell’altra l’unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all’altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l’attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una species iuris piuttosto che l’altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell’eventualità in cui questa risulti infondata o, comunque, da rigettare , esamini l’ulteriore richiesta. E se il prezzo è controverso? La pattuizione di un prezzo di vendita diverso da quello apparente indicato nel documento contrattuale non può, nei rapporti tra le parti, essere oggetto di prova per testi, giacché i limiti alla prova testimoniale di cui all’articolo 2722 c.c. operano anche in presenza di una simulazione soltanto parziale, ogni qual volta questa si traduca nell’allegazione di un accordo ulteriore e diverso da quello risultante dal contratto, comunque destinato a modificare l’assetto degli interessi negoziali riportato nel documento sottoscritto dalle parti. L’erede legittimario è terzo rispetto alla simulazione? In tema di accertamento della simulazione, assoluta o relativa, di atti compiuti dal de cuius, il legittimario, in quanto terzo rispetto all’asse ereditario, è esonerato dalle limitazioni di prova relative alla simulazione conseguentemente, allorquando l’impugnazione sia destinata a riflettersi, oltre che sulla determinazione della quota di riserva, anche sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario, questi si avvantaggerà di tale esonero sia in qualità di legittimario che in quella di successore universale, non potendosi applicare, rispetto ad un unico atto che si assume simulato, per una parte una regola probatoria e per un’altra parte una regola diversa.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 4 dicembre 2012 - 18 febbraio 2013, numero 3973 Presidente Oddo – Relatore Proto Svolgimento del processo Con citazione del 2/4/1993 E B.O. conveniva in giudizio M.P D.C. e chiedeva dichiararsi la nullità, per simulazione assoluta, del contratto cori il quale essa gli aveva venduto un appartamento e, in subordine, la declaratoria di nullità della donazione per mancanza dei prescritti requisiti di forma al riguardo assumeva che la vendita era stata simulata per sottrarre il bene all'eventuale azione dei creditori della propria famiglia di origine e che il D.C. , con il quale era coniugata, aveva sottoscritto una dichiarazione con la quale si impegnava alla retrocessione, ma successivamente si era rifiutato di adempiere. Il convenuto, costituendosi, negava che il contratto fosse simulato e chiedeva il rigetto della domanda. Il Tribunale di Pisa dapprima ammetteva le prove per testi, escuteva un teste e disponeva l'assunzione per rogatoria degli altri testi, ma successivamente, con sentenza le riteneva inammissibili in quanto contrastanti con il divieto di prova testimoniale ex articolo 2722 c.c. e rigettava la domanda per mancanza di prova della simulazione. L'attrice proponeva appello che era rigettato dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza del 20/10/2005. La Corte di Appello ha rilevato - che il divieto di prova testimoniale della simulazione di cui all'articolo 1417 c.c. trova deroga solo nei casi considerati dall'articolo 2724 c.c. principio di prova per iscritto proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, impossibilità morale o materiale di procurarsi la prova, perdita incolpevole del documento , ma l'attrice, aveva affermato che l'acquirente aveva rilasciato una controdichiarazione scritta senza tuttavia mai produrla e senza giustificare la mancata produzione adducendo di averla smarrita - che l'unica dichiarazione prodotta era la dichiarazione della suocera, prodotta in appello, ma inidonea a superare il divieto di prova testimoniale in quanto non proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda di simulazione e, quanto al suo contenuto, inidonea a costituire prova della simulazione ostandovi il divieto dell'articolo 1417 c.c In ordine alla subordinata domanda diretta alla declaratoria di nullità della vendita in quanto dissimulante una donazione priva dei requisiti di forma, la Corte di Appello osservava che, mancando la prova della simulazione, doveva ritenersi che il contratto fosse una vendita e non una donazione. E B.O. propone ricorso affidato a sei motivi e deposita memoria. Resiste con controricorso C.P.M. . Motivi della decisione Occorre premettere che la ricorrente ha formulato quesiti di diritto a conclusione di ciascun motivo di ricorso, ma il ricorso non è disciplinato dall'articolo 366 bis c.p.c. ora abrogato in quanto la norma si applica solo alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato sia stato depositato dopo l'entrata inumero vigore della L. numero 40/2006 2/3/2006 , mentre la sentenza impugnata è stata depositata il 20/10/2005. 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'articolo 360 nnumero 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1417 c.c. in relazione all'articolo 112 c.p.c. e il vizio di omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione e sostiene che il convenuto si era opposto solo genericamente, in primo grado, all'ammissione delle prove e, dopo alcuni rinvii per l'indicazione dei testi o la formulazione della richiesta prove del convenuto, all'udienza di ammissione delle prove il convenuto non aveva opposto alcuna eccezione e il G.I. aveva ammesso le prove dedotte dalle parti tale comportamento processuale doveva essere inteso come rinuncia da parte del convenuto ad avvalersi delle limitazioni probatorie di cui all'articolo 1417 c.c. pertanto l'inammissibilità della prova non poteva essere rilevata di ufficio dal giudice, ma doveva essere eccepita dalla parte con la conseguenza che l'ordinanza ammissiva delle prove orali già raccolte non poteva essere revocata. 1.1 Il mancato rilievo della rinuncia del convenuto ad avvalersi delle limitazioni probatorie di cui all'articolo 1417 c.c. non risulta oggetto di motivo di appello, né risulta trattato in quel grado di giudizio nel quale il giudice di appello si era limitato a rilevare che il giudice di primo grado aveva ritenuto inammissibile le prove già assunte e quelle di cui era chiesta l'assunzione. Pertanto il motivo non è ammissibile in quanto introduce per la prima volta in questo giudizio di cassazione una questione nuova. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ex articolo 360 nnumero 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1417 c.c. in relazione all'articolo 208, 281 ter e 345 c.p.c. e il vizio di omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione e censura la sentenza di appello sia per la mancata ammissione della prova orale che in appello era stata richiesta ai sensi dell'articolo 345 comma 3 c.p.c. relativa ad un documento a suo dire costituente principio di prova scritta , sia per la mancata revoca dell'ordinanza con la quale il Giudice di prime cure l'aveva dichiarata decaduta dalle prove già ammesse perché non era stata coltivata la prova delegata , sia per la mancata ammissione di nuove prove in appello. 2.1 La Corte di Appello ha ritenuto, con motivazione non censurabile, che le prove orali non potevano essere ammesse per il divieto dell'articolo 1417 c.c. e pertanto viene meno la stessa rilevanza sia della censura che attiene alla mancata revoca dell'ordinanza con la quale il Giudice di prime cure aveva dichiarato parte attrice decaduta dalle prove già ammesse perché la prova delegata non era stata coltivata , sia della censura che attiene alla mancata ammissione di nuove prove in appello il motivo, in questa parte, è quindi inammissibile. Il documento costituito dalla dichiarazione di verità della signora Teresa Fiorentino è stato valutato dalla Corte di Appello che, tuttavia, con adeguata e incensurabile motivazione lo ha ritenuto irrilevante perché il documento non poteva costituire principio di prova per iscritto in quanto non proveniva dalla parte nei cui confronti era proposta la domanda di simulazione, ma da un terzo. La testimonianza avente ad oggetto il contenuto del documento correttamente è stata esclusa dal giudice di appello ai sensi dell'articolo 2724 numero 1 c.c., non ricorrendo le ipotesi ivi contemplate - perché il documento costituente principio di prova scritta, in presenza del quale è ammissibile la prova per testi, deve provenire dalla persona contro la quale è diretta la domanda e non da un terzo come nella fattispecie - perché non è stato neppure allegato nei giudizi di merito uno smarrimento incolpevole - perché, secondo le allegazioni della stessa appellante, il documento costituente controdichiarazione era stato formato e pertanto la stessa non versava nell'impossibilità morale o materiale di procurarselo. Il motivo, in questa parte, è, quindi, infondato. 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1417 c.c. in relazione all'articolo 2724 numero 3 c.c. e il vizio di omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione e sostiene che la prova dedotta era finalizzata a dimostrare che la controdichiarazione era stata effettivamente redatta e conservata nella casa coniugale, così che se ne doveva desumere lo smarrimento incolpevole. 3.1 Il giudice di appello ha ritenuto che non era stato neppure allegato uno smarrimento incolpevole e questa motivazione non è stata censurata pertanto diventa inammissibile la censura secondo la quale la dichiarazione della quale si chiedeva la conferma testimoniale poteva provare lo smarrimento incolpevole, attenendo, quest'ultima circostanza, ad un fatto non dedotto nel giudizio di appello. 4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1414 comma 2 c.c. in relazione all'articolo 782 c.c. e il vizio di omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione e sostiene che il D.C. aveva dichiarato di avere versato il prezzo non alla moglie, ma ai suoi familiari in mancanza della prova del pagamento di un prezzo, doveva ritenersi che il contratto dissimulasse una donazione, nulla per difetto di forma. 4.1 Il motivo è infondato. La sentenza di appello ha affermato che la mancanza di prova della simulazione assoluta o relativa della compravendita escludeva la possibilità di apprezzare l'esistenza dell'eventuale nullità dr un contratto dissimulato e la pronuncia non merita alcuna censura né con riferimento alla motivazione, né con riferimento alle norme di legge richiamate nel motivo perché, in assenza della prova della simulazione, assoluta o relativa, non è neppure ipotizzabile l'esistenza di un contratto dissimulato inoltre, per la configurabilità della donazione asseritamente nulla per difetto di atto pubblico occorrerebbe lo spirito di liberalità che non viene neppure dedotto dalla ricorrente, né sarebbe sufficiente la mera circostanza del mancato pagamento del prezzo. 5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione 1414 comma 2 c.c. in relazione all'articolo 782 e 802 c.c. e il vizio di omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione e sostiene che aveva diritto, per ingratitudine del marito, ad ottenere la retrocessione del bene donato. 5.1 Il motivo resta assorbito dal rigetto della domanda di simulazione. 6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articolo 91 e 92 c.p.c. e il vizio di omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione e lamenta la condanna alle spese subita per entrambi i gradi del giudizio, malgrado il marito l'avesse depauperata del bene con l'inganno. 6.1 Il motivo è manifestamente infondato la domanda dell'attrice è stata rigettata e di conseguenza l'attrice è soccombente e il giudici del merito hanno correttamente applicato l'articolo 91 c.p.c. l'inganno del marito e l'ingiusto depauperamento costituisce una labiale affermazione che non ha trovato riscontro nel processo. 7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Tenuto conto delle particolarità delle questioni sottoposte all'esame di questa Corte e della qualità delle parti ex coniugi , si ravvisano giusti motivi che, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c. nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma di cui alla L. numero 69 del 2009 giustificano l'integrale compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio di cassazione.