Le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere un ennesimo contrasto giurisprudenziale creatosi a seguito dell'abrogazione dell’articolo 577 c.p.p., che permetteva alla parte civile di impugnare la sentenza di assoluzione “anche agli effetti penali”. Dopo una prima incertezza sulla possibilità di un gravame “ai soli effetti civili”, risolta positivamente dalle Sezioni Unite con la sentenza numero 2764/2007, si è, infatti, posto un secondo ordine di questioni e precisamente se la parte civile debba necessariamente specificare nell’atto di appello il petitum civilistico. La risposta in questo caso data dalla Corte è stata negativa, sulla base di argomentazioni esegetiche e logiche di indubbio valore.
Il contrasto giurisprudenziale . Ammessa l’impugnabilità della sentenza assolutoria anche per la parte civile al fine di poter far valere le proprie pretese risarcitorie, la giurisprudenza, pur negando che tale facoltà potesse limitarsi ai casi nei quali la sentenza penale precludesse il perseguimento degli interessi civili anche in sede civile, si era divisa sul fatto se le richieste potessero essere solo di carattere penale e, dunque, limitarsi alla richiesta di una pronuncia di condanna «senza formulare richieste direttamente o indirettamente in questo secondo caso per il tramite del riferimento alla clausola degli “effetti civili” attinenti al risarcimento dei danni». Secondo un primo filone minoritario, fatto poi proprio dalle Sezioni unite, si era sostenuto che, sulla base di un ricognizione sistematica, l’atto di appello non doveva contenere la espressa specificazione della domanda risarcitoria poiché questa poteva essere differita al momento delle conclusioni in dibattimento articolo 523 c.p.p. . Inoltre, si era evidenziato che poiché la parte civile doveva aver presentato le conclusioni nel precedente giudizio, nel momento che questa impugnava la sentenza di assoluzione non poteva che chiedere l’accertamento della penale responsabilità ai soli effetti civili. La giurisprudenza maggioritaria, invece, aveva preteso l’espressa indicazione che l’impugnazione della parte civile veniva fatta ai soli effetti civili. L’argomento principale posto a sostegno di tale interpretazione restrittiva si sostanziava nella considerazione che il giudice del gravame dovesse limitarsi a considerare le domande avanzate nell’atto di appello se con questo si chiedeva l’affermazione della penale responsabilità, il giudice di appello non avrebbe potuto pronunciarsi sulle questioni civili poiché in tal modo si esulava «da quanto prescritto dal legislatore nel riconoscere a tale parte processuale la legittimazione all’impugnazione». Le Sezioni Unite disattendono l’indirizzo maggioritario per aderire all’interpretazione più liberare. In sostanza si è osservato che, in mancanza di una impugnazione dell’accusa contro la sentenza assolutoria, la formazione del giudicato penale non impedisce al giudice del gravame di pronunciarsi sulle domande risarcitorie e restitutorie, poiché egli ben può, seppure ai fini incidentali proprio come accadrebbe in qualsiasi giudizio civile verificare la fondatezza dell’ipotesi accusatoria. Del resto, l’articolo 576 c.p.p. sancisce espressamente tale diritto della parte civile e, quindi, affida alla parte in questione la possibilità di far accertare la responsabilità penale dell’imputato. Ne consegue che l’effetto devolutivo in questione «non dipende dalle richieste della parte civile nell’atto di impugnazione, ma dalle disposizioni di cui agli articolo 538 e 576 c.p.p.». Da qui l’ovvia conclusione per cui «la non necessità della formale enunciazione della finalizzazione dell’atto di gravame agli effetti civilistici si fonda sulla superfluità di un tale elemento dal momento che è lo stesso articolo 576 c.p.p. a circoscrivere in tal modo l’impugnazione svolta dalla parte civile». Il principio . Il quesito posto alle Sezioni unite era il seguente «se la parte civile, con l’impugnazione della sentenza di proscioglimento, debba richiedere, a pena di inammissibilità, la riforma della sentenza ai soli effetti civili». La risposta, come accennato, è stata negativa e ciò per la semplice ragione che la parte civile, nell’attuale contesto normativo, non può che impugnare l’assoluzione ai soli effetti civili. Come bene ha evidenziato la Suprema corte, imporre un requisito formale, quale l’espressa specificazione che il gravame sarebbe posto in essere “ai soli effetti civili”, è un quid non richiesto dalla normativa e, più di tutto, un requisito di invalidità non contemplato e, pertanto, non creabile artificialmente dalla giurisprudenza. Allorché, quindi, si impugni l’assoluzione domandando la condanna dell’imputato, la condanna in questione non è quella penale, ma più modestamente quella civilistica, sulla scorta delle domande evidentemente non accolte dedotte nel grado precedente. Non vi è, dunque, alcuna genericità, poiché i motivi del gravame sono bene definiti, fosse anche solo per integrazione. Da qui l’enunciazione del seguente principio di diritto «allorché la parte civile impugni una sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, chiedendo la riforma di tale pronunzia, l’atto di impugnazione, ricorrendo le altre condizioni, è ammissibile anche quando non contenga l’indicazione che l’atto è proposto ai soli effetti civili, discendendo tale effetto direttamente dall’articolo 576 c.p.p.». Concludendo . A margine di tale pronuncia, vi è solo un dato da rilevare e precisamente la necessità di non strumentalizzare le formalità al fine di imporre inutili quanto oziose formule sacramentali per rendere più ardua l’ammissibilità del gravame della parte civile. Le Sezioni unite hanno, del resto, ben argomentato sulle ragioni per cui la tesi maggioritaria non potesse essere accolta, attingendo al codice ed al principio di legalità, nella prospettiva di un favor impugnationis . Stupisce solo che da un riforma tutto sommato ragionevole, protesa a limitare la pretesa civilistica – avanzata in sede penale – ai soli ambiti civili, siano scaturiti in pochi anni numerosi conflitti giurisprudenziali. Forse ciò è dovuto ad una frammentazione dell’organicità del codice di rito penale o all’incoerenza delle diverse riforme che si sono succedute nel tempo. Ma quale che sia la causa di tutto ciò, questa volta è bene anche prendere atto di un dato rassicurante e, precisamente, del valore nomofilattico della Cassazione e, in special modo, delle sue Sezioni unite, che non hanno temuto di contrastare ogni tentativo di annullare il valore dell’impugnazione della parte civile, negando ogni persuasività alle tesi che pretendevano l’indicazione di espressioni lapalissiane. Dopo tutto, il diritto processuale è certamente formale, ma non è fatto di formule magiche .
Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 20 dicembre 2012 - 8 febbraio 2013, numero 6509 Presidente Lupo – Relatore Davigo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 2 maggio 2009, nell'ambito di un procedimento penale instaurato con citazione del pubblico ministero ex articolo 20 d.lgs. numero 274 del 2000, il Giudice di pace di Avellino assolveva, con la formula perché il fatto non sussiste, C C. , A M. ed E S. , imputati del reato di cui all'articolo 595 cod. penumero , perché, distribuendo un volantino, avrebbero offeso la reputazione di B.A.G. , presidente della società Folgore. Avverso tale sentenza proponeva appello la parte civile B.A.G. , lamentando la mancata acquisizione, da parte del Giudice di pace, delle riprese televisive dei fatti contestati nella imputazione, la violazione dell'articolo 523, comma 4, cod. proc. penumero , non avendo il giudice di primo grado consentito alla parte civile la replica in sede di discussione e, infine, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione. La parte civile concludeva per la condanna degli imputati , in riforma della sentenza appellata. Il Tribunale di Avellino, con la sentenza in epigrafe, dichiarava inammissibile l'appello in quanto proposto avverso il capo penale della sentenza di primo grado, non impugnabile dalla parte civile. Il Tribunale osservava che, per effetto della abrogazione dell'articolo 577 cod. proc. penumero , con la legge numero 46 del 2006, doveva applicarsi anche ai procedimenti per i delitti di ingiuria e diffamazione la norma generale di cui all'articolo 576 cod. proc. penumero che attribuisce alla parte civile la facoltà di impugnare la sentenza di proscioglimento ai soli effetti della responsabilità civile. Nel caso di specie l'atto di appello non conteneva alcuna richiesta di condanna degli imputati al risarcimento del danno né la sentenza di primo grado veniva censurata con riferimento alle statuizioni civili, limitandosi l'atto a sollecitare esclusivamente la condanna degli imputati . 2. Avverso tale pronuncia di inammissibilità del gravame, ha proposto ricorso per cassazione l'avv. Gaetano Aufiero nell'interesse della parte civile, deducendo la violazione dell'articolo 576 cod. proc. penumero nonché la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione e chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Ad avviso del ricorrente, dalla lettura dell'articolo 576 cod. proc. penumero emergerebbe unicamente la limitazione della efficacia dell'atto di gravame della parte privata laddove la norma testualmente recita “La parte civile può proporre impugnazione [ .], ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio”, mentre non sarebbe richiesta una diversa tecnica di redazione dell'atto di impugnazione, dovendo pur sempre la parte civile censurare la pronuncia di proscioglimento per evidenziare gli errori che abbiano impedito una decisione favorevole in ordine al profilo risarcitorie Non sarebbe, pertanto, necessario indicare l'effetto civilistico nella redazione dell'atto di gravame dal momento che lo stesso opererebbe ex lege . Secondo il ricorrente non sarebbe necessario richiedere espressamente il risarcimento dei danni, poiché quello è l'unico fine conseguibile e, soprattutto, poiché ciò è implicito nella richiesta di condanna degli imputati. A sostegno di tale assunto il ricorrente richiama il principio di permanenza e ultrattività della costituzione di parte civile e delle sue conclusioni nei diversi gradi di giudizio, in virtù del quale esiste stretto collegamento fra le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado e l'atto di appello successivamente presentato, di talché laddove la parte civile, con l'atto di gravame, chieda la condanna, devono con ciò intendersi richiamate le conclusioni avanzate in primo grado, in esse ricompresa anche la richiesta di condanna al risarcimento dei danni da reato. Il ricorrente invoca, poi, il principio del favor impugnationis vigente nell'ordinamento, in base al quale l'atto di impugnazione va valutato nel suo complesso e segnala in proposito la giurisprudenza di legittimità secondo cui le richieste che devono essere contenute, a pena di inammissibilità, nell'atto di appello possono anche desumersi implicitamente dai motivi quando da essi emergano in modo inequivoco, richiamando Sez. 6, numero 29235 del 18/05/2010, Amato, Rv. 248205. Ricorda da ultimo la giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'atto di impugnazione non deve contenere necessariamente la specificazione della domanda restitutoria e/o risarcitoria, in quanto detta specificazione può anche essere differita al momento della formulazione delle conclusioni in dibattimento Sez. 5, numero 42411 del 23/09/2009, Longo, Rv. 245392 . 3. La Quinta sezione della Corte di cassazione, cui il ricorso era stato assegnato, con ordinanza del 3 luglio 2012, ha rimesso lo stesso alle Sezioni Unite. Ha osservato che, in materia di impugnazione della parte civile delle sentenze di proscioglimento, disciplinata dall'articolo 576 cod. proc. penumero , si sono formati nella giurisprudenza della Corte di cassazione due differenti orientamenti in ordine alla necessità di espressa richiesta nell'atto di gravame di riforma della sentenza ai soli effetti civili. Secondo un primo orientamento - nato come censura ad una precedente declaratoria di inammissibilità dell'appello di parte civile che non conteneva espresso e diretto riferimento agli effetti civili che voleva conseguire si cita Sez. 1, numero 7241 del 04/03/1999, Pirani, Rv. 213698 e imperniato sulle risultanze del combinato disposto degli articolo 523, 82, comma 2, 576 cod. proc. penumero - la specificazione della domanda risarcitoria o restitutoria della parte civile in appello, in virtù dell'articolo 523 cod. proc. penumero , applicabile anche nel giudizio di Impugnazione, potrebbe essere differita al momento della formulazione delle conclusioni in dibattimento, dovendosi intendere, infatti, la costituzione di parte civile revocata, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, cod. proc. penumero , se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 cod. proc. penumero ovvero se promuove l'azione dinanzi al giudice civile. La parte civile sarebbe legittimata all'appello contro la sentenza di proscioglimento ove abbia presentato le conclusioni a norma dell'articolo 523 cod. proc. penumero nel precedente grado di giudizio e non abbia revocato la sua costituzione nel processo penale. Tale appello non potrebbe ritenersi inammissibile per genericità dei motivi agli effetti civili sulla base del rilievo che in esso si sia fatto riferimento solo alla responsabilità dell'imputato, dato che con ciò implicitamente si richiamerebbero le conclusioni non accolte rassegnate in primo grado, conclusioni che, comunque, potrebbero essere specificate in sede conclusionale dinanzi al giudice di appello, ai sensi del citato articolo 523, comma 2 cod. proc. penumero venendo citate, ad esemplificazione, Sez. 5, numero 958 del 22/02/1999, Bavetta, Rv. 212934, nonché Sez. 5, numero 10990 del 31/10/1996, Piccioni, Rv. 207064 . L'ordinanza inoltre richiama le pronunce che ritengono ammissibile l'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento qualora il riferimento agli effetti civili sia implicitamente deducibile, in modo inequivoco, dai motivi Sez.5, numero 27629, del 08/06/2010, Berton, Rv. 248317 Sez. 5, numero 22716 del 04/05/2010, Marengo, Rv. 247967 Sez. 5, numero 31904 del 02/07/2009, Rv. 244499, Rubertà Sez. 5, numero 958, del 22/02/1999, Bavetta, Rv. 212934 . L'ordinanza ricorda poi un altro, prevalente e più restrittivo, orientamento, secondo il quale, invece, l'appello della parte civile avverso una sentenza di proscioglimento è inammissibile se non contiene diretto ed espresso riferimento agli effetti civili che esso intende conseguire escludendo che tale riferimento possa ritenersi implicito nella richiesta di verifica della responsabilità penale dell'imputato, esulando questa dalle facoltà riconosciute dalla legge alla parte civile medesima sono richiamate in tal senso Sez. 3, numero 20764 del 16/03/2010, Columbro, Rv. 247602 Sez. 6, numero 9072 del 22/10/2009, Bianco, Rv. 246168 Sez. 2, numero 25525 del 20/5/2008, Gattuso, Rv. 240646 Sez. 3, numero 35224 del 23/5/2007, Guerini, Rv. 237399 Sez. 2, numero 5072 del 31/01/2006, Pensa, Rv. 233273 Sez. 5, numero 9374 del 30/11/2005 dep. 2006, Princiotta, Rv. 233888 Sez. 2, numero 11863 del 30/01/2003, Bernardi, Rv. 225023 Sez. 2, numero 897 del 24/10/2003, dep. 2004, Cantamessa, Rv. 227966 Sez. 1, numero 7241 del 04/03/1999, numero 7241, Pirani, Rv. 213698 . La limitazione del gravame ai soli profili relativi alla responsabilità penale renderebbe inammissibile l'impugnazione per aspecificità dei motivi finendo per tradursi In un'impropria richiesta di delibazione sugli effetti penali estranei alle facoltà conferite dalla legge alla parte civile Sez. 3, numero 20764 del 16/03/2010, Columbro, Rv. 247602 Sez. 2, numero 25525 del 20/05/2008, Gattuso, Rv. 240646 Sez. 3, numero 35224 del 23/05/2007, Guerini, Rv. 237399 Sez. 5, numero 9374 del 30/11/2005, Princiotta, Rv. 238888 . Non varrebbe inoltre, al fine di pervenire a diverse conclusioni, il principio dell'immanenza della costituzione di parte civile, il cui richiamo da parte dell'opposto orientamento sarebbe erroneo ed inconferente, in quanto tale principio, come affermato da Sez. U, numero 30327 del 10/07/2002, Guadalupi, Rv. 222001, opererebbe esclusivamente allorquando la sentenza di assoluzione sia stata impugnata soltanto dal pubblico ministero, così dovendo il giudice, in caso di sentenza di condanna, pronunciarsi sull'azione civile anche in mancanza della impugnazione della parte civile. L'ordinanza di rimessione, richiamandosi alla sentenza della Sez. 3, numero 20764, del 16/03/2010, Columbro, Rv. 247602, evidenzia che la richiesta della parte civile appellante che riguardi esclusivamente la penale responsabilità dell'imputato si risolve in una domanda che esula dai limiti delle facoltà ad essa riconosciute dalla legge che, trattandosi di giudicare, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, soltanto su un rapporto di natura civilistica, devono valere le regole ermeneutiche concernenti l'azione civile e non quella penale che, infine, in un caso ritenuto speculare riguardante il ricorso proposto nel merito dall'imputato avverso una sentenza che ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione e lo abbia condannato al risarcimento del danno, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso limitato alla censura della mancata assoluzione e non anche riferito in modo specifico e diretto alla rimozione della statuizione civile di condanna al risarcimento del danno di qui, dunque, l'incongruità nell'usare due diversi criteri di valutazione a seconda che si tratti di impugnazione dell'imputato o della parte civile. 4. Il Primo Presidente, con decreto del 16 ottobre 2012, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione dello stesso l'odierna pubblica udienza. Considerato in diritto 1. La questione rimessa all'esame delle Sezioni Unite è la seguente Se la parte civile, con l'impugnazione della sentenza di proscioglimento, debba richiedere espressamente, a pena di inammissibilità, la riforma della sentenza ai soli effetti civili . La risoluzione di tale questione implica una premessa sulla disciplina dei poteri di impugnazione della parte civile e segnatamente quello di impugnazione delle sentenze di proscioglimento. La legge 20 febbraio 2006, numero 46, sulla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, ha influito sulla disciplina della facoltà di appello della parte civile abrogando la disposizione dell'articolo 577 cod. proc. penumero che consentiva eccezionalmente alla parte civile di impugnare, “anche agli effetti penali”, le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e di diffamazione ed eliminando, nell'articolo 576 cod. proc. penumero , il riferimento all'appello del pubblico ministero e, quindi, recidendo il preesistente vincolo tra l'impugnazione della parte civile e le facoltà di impugnazione attribuite al pubblico ministero quantomeno per i procedimenti che non siano di competenza del giudice di pace per i quali residua la previsione dell'articolo 38 d.lgs. 28 agosto 2000, numero 274. Secondo una parte della dottrina, tale eliminazione, coerente con la scelta del legislatore di privilegiare la separazione della vicenda risarcitoria da quella strettamente penale al fine di incentivare l'azione civile nella sua naturale sede, avrebbe avuto, quale effetto, l'impossibilità per il danneggiato di impugnare la sentenza di primo grado. Altro prevalente orientamento dottrinale non aveva condiviso tale interpretazione restrittiva dell'articolo 576 cod. proc. penumero , in quanto l'ordinamento non potrebbe consentire l'ingresso della parte civile nel processo penale per poi precluderle l'esperimento dei mezzi di impugnazione ammessi dalla legge. Era stato posto in evidenza come, aderendo all'opposta tesi, sarebbero rimasti privi di efficacia gli articolo 600, comma 1, e 601, comma 1, cod. proc. penumero che, al contrario, non erano stati intaccati dalla riforma del 2006. La sopravvivenza alla riforma di tali disposizioni, nella parte in cui esse fanno riferimento, rispettivamente, al potere di riproposizione della richiesta di provvisoria esecuzione della parte civile al giudice di appello ed “all'appello proposto per i soli fini civili”, avrebbe evidenziato come fosse rimasto intatto il potere di Impugnazione della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate in primo grado. La giurisprudenza di legittimità ha condiviso, con orientamento culminato in una pronuncia delle Sezioni Unite sent. numero 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539 , la più estensiva interpretazione della portata della disposizione di cui all'articolo 576 cod. proc. penumero , ritenendola aderente al dettato letterale della norma e più adeguata ad una lettura costituzionale della stessa, affermando che, dopo la riforma del 2006, il potere di impugnazione della parte civile era rimasto sostanzialmente immutato. L'attuale assetto normativo, quindi, prevede che la parte civile non possa impugnare i capi penali della sentenza di primo grado se non indirettamente, attraverso il potere di sollecitazione del pubblico ministero previsto dall'articolo 572 cod. proc. penumero anch'esso sopravvissuto alla riforma della legge numero 46 del 2006 mentre le è riconosciuto il potere di impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardino l'azione civile, nonché, ai soli effetti della responsabilità civile, contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio, così come espressamente previsto dall'articolo 576 cod. proc. penumero Essa può proporre impugnazione anche avverso le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato quando abbia consentito alla abbreviazione del rito. Per quanto concerne i procedimenti dinanzi al giudice di pace, infine, la parte civile, in applicazione della regola generale dettata dall'articolo 576 cod. proc. penumero , riferibile anche a tali procedimenti sulla base del richiamo dell'articolo 2 d. lgs. numero 274 del 2000, è legittimata ad impugnare le sentenze di proscioglimento, ai soli effetti civili, nonché, anche agli effetti penali, la sentenza di proscioglimento relativa a procedimento instaurato con il ricorso immediato previsto dall'articolo 21 del citato decreto legislativo, così come disposto dall'articolo 38 dello stesso. 2. Per quanto concerne le sentenze di proscioglimento, la formula normativa “ai soli effetti della responsabilità civile” di cui all'articolo 576 cod. proc. penumero è stata interpretata da parte della dottrina nel senso che la sentenza del giudice della impugnazione, favorevole alla parte civile impugnante, non può decidere sul merito, accordando o negando il risarcimento perché lo vieterebbe l'articolo 538, comma 1, cod. proc. penumero , ma rimuove soltanto l'effetto extrapenale, conseguente all'articolo 652 cod. proc. penumero , della sentenza di proscioglimento, aprendo in tal modo all'interessato la tutela in un giudizio civile. Conseguenza di tale impostazione, espressa anche da alcune decisioni di legittimità Sez. 3, numero 537 del 30/11/2001, Bovicelli, Rv. 220669 Sez.l, numero 4482 del 07/04/1997, Giampaolo, Rv. 207589 Sez. 4, numero 4950 del 31/01/1996, Mazza, Rv 205222 Sez. 3, numero 10792 del 08/06/1994, Armellini, Rv. 200381 , è che l'interesse ad impugnare della parte civile sussiste nei soli casi in cui la pronuncia penale, una volta divenuta irrevocabile, avrebbe autorità di cosa giudicata anche nel giudizio civile ed amministrativo avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dal reato. Secondo tale orientamento, l'interesse della parte civile ad impugnare le sentenze di proscioglimento, sussiste solo ove la sentenza penale precluda il perseguimento degli interessi civili, anche in sede civile. Altro orientamento, maggioritario, ritiene invece che la parte civile abbia titolo ad ottenere una sentenza che contenga la condanna dell'imputato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni Sez. 4, numero 13326 del 23/01/2003, Grecuccio, Rv. 226430 Sez. 7, numero 4216 del 15/01/2002, Sconcerti, Rv. 222052 Sez. 5, numero 12359 del 06/02/2001, Maggio, Rv. 218905 Sez. 4, numero 10451 del 29/10/1997, Marcelli, Rv. 209673 Sez. 5, numero 10990 del 31/10/1996, Piccioni, Rv. 207064 . In particolare si è specificato che sarebbe ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione quando preordinata a chiedere l'affermazione di responsabilità dell'imputato, quale presupposto della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, con la conseguenza che detta richiesta non può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato, in mancanza dell'impugnazione del pubblico ministero, ma all'affermazione della responsabilità dell'Imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno. Da ciò deriva che l'interesse della parte civile al gravame non è commisurato, come nell'ambito del primo Indirizzo, alla preclusività della formula di proscioglimento, con la conseguenza che essa può proporre impugnazione, senza incorrere in censure di carenza di interesse, anche contro la sentenza di proscioglimento adottata con formula non preclusiva dell'esercizio della azione risarcitoria in sede civile. Nell'ambito di tale ultimo più ampio contesto, si tratta, allora, di verificare quale sia l'esito di una impugnazione della parte civile che, come quella del procedimento in oggetto, limiti, formalmente, il petitum alla sola richiesta di carattere penale, ovvero alla pronuncia di condanna, senza formulare richieste direttamente o indirettamente in questo secondo caso per il tramite del riferimento alla clausola degli effetti civili attinenti al risarcimento dei danni. 3. Sulla questione al vaglio delle Sezioni Unite si registrano sostanzialmente nella giurisprudenza della Corte di cassazione due difformi approdi interpretativi. Un primo orientamento minoritario fa conseguire, dalla disposizione contenuta nell'articolo 576 cod. proc. penumero , la facoltà della parte civile di proporre impugnazione anche chiedendo l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato sebbene ai soli effetti civili ed escludendo la necessità di una espressa richiesta, nell'atto di gravame, di riforma della sentenza ai soli effetti civili. Tale orientamento giurisprudenziale si è formato a partire dalla sentenza Sez. 5, numero 958 del 22/02/1999, Bavetta, Rv. 212934. In essa si afferma che sussiste la legittimazione della parte civile a proporre impugnazione chiedendo l'affermazione della responsabilità dell'imputato perché, a norma dell'articolo 538 cod. proc. penumero e, salvo quanto previsto dall'articolo 578 cod. proc. penumero , il giudice penale può decidere sulla domanda per le restituzioni e per il risarcimento solo quando pronunci sentenza di condanna. All'esito del giudizio il giudice della impugnazione, quindi, può legittimamente decidere sulle richieste risarcitorie e restitutorie la cui specificazione non deve essere necessariamente contenuta nell'atto di impugnazione, poiché, come si desume dagli articolo 78 e 82 cod. proc. penumero , essa può essere anche differita al momento della formulazione delle conclusioni in dibattimento. I medesimi principi di diritto sono stati recepiti dalla sentenza Sez. 5, numero 31904 del 02/07/2009, Rubertà, Rv. 244499, che, più diffusamente, argomenta invocando una lettura sistematica delle norme che regolamentano la materia, e in particolare il combinato disposto degli articolo 576, 82, comma 2, 523, 581 e 591 cod. proc. penumero Afferma tale sentenza che l'atto di appello non deve contenere necessariamente la espressa specificazione della domanda risarcitoria e restitutoria in quanto questa può essere differita al momento delle conclusioni in dibattimento, in base all'articolo 523 cod. proc. penumero , applicabile anche nel giudizio di impugnazione. Infatti l'articolo 82 cod. proc. penumero prevede che la costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 cod. proc. penumero , ovvero se promuove l'azione dinanzi al giudice civile. Il combinato di tali disposizioni con l'articolo 576 cod. proc. penumero e con gli articolo 581 e 591 cod. proc. penumero rende evidente che la parte civile, la quale abbia presentato le conclusioni a norma dell'articolo 523 cod. proc. penumero nel precedente grado di giudizio e non abbia revocato la sua costituzione nel processo penale, è legittimata a proporre appello contro la sentenza di proscioglimento o assoluzione dell'imputato, chiedendo la verifica della responsabilità dello stesso per il reato, agli effetti civili. Il suo appello non può, inoltre, ritenersi inammissibile per genericità dei motivi articolo 581, comma 1, lett. c , cod. proc. penumero e articolo 591, comma 1, lett. c , cod. proc. penumero agli effetti civili, in quanto la questione di responsabilità dell'imputato fa riferimento implicito alle conclusioni non accolte nella sentenza di primo grado in conseguenza della assoluzione del medesimo, potendo inoltre la parte specificare la richiesta diretta al giudice d'appello in sede conclusionale, ai sensi dell'articolo 523, comma 2, cod. proc. penumero Viene quindi, in tal modo, escluso che l'atto di impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento debba contenere riferimento espresso gli effetti civili che esso intenda conseguire. Nel solco dell'orientamento estensivo riportato si collocano anche quelle pronunce che, pur non parendo affermare in modo diretto la non necessità di un espresso riferimento agli effetti civili che con l'impugnazione si intendono conseguire, ritengono tuttavia ammissibile l'appello della parte civile quando tale riferimento possa desumersi anche implicitamente dai motivi, dai quali emerga in modo inequivoco la richiesta formulata Sez. 5, numero 27629 del 08/06/2010, Berton, Rv. 248317 Sez. 5, numero 22716 del 04/05/2010, Marengo, Rv 247967 Sez. 5, numero 42411 del 23/09/2009, Longo, Rv. 245392 Sez. 5, numero 23412 del 06/05/2003, Caratossidis, Rv. 224932 cui adde, con riferimento a fattispecie relative ad appello del pubblico ministero, sulla base del principio che l'atto d'impugnazione vada valutato nel suo complesso, in applicazione del principio del favor impugnationis, Sez. 6, numero 29235 del 18/05/2010, Amato, Rv. 248205 Sez. 6, numero 42764 del 18/09/2003, Scalla, Rv. 226934 . Tali pronunce prescindono dalla necessità di una espressa affermazione della finalità civilistica dell'impugnazione, tuttavia sembrano differenziarsi dall'indirizzo esposto in quanto la non necessità che indicazioni di ordine civilistico siano contenute nell'atto di gravame pur temperata, come inevitabilmente discendente dalle pronunce Ba. e R. , da richieste in tal senso svolte in sede di conclusioni è cosa diversa dalla possibilità che tale requisito, la cui necessità si da quindi per presupposta, possa emergere implicitamente dal contenuto dell'atto. In altre decisioni Sez. 5, numero 27629 del 08/06/2010, Berton, cit. e Sez. 5, numero 22716 del 04/05/2010, Marengo, cit. , richiamandosi sul punto quanto già enunciato da Sez. 5, numero 23412 del 06/05/2003, Caratossidis, cit., si afferma come l'atto d'appello debba essere interpretato unitariamente nella sua diffusa argomentazione della responsabilità penale dell'imputato che è premessa logica necessaria e sufficiente per l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla patte civile tale assunto ha condotto a ritenere ammissibile, in una di dette pronunce, un atto di appello che si limitava a sollecitare un conflitto di attribuzioni e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, in tal modo finendo per ritenere non necessaria alcuna menzione, neppure implicita, degli effetti civili nei motivi del ricorso. Appare aderire al principio secondo cui il riferimento di cui all'articolo 576 cod. proc. penumero può desumersi anche implicitamente dai motivi, quando da essi emerga in modo inequivoco la richiesta formulata, anche Sez. 4, numero 41184 del 12/07/2012, Attardo, non massimata, intervenuta in fattispecie nella quale i ricorsi presentavano la chiara indicazione del loro essere volti a vedere tutelati gli interessi civili dei ricorrenti, lamentando il mancato accoglimento della domanda risarcitoria proposta dagli allora appellanti. 4. Il più restrittivo orientamento, che ritiene l'inammissibilità dell'atto di impugnazione della sentenza di proscioglimento proposto dalla parte civile che non contenga espresso e diretto riferimento agli effetti civili che si vogliono conseguire, non potendosi neppure ritenere tale riferimento implicito nella mera richiesta di verifica della responsabilità dell'imputato negata dalla pronunzia impugnata, va fatto risalire cronologicamente alla sentenza di Sez. 1, numero 7241 del 04/03/1999, Pirani, Rv. 213698. Tale pronuncia pone in evidenza come l'articolo 576 cod. proc. penumero legittimi la parte civile a proporre impugnazione “contro i capi della sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili”. “I medesimi”, continua la sentenza, “sono quelli inerenti all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, la cui sede naturale sarebbe il processo civile e [ .] ragioni di opportunità pratica e di economia di giudizio ne consentono l'esperimento nel processo penale. Pertanto la richiesta della parte civile impugnante, a pena di inammissibilità del gravame ai sensi del combinato disposto degli articolo 581, comma 1, lett. b e 591, comma 1, lett. c cod. proc. penumero , deve fare riferimento specifico e diretto agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire con la proposta di impugnazione. Ne consegue che una richiesta rivolta dalla parte civile impugnante al giudice del gravame riguardante esclusivamente la affermazione della penale responsabilità dell'imputato, prosciolto nel precedente grado di giudizio, rende inammissibile il gravame, in quanto richiede al giudice adito di delibare soltanto in merito ad un effetto penale e non civile, esulante da quanto prescritto dal legislatore nel riconoscere a tale parte processuale la legittimazione all'impugnazione”. In difformità rispetto alla giurisprudenza illustrata sub § 3, si afferma come non possa rientrare nei poteri di impugnazione della parte civile previsti dall'articolo 576 cod. proc. penumero , la richiesta di affermazione della responsabilità penale dell'imputato negata nei precedente grado di giudizio, se essa non sia espressamente collegata alle richieste ai fini civili. Di qui la peculiare natura della impugnazione ai soli effetti civili prevista dall'articolo 576 cod. proc. penumero , “alla cui stregua, in caso di proscioglimento dell'imputato, la parte civile può richiedere una diversa valutazione della sussistenza dei fatti reato e della responsabilità dell'imputato soltanto in funzione del proprio esercizio della azione risarcitoria e con il pieno rispetto della intangibilità del giudicato penale”. Secondo Sez. 6, numero 9072 del 22/10/2009, Bianco, Rv. 246168, si tratta di “limiti strutturali della impugnazione di una decisione penale per i soli effetti civili”, sicché l'atto di impugnazione della parte civile deve contenere riferimenti specifici ed immediati agli effetti di natura civile, segnatamente risarcitoti, che indichino “latitudine ed entità del danno risarcibile causato da condotte dell'imputato prosciolto”, in assenza dei quali il gravame sarà inammissibile per aspecificità della impugnazione giacché si tradurrebbe in una “impropria richiesta di delibazione su effetti penali estranei alle facoltà conferite dalla legge alla parte civile” in questo senso anche Sez. 2, numero 25525 del 20/05/2008, Gattuso, Rv. 240646 Sez. 3, numero 35224 del 23/05/2007, Guerini, Rv. 237399 Sez. 2, numero 5072 del 31/01/2006, Pensa, Rv. 233273 Sez. 5, numero 9374 del 30/11/2005, dep. 2006, Princiotta, Rv. 233888 Sez. 2, numero 897 del 24/10/2003, dep. 2004, Cantamessa, Rv. 227966 Sez. 2, numero 11863 del 30/01/2003, Bernardi, Rv. 225023 né potrebbe sopperire alle funzionali lacune espositive dell'atto di appello il principio della devolutività limitata dell'Impugnazione a fini civili in sede penale Sez. 6, numero 9072 del 22/10/2009, Bianco, cit. . Su tale linea, sarebbe erroneo ed inconferente, secondo altra decisione ripresa sostanzialmente dalla ordinanza di rimessione , il richiamo al principio della immanenza della costituzione della parte civile, in base al quale la domanda risarcltoria contenuta nell'atto di costituzione di parte civile e ribadita nelle conclusioni rassegnate nel processo di primo grado, che restano valide in ogni stato e grado del processo, individua un petitum sul quale il giudice può pronunciarsi anche nei gradi successivi Sez. 3, numero 20764 del 16/03/2010, Columbro, Rv. 247602 tale principio, si precisa, opererebbe solo quando la sentenza di proscioglimento sia stata impugnata soltanto dal pubblico ministero e comporta, come affermato da Sez. U, n, 30327 del 10/07/2002, Guadalupi, Rv. 222001, che “il giudice di appello che su gravame del pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria”. Sicché detto principio, si aggiunge, fa salva la domanda della parte civile intesa al risarcimento del danno e alle restituzioni limitatamente alla ipotesi in cui l'appello sia stato proposto solo dal pubblico ministero e non anche quando esso sia stato proposto solo dalla parte civile. Al contrario il principio di tassatività delle impugnazioni espresso dall'articolo 568, comma 3, cod. proc. penumero , in virtù del quale il diritto alla impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, senza possibilità di integrazioni analogiche, dovrebbe comportare l'inammissibilità della impugnazione della parte civile proposta ai soli fini dell'affermazione della responsabilità penale giacché un gravame così strutturato renderebbe evidente l'intenzione della parte civile stessa di sostituirsi al pubblico ministero. La legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione, sussistente solo in quanto preordinata a chiedere l'affermazione di responsabilità dell'imputato quale logico presupposto della condanna al risarcimento ed alle restituzioni , ovvero, in altri termini, l'affermazione della responsabilità dell'imputato per un fatto previsto dalla legge come reato che giustifichi la condanna alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, comporterebbe che, qualora nell'atto di impugnazione manchi uno specifico riferimento alle statuizioni civili, l'impugnazione sia inammissibile. Stante la necessità di adottare un trattamento uniforme a fronte di casi tra loro omologhi, la conclusione in ordine all'inammissibilità di una siffatta impugnazione deriverebbe altresì sempre secondo tale pronuncia dalla giurisprudenza che ritiene inammissibile il ricorso proposto nel merito dall'imputato avverso una sentenza che abbia dichiarato non doversi procedere per prescrizione e lo abbia condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile, quando con il ricorso l'imputato si limita a censurare la mancata assoluzione nel merito e non abbia invece investito in modo specifico e diretto la statuizione civile di condanna al risarcimento del danno. L'orientamento restrittivo è stato seguito dalla Corte sino a tempi recenti Sez. 4, numero 23155 del 03/05/2012, Di Curzio, Rv. 252763 ha ribadito sia pure con un accenno in ordine alla possibilità di un riferimento implicito agli effetti civili che è inammissibile l'appello, proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento, rivolto unicamente ad ottenere l'affermazione della responsabilità penale degli imputati in assenza di alcun riferimento, neppure implicito, agli effetti di carattere civile che si intendano conseguire. 5. Le Sezioni Unite ritengono che il contrasto giurisprudenziale debba essere risolto nel senso che non è richiesto, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile contro una sentenza di proscioglimento, che l'atto di impugnazione contenga la espressa indicazione che viene proposto ai soli effetti civili. Si deve anzitutto ricordare che la Sezione Terza del Capo Secondo del Titolo Terzo del Libro Settimo del Codice di procedura penale, nel disciplinare la decisione sulle questioni civili, contiene l'articolo 538, il quale statuisce che, salva l'ipotesi di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione di cui all'articolo 578 cod. proc. penumero , il giudice penale può decidere sulla domanda per le restituzioni e per il risarcimento solo quando pronunci sentenza di condanna. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di impugnazioni, in presenza di specifica richiesta della parte civile, la pronuncia sulle domande di restituzione o di risarcimento del danno non può essere omessa per il solo fatto che la sentenza assolutoria dell'imputato non sia stata impugnata dal pubblico ministero, dovendo, in tal caso, il giudice effettuare, in via incidentale e ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabilità ma la pronuncia su tali domande non può che restare legata e subordinata all'accertamento incidentale della responsabilità penale. Sez. 1, numero 19538 del 12/03/2004, Maggio, Rv. 227971 . Come si è detto, la parte civile, nonostante la modifica dell'articolo 576 cod. proc. penumero ad opera della legge numero 46 del 2006, conserva il potere di impugnare le sentenze di proscioglimento ed il giudice dell'impugnazione ha, nei limiti del devoluto ed agli effetti della devoluzione, il potere di affermare la responsabilità dell'imputato agli effetti civili e di condannarlo al risarcimento o alle restituzioni. Sez. 6, numero 41479 del 25/10/2011, V., Rv. 251061 . Ne consegue che, la disposizione di cui all'articolo 576 cod. proc. penumero , secondo la quale la parte civile può proporre impugnazione contro le sentenze di proscioglimento pronunziate nel giudizio, ai soli effetti della responsabilità civile, deve essere intesa nel senso che la parte civile può impugnare al fine di ottenere che il giudice effettui, in via incidentale e ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabilità. Ovviamente come precisato dalla richiamata sentenza Sez. 1, numero 19538 del 12/03/2004, Maggio, Rv. 227971 la pronuncia su tali domande non può che restare legata e subordinata all'accertamento incidentale della responsabilità penale. Tale effetto devolutivo tuttavia non dipende dalle richieste della parte civile contenute nell'atto di impugnazione, ma dalle richiamate disposizioni di cui agli articolo 538 e 576 cod. proc. penumero La non necessità della formale enunciazione della finalizzazione dell'atto di gravame agli effetti civili si fonda perciò sulla superfluità di un tale elemento dal momento che è lo stesso articolo 576 cod. proc. penumero a circoscrivere in tal modo l'impugnazione svolta dalla parte civile. Se, infatti, la finalità del gravame in oggetto non può, per precisa volontà normativa, fuoriuscire da tale ambito, il richiedere all'impugnante una tale specificazione si risolverebbe, in definitiva, nel pretendere un adempimento non necessario, concorrendo anche una tale conclusione, sostanzialmente espressa anche nel ricorso all'attenzione delle Sezioni Unite, nel senso estensivo dell'indirizzo qui segnalato. Ciò in considerazione del fatto che, una volta presenti nel gravame le richieste, indipendentemente dal loro contenuto, la precisazione dell'articolo 576 cod. proc. penumero non richiede ulteriori requisiti di forma del ricorso accanto a quelli previsti dall'articolo 591 cod. proc. penumero , bensì contiene un criterio rivolto al giudice la cui decisione non potrebbe oltrepassare il limite degli interessi civili. Lo sbarramento normativo non sarebbe violato da una richiesta di affermazione della responsabilità penale, inevitabilmente implicante, per le ragioni sopra viste, anche la richiesta di condanna al risarcimento dei danni senza considerare che un'interpretazione restrittiva finirebbe per fare invece della indicazione in oggetto un requisito, appunto, di formale redazione del ricorso in apparente contrasto con la tassativa elencazione del combinato disposto degli articolo 581 e 591 cod. proc. penumero Da un lato perciò la richiesta della parte civile di condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni implica l'accertamento sia pure incidentale ed ai soli effetti civili della responsabilità dell'imputato nei cui confronti la domanda è diretta dall'altro lato la richiesta di affermazione della responsabilità dell'imputato non può avere, per espressa disposizione di legge, altro significato che quello di un accertamento incidentale ed ai soli effetti civili. Non può, quindi, essere qualificato generico l'atto di impugnazione che, sul presupposto del mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla parte civile nel precedente grado di giudizio, chieda la riforma della decisione impugnata, sempre che svolga adeguata critica alla pronunzia stessa. È improprio il parallelo operato in taluna delle decisioni che seguono l'interpretazione qui disattesa con la giurisprudenza che ritiene inammissibile il ricorso proposto nel merito dall'imputato avverso una sentenza che abbia dichiarato non doversi procedere per prescrizione e lo abbia condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile, quando con il ricorso l'imputato si limita a censurare la mancata assoluzione nel merito e non abbia invece investito in modo specifico e diretto la statuizione civile di condanna al risarcimento del danno. Infatti le due ipotesi sono diverse mentre la parte civile può impugnare, per espressa previsione di legge, solo agli effetti civili, diversa latitudine ha l'impugnazione che può essere proposta dall'imputato. Di qui la necessità, per l'imputato, di specificare nella sua impugnazione anche la doglianza riguardante gli effetti civili, posto che tale doglianza è meramente eventuale, mentre per la parte civile l'impugnazione agli effetti civili è l'unica che può essere svolta. 6. Deve perciò essere affermato il seguente principio di diritto “Allorché la parte civile impugni una sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, chiedendo la riforma di tale pronunzia, l'atto di impugnazione, ricorrendo le altre condizioni, è ammissibile anche quando non contenga l'indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili, discendendo tale effetto direttamente dall'articolo 576 cod. proc. penumero ”. 7. Venendo al contenuto del ricorso oggetto del presente giudizio si deve rilevare che, in tale atto, il difensore della parte civile B. ha rappresentato che l'appello, a suo tempo proposto contro la sentenza di assoluzione pronunziata dal Giudice di pace di Avellino, nel richiedere la condanna degli imputati non poteva che chiederla ai soli effetti previsti dalla legge e cioè ai soli effetti della responsabilità civile. In tali termini avrebbe, perciò, dovuto essere intesa la richiesta conclusiva contenuta nell'atto di appello Si riformi l'impugnata sentenza . 8. Alla luce del contenuto dell'atto di appello e delle considerazioni svolte sub § 5 il ricorso deve dunque ritenersi fondato, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Avellino per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Avellino per nuovo giudizio.