Il commercialista ha sbagliato i conti, ma le sanzioni per il ritardato pagamento sono a carico del contribuente

Il contribuente che versa in ritardo le imposte è tenuto a pagare le sanzioni anche se il commercialista ha sbagliato i conti sulla dichiarazione ed è stato già denunciato per truffa.

La S.C., con sentenza 6 febbraio 2013, numero 2813, ha affermato che, nel caso in cui non emerga la diretta responsabilità del professionista per l’omessa dichiarazione o il mancato pagamento, non può imputarsi la responsabilità esclusivamente a quest’ultimo, per cui il contribuente che versa in ritardo le imposte è tenuto anche al pagamento delle relative sanzioni. È possibile richiamare il principio della diligenza nello svolgimento dell’incarico. Si può richiamare il principio della diligenza nello svolgimento dell’incarico, di cui all’articolo 1176 c.c Tale disposizione stabilisce che il debitore, nell’adempimento dell’obbligazione, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Il secondo comma prevede, inoltre, che nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. La diligenza deve essere intesa come l'impegno adeguato delle energie e dei mezzi utili al fine del soddisfacimento dell'interesse del creditore, intendendo per ordinaria diligenza quella riscontrabile nell'uomo medio, da valutare in relazione alla specificità dell'obbligazione. In ogni rapporto obbligatorio, avente per oggetto un’attività, l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione e la diligenza assurge a parametro di imputazione del mancato adempimento e criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione Cass. 23918/2006 numero 583/2005 . Il caso. Una società aveva affidato la tenuta della contabilità ad un commercialista che aveva omesso di versare le imposte e per tale motivo era stato denunciato per truffa. Successivamente alla società sono stati notificati alcuni accertamenti, ivi comprese le sanzioni. La stessa società ha impugnato gli atti per le sanzioni ottenendo riscontro favorevole sia in primo che secondo grado. In particolare, la CTR ha riconosciuto il contribuente non responsabile per le sanzioni avendo dato prova di aver presentato la querela nei confronti del professionista per il reato di truffa. L’ufficio ha proposto ricorso per cassazione. La denuncia di truffa non è sufficiente a dimostrare l’esclusiva responsabilità del commercialista. La S.C., nel rilevare preliminarmente che la decisione impugnata non risulta adeguatamente motivata avendo il giudice omesso di indicare gli elementi da cui lo stesso ha tratto il proprio convincimento, ha ritenuto che la presentazione della denuncia di truffa non è sufficiente a dimostrare l’esclusiva responsabilità del commercialista, esonerandolo dall’omesso versamento di imposta. I giudici hanno ritenuto che le motivazioni addotte dalla CTR fossero generiche ed apodittiche, atteso che non risultava accertato che la responsabilità del professionista fosse collegata all’omessa dichiarazione ovvero al mancato pagamento e che nessuna colpa fosse addebitabile alla società malgrado gli adempimenti rimasti inevasi gravassero sulla società stessa. Pertanto la S.C. ha ribaltato la tesi propugnata dai giudici di merito affermando che la denuncia per truffa del commercialista non scagiona totalmente il contribuente da ogni colpa. Il professionista deve rispettare gli obblighi di correttezza e lealtà. In tema di responsabilità del professionista deve annoverasi comunque una giurisprudenza che si è pronunciata più volte a favore del contribuente, ponendo in risalto che la condotta del professionista deve essere improntata al rispetto degli obblighi di correttezza e lealtà professionale contenuti nella normativa vigente e nel codice di deontologia professionale. Infatti il professionista, incaricato di redigere la dichiarazione dei redditi, deve farlo usando la diligenza e la perizia di cui all’articolo 1176 c.c. ed, in caso di errore nella compilazione, è tenuto a risarcire il danno Cass., Sez Terza civile, numero 8860/2011 e numero 25136/2009 . Sanzione sì, sanzione no. Una recentissima sentenza ha affermato che il contribuente deve pagare il tributo ma non le sanzioni in caso di omesso versamento da parte del professionista a cui aveva conferito l’incarico. Infatti, in caso di violazioni collegate esclusivamente alla condotta rilevante penalmente del professionista, può disporsi la sospensione delle sanzioni e delle soprattasse a favore del contribuente Cass, numero 2360/2012 Cass. 9916/2010 . Il contribuente, infine, che abbia fornito la prova di aver presentato il condono tributario e per negligenza del professionista non ne abbia potuto usufruire, quest’ultimo deve risarcire il cliente del danno provocato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 20 dicembre 2012 – 6 febbraio 2013, numero 2813 Presidente Cicala – Relatore Di Blasi Svolgimento del processo e motivi della decisione 1 - È chiesta la cassazione della sentenza numero 01/32/2010, pronunziata dalla CTR di Torino Sezione numero 32 il 21.05.2009 e depositata l'1 febbraio 2010. Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l'appello della società contribuente, limitatamente alle sanzioni, che ha dichiarato non dovute. 2- Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell'avviso di accertamento IVA, IRPEG ed IRAP degli anni 2000 e 2001, censura l'impugnata decisione per difetto di motivazione, nonché per violazione degli articolo 6 del d.lgs. numero 472/1997 e 2697 c.comma 3 - L'intimata, non ha svolto difese in questa sede. 4 - La CTR è pervenuta alla rassegnata decisione, opinando che la contribuente andasse esente da sanzioni, in considerazione del fatto che aveva dato prova di avere presentato denuncia querela nei confronti di C.A. ed altri per il reato di truffa ed il relativo processo era tuttavia pendente. Ciò stante, in effetti, le doglianze prospettate dalla ricorrente Agenzia, sembrano fondate, giacché non risulta assolto l'obbligo motivazionale, essendo principio consolidato sia quello secondo cui è configurabile l'omessa motivazione, quando il giudice di merito omette di indicare nella semenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento Cass.numero 890/2006, numero 1756/2006, numero 2067/1998 . 4-bis - In vero, le espressioni utilizzate, appaiono generiche ed apodittiche, non risultando verificato ed evidenziato se la responsabilità del professionista attenesse dall'omessa dichiarazione ovvero al mancato pagamento e neppure gli elementi presi in considerazione e valorizzati, per giungere a ritenere che la responsabilità esclusiva dell'infrazione fiscale fosse riconducibile a fatto di terzi e che nessuna colpa fosse addebitale alla società, malgrado l’obbligo specifico degli adempimenti dovuti e rimasti inevasi, gravasse sulla stessa. 5 - Data la delineata realtà processuale, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli articolo 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di Consiglio, accogliendo il ricorso per manifesta fondatezza. Il Relatore Cons. A.D.B. . La Corte, Visti la relazione, i l ricorso e gli altri atti di causa Ritenuto che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione ed i principi ivi richiamati e che, alla relativa stregua, il ricorso va accolto e che, per l'effetto, va cassata l'impugnata decisione Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR del Piemonte, procederà al riesame e, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione Visti gli articolo 375 e 380 bis c.p.c. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR del Piemonte.