E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 28 del 2 febbraio 2013 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 dicembre 2012 che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, legge numero 223/1991, individua i parametri oggettivi per l'autorizzazione alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale CIGS in caso di dichiarazione di fallimento dell’impresa, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione dell’impresa all'amministrazione straordinaria.
La definizione dei parametri. Tenuto conto che gli ammortizzatori sociali mirano ad agevolare la ricollocazione dei lavoratori e la salvaguardia dei livelli occupazionali sia presso l'impresa istante, che presso imprese terze interessate ad acquisire l'azienda, il provvedimento in oggetto definisce i parametri oggettivi di valutazione delle istanze di trattamento straordinario di integrazione salariale presentate dal curatore, dal liquidatore o dal commissario. Le disposizioni in oggetto si applicano alle istanze presentate successivamente alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Le prospettive di continuazione o ripresa dell’attività. Nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, o di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, per quanto attiene alla sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività, si deve pertanto tener conto dei seguenti parametri oggettivi, che vanno indicati, anche alternativamente, nell'istanza di concessione misure volte all'attivazione di azioni miranti alla prosecuzione dell'attività aziendale o alla ripresa dell'attività medesima manifestazioni di interesse da parte di terzi, anche conseguenti a proposte di cessione, anche parziale, dell'azienda, o a proposte di affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa tavoli, in sede governativa o regionale, finalizzati all'individuazione di soluzioni operative tese alla continuazione o alla ripresa dell'attività. La salvaguardia dei livelli di occupazione. Per quanto concerne invece la salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, oltre ai predetti parametri, bisogna considerarne degli ulteriori e cioè piani volti al distacco dei lavoratori presso imprese terze stipula di contratti a tempo determinato con datori di lavoro terzi piani di ricollocazione dei soggetti interessati, programmi di riqualificazione delle competenze, di formazione o di politiche attive in favore dei lavoratori, predisposti da soggetti pubblici, dai Fondi di cui all'articolo 118, legge numero 388/2000, e dai soggetti autorizzati o accreditati, di cui al Capo I del Titolo II del D. Lgs. numero 276/2003.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 4 dicembre 2012 G.U. 2 febbraio 2013, numero 28 Individuazione dei parametri oggettivi per l'autorizzazione della CIGS, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, numero 223 Decreto numero 70750 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 23 luglio 1991 numero 223, e successive modificazioni, ed, in particolare, l'articolo 3 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, numero 218, regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994 numero 20, e successive modifiche Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, numero 276, e successive modifiche, ed in particolare, il Capo I del Titolo II Vista la legge 28 giugno 2012, numero 92, e successive modifiche, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» Visto l'articolo 46-bis, comma 1, lettera h , del decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, numero 134, il quale, nel sostituire il comma 70 dell'articolo 2 della citata legge numero 92 del 2012, ha riformulato il comma 1 dell'articolo 3 della surrichiamata legge numero 223 del 1991 Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, numero 223, come sopra riformulato, laddove dispone che «Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento.» Considerato che, in funzione del superamento delle attuali difficoltà occupazionali, gli ammortizzatori sociali sono volti ad agevolare la ricollocazione dei lavoratori, favorendo la conservazione del patrimonio delle competenze e delle professionalità acquisite, nonché ad incrementare, con specifici percorsi formativi e di riqualificazione, l'occupabilità dei soggetti destinatari, valorizzando, con le politiche attive, l'allineamento tra l'offerta e la domanda di lavoro Considerato, inoltre, che il trattamento di integrazione salariale è finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali sia presso l'impresa istante, che presso imprese terze interessate all'acquisizione, anche parziale, dell'azienda Ritenuto, pertanto, di definire, alla luce di quanto precede, parametri oggettivi di valutazione delle istanze di trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dal curatore, dal liquidatore o dal commissario, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria Decreta articolo 1 1. In attuazione del primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge numero 23 luglio 1991 numero 223, come riformulato dall'articolo 46-bis, comma 1, lettera h , del decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, numero 134, il presente decreto individua i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze presentate dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario. articolo 2 1. Ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 3 della citata legge numero 223 del 1991, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, per quanto attiene alla sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività, si tiene conto dei seguenti parametri oggettivi, da indicare, anche in via alternativa, nell'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale a misure volte all'attivazione di azioni miranti alla prosecuzione dell'attività aziendale o alla ripresa dell'attività medesima, adottate o da adottarsi da parte del responsabile della procedura concorsuale b manifestazioni di interesse da parte di terzi, anche conseguenti a proposte di cessione, anche parziale dell'azienda, ovvero a proposte di affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa c tavoli, in sede governativa o regionale, finalizzati all'individuazione di soluzioni operative tese alla continuazione o alla ripresa dell'attività, anche mediante la cessione, totale o parziale, ovvero l'affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa. articolo 3 1. Ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 3 della citata legge 23 luglio 1991, numero 223, e successive modifiche, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, per quanto attiene alla sussistenza della salvaguardia, anche parziale dei livelli di occupazione, si tiene conto, in aggiunta ad i parametri oggettivi di cui all'articolo 2, da indicare anche in via alternativa, dei seguenti ulteriori parametri oggettivi, da indicare, anche in via alternativa, nell'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale a piani volti al distacco dei lavoratori presso imprese terze b stipula di contratti a tempo determinato con datori di lavoro terzi c piani di ricollocazione dei soggetti interessati, programmi di riqualificazione delle competenze, di formazione o di politiche attive in favore dei lavoratori, predisposti da soggetti pubblici, dai Fondi di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, numero 388, e dai soggetti autorizzati o accreditati, di cui al Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, numero 276, e successive modifiche. articolo 4 1. Il presente decreto diviene efficace dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano alle istanze di trattamento straordinario di integrazione salariale presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.