Opposizione all'esecuzione: niente ferie per il ricorso in cassazione

L'esclusione dalla sospensione feriale dei termini prevista per le opposizioni esecutive si applica anche al termine per proporre ricorso per cassazione.

L'esclusione dalla sospensione feriale dei termini prevista per le opposizioni esecutive si applica anche al termine per proporre ricorso per cassazione conta la natura della controversia e non il giudice innanzi al quale la causa pende. Ad affermarlo è la Terza sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 7854 depositata lo scorso 6 aprile.La vicenda. Un cittadino ricorreva per cassazione contro una sentenza del Tribunale di Roma, che dichiarava inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, rigettando l'opposizione all'esecuzione. Tale pronuncia, notificata il 13 luglio 2009, veniva impugnata nei successivi 60 giorni, ricomprendendo nel calcolo anche la sospensione feriale. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo. Termini in ferie dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno. I giudici di legittimità ricordano la sospensione feriale dei termini non si applica nelle cause relative alle opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi conseguentemente, l'esclusione dalla sospensione feriale, prevista dall'articolo 3, l. numero 742/1969, si applica anche al termine per proporre ricorso per cassazione.Il ricorso di legittimità non va in ferie. In particolare, precisa la S.C., il fatto che le cause di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi non siano oggetto di sospensione durante il periodo feriale va riferito all'intero corso del procedimento. Tale principio - senza dubbio - si riferisce anche ai termini per proporre ricorso per cassazione il citato articolo 3 fa pur sempre riferimento a controversie dotate di una particolare natura e non già all'organo giudiziario presso cui pende quella controversia.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 febbraio - 6 aprile 2011, numero 7854Presidente Filadoro - Relatore De StefanoSvolgimento del processo1. F.F. propone ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, avverso la sentenza numero 4630/09 del 5.3.09 del Tribunale di Roma, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi e rigettata l'opposizione ad esecuzione da lui dispiegate nei confronti del procedente A.D., fondate la prima sulla nullità dell'atto di pignoramento presso terzi per violazione del termine a comparire e la seconda su di un'eccezione di compensazione e sulla contestazione di alcune delle somme precettate per spese e diritti di precetto.2. Resiste con controricorso il D. ma nessuna delle parti svolge ulteriore attività e nemmeno compare all'udienza pubblica del 23.2.11 per partecipare alla discussione orale.Motivi della decisione3. Il ricorso per cassazione è stato proposto con atto notificato il 23.10.09, a fronte dell'avvenuta notifica della sentenza in data 13.7.09 ma, poiché le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi sono escluse dalla sospensione feriale, il ricorso è tardivo - essendo scaduto il termine breve di cui all'articolo 325 cpv. c.p.c. il 13.9.09 - e quindi inammissibile.4. Infatti, l'esclusione dalla sospensione feriale dei - termini dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno , prevista dall'articolo 3 della legge 7 ottobre 1969 numero 742 per tali opposizioni Cass. 30 gennaio 1978 numero 431, Cass. 16 settembre 1980 numero 5273, Cass. 14 febbraio 1981 numero 929, Cass. 26 ottobre 1981 numero 5592, Cass. 21 dicembre 1998 numero 12768, Cass. ord. 6 dicembre 2002 numero 17440, Cass. 15 giugno 2004 numero 11271, Cass. 22 ottobre 2004 numero 20594, Cass. 10 febbraio 2005 numero 2708 tra le più recenti, v. Cass., ord. 9998/10 in motivazione, Cass. sez. unumero 10617/10 Cass., ord. 28 gennaio 2011 numero 2120 Cass. 1 febbraio 2011 numero 2345 , si applica anche al termine per proporre ricorso per cassazione il principio sancito dall'articolo 3 della legge numero 742 del 1969, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione la norma citata, invero, anche nella parte in cui richiama l'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura tale, cioè, da giustificare l'esigenza di una sollecita trattazione , e non già all'organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima giurisprudenza consolidata in materia di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, v., tra le altre Cass., ord. 6 febbraio 2004 numero 2342 Cass., ord. 18 gennaio 2006 numero 818 Cass., ord. 18 gennaio 2006 numero 817 Cass. 2 marzo 2010 numero 4942 Cass. 1 febbraio 2011 numero 2345 per altre tipologie di cause sottratte alla sospensione Cass. 4 dicembre 1991 numero 13055, Cass. 20 giugno 1994 numero 5932, Cass. 24 marzo 1995 numero 3478, Cass. 4 marzo 2000 numero 2450, Cass. 26 luglio 1996 numero 6753, Cass. 4 novembre 1997 numero 10823, Cass. 8 aprile 1998 numero 3629, Cass. 3 gennaio 2001 numero 44 .5. Così dichiarata l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.P.Q.M.La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna F.F. al pagamento, in favore di A D. , delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.