E’ illegittimo l’interrogatorio di garanzia dell’indagato se l’avviso al difensore non sia tempestivo, avuto riguardo alla concreta possibilità per il difensore di essere fisicamente presente al compimento dell’atto e di svolgere un’adeguata assistenza difensiva. A tal fine, non solo devono essere considerati fattori eterogenei, come la distanza che separa lo stesso difensore dal luogo in cui l’interrogatorio si svolge e la rapidità dei mezzi di comunicazione e di locomozione, ma anche i tempi necessari all’esame degli atti processuali, ancorché già depositati in precedenza.
E’ quanto emerge nella sentenza numero 41118, della Corte di Cassazione, depositata il 3 ottobre 2014. Il caso. Il Tribunale, in funzione di Giudice del riesame, respingeva l’appello proposto ai sensi dell’articolo 310 c.p.p. appello avverso l’ordinanza del Gip, con cui era stata rigettata l’istanza di declatoria di perdita di efficacia, per omesso interrogatorio dell’indagato ai sensi dell’articolo 294 c.p.p. interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale , della misura della custodia in carcere rinnovata dal medesimo Gip. Il Tribunale aveva rigettato l’impugnazione, osservando che l’interrogatorio, dopo che era stata declinata la competenza per territorio del Gip e indicato quello competente, si era svolto comunque alla presenza di un sostituto del codifensore dell’indagato e che l’altro difensore era stato informalmente avvertito dello svolgimento dell’interrogatorio. Il soccombente ricorreva in Cassazione, deducendo l’illogicità della motivazione oltreché la violazione del diritto di difesa. Necessario il tempestivo avviso al difensore. Il ricorso è fondato. E’ difatti stata violata la previsione di cui alla seconda parte del comma 4 dell’articolo 294 c.p.p., secondo cui deve essere dato tempestivo avviso del compimento dell’interrogatorio al pm e al difensore, che ha l’obbligo di intervenire. Secondo consolidato orientamento di legittimità, «è illegittimo l’interrogatorio di garanzia dell’indagato qualora l’avviso al difensore non sia tempestivo avuto riguardo alla concreta possibilità per il difensore di essere fisicamente presente al compimento dell’atto e di svolgere un’adeguata assistenza difensiva. Ne consegue che, a tal fine, non solo devono essere considerati fattori eterogenei – quali la distanza che separa lo stesso difensore dal luogo in cui l’interrogatorio si svolge e la rapidità dei mezzi di comunicazione e di locomozione – ma anche i tempi necessari all’esame degli atti processuali, ancorché già depositati in precedenza» Cass., numero 2253/20139 . La nullità non era stata sanata. Nel caso in esame, è palese la violazione della norma predetta dal momento che al codifensore dell’indagato era stato concesso un tempo esiguo intercorrente tra la spedizione dell’avviso ed espletamento dell’atto, in relazione alla distanza tra luogo di svolgimento ed ubicazione dello studio legale. La situazione di inadeguatezza dell’assistenza difensiva non era nemmeno stata sanata ai sensi degli articolo 183 Sanatorie generali delle nullità e 184 Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni c.p.p L’interrogatorio rimane valido, sole se Infine, la Corte chiarisce che l’interrogatorio di garanzia rimane valido, senza sovvenire bisogno di procedere ad un nuovo interrogatorio, se la misura cautelare dal giudice incompetente sia rinnovata da quello competente. Conserva pertanto piena efficacia l’interrogatorio di garanzia purché esso sia stato ritualmente espletato. La Cassazione, in accoglimento del ricorso, annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia della misura cautelare in atto.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 settembre – 3 ottobre 2014, numero 41118 Presidente Di Virginio – Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza sopra impugnata il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, respingeva l'appello proposto ai sensi dell'articolo 310 cod. proc. penumero da L.C.C. avverso quella emessa dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio in data 31/01/2014, con cui era stata rigettata l'istanza di declaratoria di perdita di efficacia, per omesso interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'articolo 294 cod. proc. penumero , della misura della custodia in carcere rinnovata dal medesimo GIP ex articolo 27 cod. proc. penumero con ordinanza del 13/01/2013. La misura cautelare era stata, infatti, originariamente applicata all'indagato dal GIP del Tribunale di Pistoia, il quale aveva delegato quello di Lodi ai sensi dell'articolo 294, comma 5 cod. proc. penumero per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia successivamente il Tribunale del Riesame di Firenze aveva declinato la competenza per territorio del GIP di Pistoia indicando quale giudice competente il GIP di Busto Arsizio. Oggetto delle doglianze veicolate con l'istanza a detto giudice è l'interrogatorio di garanzia a suo tempo delegato e svolto dal GIP di Lodi, non avendo, infatti, quello di Busto Arsizio ritenuto di dover provvedere ad autonomo interrogatorio, dopo la rinnovazione della misura ai sensi dell'articolo 27 cod. proc. penumero Il Tribunale di Milano rigettava l'impugnazione, osservando che l'interrogatorio si era comunque svolto alla presenza di un sostituto del codifensore dell'indagato avv. Ennio Ercoli e che l'altro difensore avv. Roberto Bruni era stato informalmente avvertito dalla Cancelleria il giorno precedente 05/12/2013 dello svolgimento dell'interrogatorio, quando gli atti non erano ancora stati trasmessi dal giudice delegante il giorno 06/12/2013, inoltre, non appena concordato con l'altro difensore di anticiparne l'espletamento alle ore 10.15, invece delle ore 12.00 indicate all'avv. Bruni, a questi era stato inviato apposito fax ore 09.48 senza tuttavia che detto legale comunicasse la propria impossibilità a presenziare né provvedesse alla nomina di un sostituto o chiedesse un differimento dell'incombente probatorio. Il sostituto del codifensore di fiducia, avv. Rodolfo Ercoli aveva, tuttavia, fatto rilevare a verbale che l'avv. Bruni non aveva ricevuto l'avviso dell'interrogatorio in tempo utile, non potendo perciò essere presente, data anche la distanza esistente tra XXXX ed il suo studio ubicato in . Ciò nonostante, concludeva il Tribunale per l'insussistenza di alcuna violazione del diritto di difesa e del disposto dell'articolo 302 cod. proc. penumero . 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, attraverso il codifensore avv. Roberto Bruni, il quale deduce illogicità della motivazione sotto diversi profili, non ultimi quelli della affermata rilevanza della mancata nomina di un sostituto processuale o dell'omessa richiesta di differimento dell'interrogatorio si deduce, inoltre, la violazione del diritto di difesa, essendo l'indagato assistito da due difensori, nonché la violazione dell'articolo 302 comma 1 prima parte cod. proc. penumero , non avendo il GIP di Busto Arsizio proceduto a nuovo interrogatorio all'atto della rinnovazione della misura ai sensi dell'articolo 27 cod. proc. penumero . Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. 3.1 Risulta violata, nel caso in esame, la previsione di cui alla seconda parte del comma 4 dello articolo 294 cod. proc. penumero a mente del quale, ai fini dell'espletamento dell'interrogatorio di garanzia cui al comma 1, al pubblico ministero e al difensore, che ha l'obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, già più volte affermato il principio che è illegittimo l'interrogatorio di garanzia dell'indagato qualora l'avviso al difensore non sia tempestivo, ex articolo 294, comma 4 cod. proc. penumero , avuto riguardo alla concreta possibilità per il difensore di essere fisicamente presente al compimento dell'atto e di svolgere un'adeguata assistenza difensiva. Ne consegue che, a tal fine, non solo devono essere considerati fattori eterogenei - quali la distanza che separa lo stesso difensore dal luogo in cui l'interrogatorio si svolga e la rapidità dei mezzi di comunicazione e di locomozione - ma anche i tempi necessari all'esame degli atti processuali, ancorché già depositati in precedenza Cass. Sez. 5, sent. numero 2253 del 17/10/2013, Baldassarri, Rv. 257937 Sez. 1, sent. numero 40523 del 10/10/2001, Assinnata, Rv. 220240 Sez. 6, sent. numero 1233 del 01/04/1998, Capasso, Rv. 211704 . In applicazione di detti principi è stata annullata senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento del GIP di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato, ritenendo tempestivo l'avviso al difensore, trasmesso via fax alle ore 11.33 dello stesso giorno in cui doveva avere luogo l'interrogatorio fissato per le ore 16.00, considerata anche la distanza tra l'Ufficio designato - Tribunale di Siena - e lo studio del legale in Roma sez. 5 numero 2253/13 cit. è stato rigettato il ricorso con cui si deduceva la nullità dello interrogatorio per esserne stato dato avviso al difensore solo due ore prima, ritenendo tempestiva la comunicazione in considerazione del fatto che l'incombente doveva svolgersi nel carcere della stessa città in cui risiedeva il difensore dell'imputato, il quale aveva avuto tutto il tempo di consultare la documentazione e di presenziare all'atto sez. 1 numero 40523/01 cit. è stato considerato tempestivo l'avviso dato telefonicamente al difensore alle ore 08.30 presso il domicilio sito nel Comune di OMISSIS , mentre l'interrogatorio era stato tenuto alle ore 12.40 dello stesso giorno presso il carcere di omissis sez. 6 numero 1233/98 cit. . Venendo al caso in esame, la concessione al codifensore dell'indagato avv. Bruni di un tempo veramente esiguo intercorrente tra spedizione dell'avviso via telefax ed espletamento dell'atto 27 minuti , in relazione alla distanza circa 60 km tra luogo di svolgimento ed ubicazione dello studio del legale , rende palese la violazione della norma, integrante nullità ai sensi degli articolo 178 lett. c e 180 cod. proc. penumero sotto il profilo della inadeguata assistenza difensiva dell'indagato. 3.2 Né - posto che nella specie l'indagato risultava assistito da due difensori - si può ritenere che sia intervenuta sanatoria della nullità ai sensi degli articolo 183 e 184 cod. proc. penumero . Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'omessa notificazione dell'avviso di udienza nel procedimento in camera di consiglio ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato da luogo a nullità a regime intermedio, sanata con la presenza in udienza dell'altro difensore, il quale svolga le sue argomentazioni senza nulla eccepire in proposito Cass. Sez. 2, numero 31677 del 26/06/2003, Scravaglieri, Rv, 226538 e Sez. 6, numero 606 del 11/11/1992, Cannone, Rv. 193463 . Risulta, tuttavia, dallo stesso provvedimento oggi impugnato che il sostituto del codifensore presente all'interrogatorio, avv. Rodolfo Ercoli, ebbe a far rilevare al GIP che l'avv. Bruni non aveva ricevuto l'avviso dell'interrogatorio in tempo utile e non aveva potuto presenziarvi, attesa la distanza esistente tra ed il suo studio ubicato in , risultando pertanto esclusa la sussistenza di una situazione integrante sanatoria della nullità, anzi eccepita in maniera espressa. Si rileva, inoltre, a completamento delle superiori considerazioni, che proprio a causa dell'assenza all'interrogatorio del codifensore avv. Bruni, il L. scelse di avvalersi della facoltà di non rispondere, a dimostrazione della diretta incidenza dell'intempestiva citazione del legale sul concreto atteggiamento processuale assunto dall'indagato. 4. Vale, infine, osservare che nessun altro interrogatorio dell'indagato era intervenuto a seguito dell'indicazione del GIP di Busto Arsizio quale giudice competente e della rinnovazione, da parte sua, della misura cautelare ai sensi dell'articolo 27 cod. proc. penumero . A tale riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio che non è necessario procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia qualora la misura cautelare disposta dal giudice incompetente sia rinnovata ad opera di quello competente, posto che ai sensi dell'articolo 27 cod. proc. penumero l'estinzione della misura si determina solo nel caso in cui il secondo non abbia provveduto ad emettere una nuova ordinanza ex articolo 292 cod. proc. penumero nel termine di venti giorni da quella di trasmissione degli atti, conservando pertanto piena efficacia l'interrogatorio di garanzia di cui all'articolo 294 cod. proc. penumero , cui secondo la legge deve provvedere il giudice che ha disposto la misura e non quello competente per il merito, atteso che l'articolo 27 richiama il solo articolo 292 e non anche gli articolo 294 e 302 cod. proc. penumero ex plurimis v. Cass. Sez. 5, numero 3399 del 27/10/2009, Zarcone e altro, Rv. 245836 . A tale principio, che va certamente riaffermato, deve aggiungersi però la postilla che l'efficacia dell'interrogatorio del giudice che ha disposto la misura è subordinato alla necessaria condizione che esso sia stato ritualmente espletato, come non ha mancato ad es. di esplicitare la recente pronunzia di Cass. Sez. U numero 28270 del 24/04/2014, Sandomenico a proposito dell'analogo tema della rinnovazione della misura cautelare custodiate emessa in seguito a dichiarazione d'inefficacia di quella precedente ai sensi dell'articolo 309, commi 5 e 10 cod. proc. penumero . 5. All'annullamento dell'ordinanza impugnata conseguono la dichiarazione d'inefficacia della misura cautelare in atto ai sensi dell'articolo 302 cod. proc. penumero e per l'effetto l'immediata rimessione in libertà dell'indagato ricorrente, se non detenuto per altra causa. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia della misura cautelare in atto. Dispone per l'effetto la immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 626 cod. proc. penumero .