Sindaco appena eletto, il politico sconfitto riporta voci sul ‘voto di scambio’: nessuna diffamazione

Parole come pietre in occasioni di diverse trasmissioni televisive, ma il protagonista, che ha messo nel mirino il nuovo ‘primo cittadino’ del Comune, ha semplicemente richiamato alcuni sospetti fatti balenare dalla cittadinanza. Generico richiamo a un’ipotesi di ‘voto di scambio’ nessuna sanzione, quindi, a livello penale.

Scontro all’ultimo voto per conquistare la ‘fascia tricolore’ di ‘primo cittadino’. Settimane passate in trincea – politicamente parlando –, nel piccolo paese di neanche 20mila abitanti, coi candidati a sindaco a sfidarsi, armati di dichiarazioni sempre più ‘forti’. A urne chiuse, e a conteggi definitivi, con vincitori e vinti, però, le polemiche non si placano E, paradossalmente, arriva la ‘bomba’ clamorosa dagli studi di una emittente televisiva locale il candidato sconfitto riporta voci di una “compravendita di voti” che avrebbe favorito il sindaco del Comune. A corredo di quelle parole, poi, anche una denuncia per l’ipotesi di reato di “voto di scambio”, denuncia che ha dato il ‘la’ a un procedimento concluso poi con l’archiviazione. Nessun elemento, quindi, a sostegno della paventata irregolarità che avrebbe condotto alla vittoria il nuovo ‘primo cittadino’. Eppure, nonostante tutto, le ‘parole in libertà’ del candidato sconfitto non sono catalogabili come diffamazione Cass., sent. numero 19556/2015, Quinta Sezione Penale, depositata ieri . Trasmissione. ‘ Repetita iuvant ’, e, difatti, le accuse di «condotte di compravendita di voti» vengono proposte in diverse «trasmissioni» di una «emittente televisiva» a lanciare quelle accuse, nel contesto di un piccolo paese, è un esponente politico locale, il quale pone l’indice sul candidato alle Comunali che ha poi conquistato la poltrona di primo cittadino. Consequenziale è anche il «procedimento originato dalla denuncia presentata» per l’ipotesi di «reato di voto di scambio», procedimento che, però, si conclude con la «archiviazione». In sostanza, l’«esito delle elezioni» per nominare il ‘primo cittadino’ del Comune pare assolutamente corretto. E di conseguenza pare inevitabile che a finire sul banco degli imputati sia l’esponente politico lasciatosi andare a dichiarazioni ‘forti’ Ma, a sorpresa, non sono di questo parere i giudici della Corte d’appello, i quali optano per la «assoluzione» dall’accusa di «diffamazione», spiegando che l’esponente politico si era «limitato a riferire di fatti appresi da alcuni cittadini». Critica politica. Pronta la reazione del sindaco del Comune, il quale, come «parte civile», ribadisce, col ricorso in Cassazione, la tesi della «diffamazione». Egli, in particolare, evidenzia il valore negativo delle frasi a lui rivolte, frasi con cui si sosteneva che la sua «elezione» era stata «determinata dalla compravendita di voti». Ma questa sottolineatura, per quanto potenzialmente rilevante, è posta in secondo piano da un particolare non secondario in sostanza, l’esponente politico, protagonista di diverse trasmissioni, avrebbe solo riportato le «voci», raccolte da alcuni suoi collaboratori, relative a «episodi di compravendita di voti che si sarebbero verificati nel corso della campagna elettorale». Detto in maniera ancora più chiara, in occasione delle trasmissioni, era stato solo riportato «il contenuto di notizie già circolanti nella cittadinanza», notizie che, come detto, erano anche state oggetto di una «denuncia». E determinate «affermazioni», seppur assai gravi, erano state comunque «pronunciate incidentalmente nell’ambito di trasmissioni improntate ad una critica politica nei confronti dell’avversario nelle recenti elezioni» e «si erano mantenute nei limiti della critica politica», risolvendosi, sottolineano i giudici, «nell’esposizione di fatti veri, ossia l’esistenza di voci sul verificarsi di fenomeni di ‘voto di scambio’, che non si davano per certi ma come oggetto di segnalazione» e senza un «gratuito attacco alla persona» del ‘primo cittadino’. Ciò comporta la conferma della «assoluzione» per l’esponente politico, il quale, secondo i giudici, ha fatto un riferimento generico alla «incidenza del ‘voto di scambio’ sull’esito delle elezioni comunali», però senza fare alcun collegamento diretto alla «vittoria elettorale» del nuovo sindaco del Comune.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 febbraio – 12 maggio 2015, numero 19556 Presidente Lombardi - Relatore Zaza Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Agrigento del 25/10/2012, O.G. veniva assolto per insussistenza del fatto dall'imputazione del reato continuato di cui all'articolo 595 cod. penumero , contestato come commesso fino al 08/07/2006 in danno di Calogero Firetto, proclamato sindaco del Comune di Porto Empedocle a seguito di elezioni alle quali aveva partecipato anche il G., attribuendogli contrariamente al vero, in più trasmissioni da uno spazio autogestito presso l'emittente televisiva TVA di Agrigento, condotte di compravendita di voti che ne avevano determinato l'elezione. La parte civile ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione nell'esclusione della portata diffamatoria delle frasi contestate e nel riconoscimento della scriminante del diritto di critica politica tali conclusioni sarebbero fondate sull'illegittima acquisizione dei verbali di sommarie informazioni rese dalle testi C., S. e P., nel corso del procedimento originato dalla denuncia presentata dal G. per il reato di voto di scambio e concluso con l'archiviazione, disposta nonostante l'atto contenesse solo una generica richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione di prove orali e documentali, omettendo di assumere le dirette testimonianze delle stesse e di provvedere sulla subordinata richiesta della parte civile di acquisire le sommarie informazioni di segno contrario assunte nel procedimento di cui sopra la decisione assolutoria sarebbe peraltro motivata unicamente in base alla conformità delle notizie riportate dall'imputato a quelle riferite dalla S. e dalla P. successivamente ai fatti contestati le espressioni pronunciate avrebbero comunque contenuto intrinsecamente diffamatorio ed esorbitante dai limiti della continenza, non scriminato dal più generale riferimento di altre parti dei discorsi dell'imputato alle vicende di natura strettamente politica che avevano inciso sull'esito delle elezioni e l'affermazione della sentenza impugnata, per la quale l'imputato si sarebbe limitato a riferire di fatti appresi da alcuni cittadini, contrasterebbe con il contenuto delle frasi pronunciate laddove vi si sosteneva che l'elezione del Firetto era stata determinata dalla compravendita di voti. La difesa dell'imputato ha presentato memoria a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso, con istanza di condanna del ricorrente al pagamento delle spese. Considerato in diritto II ricorso è infondato. Infondata è in primo luogo la doglianza per la quale la motivazione della sentenza impugnata sarebbe incentrata sui verbali delle dichiarazioni delle testi S. e P., acquisite nel corso del giudizio di appello. La Corte territoriale premetteva infatti che l'acquisizione dei verbali era avvenuta al solo fine di verificarne la conformità a dichiarazioni già rese in atti da collaboratori del G., sulle quali si articolava la successiva argomentazione motivazionale. Le dichiarazioni delle testi di cui sopra assumevano pertanto, nel complesso della motivazione, una posizione del tutto marginale il che rende prive di decisività le questioni poste dal ricorrente sull'utilizzabilità e l'efficacia probatoria delle stesse. La decisione della Corte d'Appello era in realtà fondata per un verso su quanto riferito dai collaboratori del G., e per altro su una precisazione dei contenuto delle espressioni effettivamente pronunciate dall'imputato nel corso delle trasmissioni incriminate, in base all'ascolto delle relative registrazioni. Per il primo aspetto, si evidenziava come i testi avessero riferito di voci raccolte su episodi di compravendita di voti che si sarebbero verificati nel corso della campagna elettorale. Sotto il secondo profilo, dopo aver osservato che l'esame delle registrazioni mostrava come la maggior parte delle conversazioni trasmesse fosse stata dedicata ad una critica di esclusiva natura politica ai modi con i quali la campagna era stata condotta, l'esatto tenore della frasi dei G. era indicato nella formulazione «e poi ci sono altre cose gravi che si sentono dire a Porto Empedocle e che addirittura ci sono già state presentate querele presso i Carabinieri, di compravendita di voti, un fatto increscioso ma anche un fatto scandaloso tutte queste cose che poi determinano o meno l'elezione di un sindaco». In base a questi elementi, si concludeva che il G. si era limitato a riportare il contenuto di notizie già circolanti nella cittadinanza di Porto Empedocle, pervenutegli tramite i propri collaboratori, che avevano costituito oggetto della denuncia presentata dall'imputato e che le contestate affermazioni dell'imputato, pronunciate incidentalmente nell'ambito di trasmissioni improntate nel loro più ampio contesto ad una critica politica nei confronti dell'avversario nelle recenti elezioni, si erano mantenute nei limiti di detta critica, risolvendosi nell'esposizione di fatti veri, ossia l'esistenza di voci sul verificarsi di fenomeni di voto di scambio, che non si davano per certi ma come oggetto di segnalazione, e non esorbitando in un gratuito attacco alla persona del Firetto. In questi termini, la sentenza impugnata risulta coerentemente motivata nel rispetto dei criteri di veridicità e di continenza che legittimano il riconoscimento della scriminante dei diritto di critica Sez. 5, numero 4938 del 28/10/2010, Simeone, Rv. 249239 Sez. 5, numero 37220 del 23/06/2010, Cazzoletti, Rv. 24864 Sez. 5, numero 7149 del 03/12/2009, Cacciapuoti, Rv. 246096 . Tale motivazione non presenta i vizi di illogicità denunciati dal ricorrente, con particolare riguardo alla dedotta affermazione per la quale l'elezione del Firetto sarebbe stata determinata dalla compravendita di voti il dato testuale riportato dalla Corte territoriale su quanto effettivamente detto dall'imputato nel corso delle trasmissioni, sul quale è argomentata la decisione impugnata, è infatti nel senso della generica incidenza dei voto di scambio sull'esito delle elezioni comunali, senza che nel discorso fossero tratte conclusioni certe sulla ricorrenza di tale accadimento per la vittoria elettorale del Firetto. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della richiesta dell'imputato di condanna della parte civile al pagamento delle spese, queste ultime sono compensate fra le parti. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara compensate fra le parti le spese del presente grado.