Accetta l’eredità con beneficio di inventario, ma la cartella di pagamento è legittima

Spetta al Giudice tributario l’individuazione del soggetto tenuto al versamento dell’imposta.

Se l’erede ha accettato il patrimonio del de cuius con beneficio di inventario, la cartella di pagamento per IRPEF notificatagli dall’Agenzia delle Entrate è legittima? Secondo la Cassazione, ciò non può essere escluso. Si sono espressi in questo modo i giudici della Suprema Corte, con la sentenza depositata l’11 novembre 2016, numero 23019, accogliendo il ricorso del Fisco avverso un contribuente che lamentava la validità della cartella notificatagli, perché riteneva che su tutto prevalesse la sua accettazione con beneficio di inventario. Eredità. Dal Palazzaccio hanno osservato che il principio secondo cui chi accetta l’eredità con beneficio di inventario è erede, è dettato dall’articolo 490, primo comma, c.c. l’unica differenza, rispetto all’accettazione pura e semplice, è che il patrimonio del defunto è tenuto distinto dal quello dell’erede e che, pertanto, l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari. «L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario – hanno illustrato i Supremi Giudici – non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires hereditatis, cioè al di là dei beni lasciati dal de cuius». Giurisdizione tributaria. Alla tutela degli interessi delle due parti provvederà la giurisdizione tributaria, «la quale ha ad oggetto sia l’an che il quantum della pretesa tributaria, sicché spetta al giudice tributario l’individuazione del soggetto tenuto al versamento dell’imposta nei limiti quali esso, per la sua qualità, sia obbligato nei limiti di valore dei beni a lui pervenuti». Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR. Fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 16 settembre – 11 novembre 2016, numero 23019 Presidente Vivaldi – Relatore Lamorgese Fatti di causa S.R., erede di S.L., ha impugnato la cartella di pagamento con la quale l'Agenzia delle entrate aveva chiesto il pagamento di quanto dovuto da S.L. per essere divenuti definitivi gli avvisi di accertamento Irpef per gli anni dal 1983 al 1985. Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità della cartella, in quanto l'Ufficio non aveva considerato che egli aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario e, quindi, non poteva essere considerato obbligato verso l'erario per tutte le somme pretese in forza di obbligazioni alle quali egli era del tutto estraneo. La CTP ha accolto il ricorso e la CTR di Bologna, con sentenza 26 maggio 2009, ha rigettato il gravame dell'Agenzia, rilevando che la cartella impugnata faceva ritenere erroneamente che S.R. fosse l'unico soggetto tenuto all'obbligazione per intero. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di un motivo il contribuente non ha svolto difese. Ragioni della decisione L'Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, articolo 2 e articolo 35, comma 3, e articolo 277 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 4, avendo la sentenza impugnata annullato integralmente la cartella di pagamento con l'effetto di far venir meno qualsiasi obbligazione del contribuente, mentre avrebbe dovuto limitarsi a precisarne l'effettiva portata, rideterminandola, a norma dell'articolo 490 c.c Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata, annullando in via definitiva la cartella, cioè il titolo della pretesa creditoria dell'Agenzia delle entrate, ha fatto venire meno qualsiasi obbligazione di S.R. verso l'erario, con la conseguenza che egli potrebbe ricevere in eredità l'attivo risultante dall'inventario integralmente depurato del debito erariale. Questa conclusione non è coerente con la giurisprudenza di legittimità la quale ha ribadito il principio secondo cui colui che accetta l'eredità con beneficio d'inventario è erede, come stabilito dall'articolo 490 c.p.c., comma 1, con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell'erede e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall'articolo 490 c.c., comma 2. L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, quindi, non determina, di per sè sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere ultra vires hereditatis, cioè al di là dei beni lasciati dal de cuius Cass. numero 6488/2007 . L'erede nei cui confronti il creditore faccia valere la propria pretesa creditoria illimitata - come nel caso di specie, con la notifica della cartella per l'intero importo del debito tributario - ha interesse a far valere la limitazione della propria esposizione debitoria mediante un accertamento giudiziale in mancanza del quale il titolo non sarebbe più contestabile in sede esecutiva v. Cass. numero 4633/1992, numero 2442/1987 a tale interesse corrisponde quello del creditore di fare accertare la sussistenza del debito tributario del de cuius che diventerà esigibile nei confronti dell'erede quando sarà chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede Cass. numero 14847/2015, 4419/2008 . Alla tutela di entrambi gli interessi provvede la giurisdizione tributaria, la quale ha ad oggetto sia l'an che il quantum della pretesa tributaria, cioè l'esistenza e la consistenza dell'obbligazione tributaria, sicchè spetta al giudice tributario l'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta e dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia obbligato nei limiti di valore dei beni a lui pervenuti Cass., sez. unumero , numero 7805/2006 e 7792/2005 . In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla CTR Bologna, in diversa composizione, che dovrà attenersi ai principi sopra indicati e provvederà sulle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.