Eccedenza IVA trimestrale, scelta sull'utilizzo reversibile anche oltre i termini della correttiva

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 99/E dell'11 novembre 2014, ha chiarito che è modificabile la scelta operata dal contribuente, in occasione della presentazione del modello IVA TR, circa l'utilizzo dell'eccedenza IVA trimestrale, e che la modifica - con presentazione di un nuovo modello IVA TR - può essere effettuata anche dopo la scadenza del termine per la presentazione della «correttiva nei termini».

Nessun impedimento. Non c'è alcuna norma che impedisca al contribuente di variare la scelta di utilizzo della eccedenza di credito IVA trimestrale effettuata - ai sensi dell'articolo 8 d.P.R. numero 542/1999 - in occasione della presentazione del modello IVA TR, e dunque va riconosciuta la possibilità di revoca della richiesta di rimborso per utilizzare l'eccedenza in compensazione, e viceversa. Detta facoltà, inoltre, va riconosciuta anche oltre il termine di presentazione della «correttiva nei termini» l'apposita casella da barrare sul nuovo modello IVA TR da presentare per la modifica dell'opzione , fermo restando che l'utilizzo in compensazione di somme già chieste a rimborso senza previa rettifica realizza un'ipotesi di indebito utilizzo in compensazione del credito infrannuale, come tale sanzionabile ai sensi dell'articolo 13 d.lgs. numero 471/1997. Unico limite alla facoltà di rettifica è dato dal termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA, nella quale deve essere correttamente esposta la modifica della modalità di utilizzo del credito. Possibilità per il contribuente. I chiarimenti sono stati forniti dalle Entrate nella risoluzione numero 99/E dell'11 novembre 2014, nell'ambito di una consulenza giuridica prestata a un Ufficio territoriale. In particolare, l'Agenzia ha spiegato che il contribuente può, rettificando la scelta operata con la presentazione del modello TR anche oltre i termini di cui all'articolo 8 d.P.R. numero 542/1999 ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento • chiedere l'utilizzo in compensazione della somma già chiesta a rimborso, dopo aver preventivamente verificato con l’ufficio territorialmente competente che non sia già stata conclusa la fase istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento in tal caso la rettifica resta preclusa • chiedere il rimborso della somma di cui aveva già chiesto l'utilizzo in compensazione, a condizione che la compensazione non sia già stata effettuata nel qual caso, come già rilevato, si realizza un'ipotesi di indebito utilizzo di somme in compensazione, che va sanzionata ai sensi dell'articolo 13, d.lgs. numero 471/1997 . fonte www.fiscopiu.it

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