Distacco di personale, i rimborsi diventano imponibili

E’ una delle precisazioni contenute nella circolare numero 22/E del 9 giugno, in relazione alla deducibilità integrale IRAP delle spese per il personale a tempo indeterminato. Il documento, redatto secondo lo schema “domanda-risposta” fornisce diversi chiarimenti sulla nuova disciplina dell’IRAP contenuta nella Legge di Stabilità 2015.

Sette quesiti in tema di nuova deducibilità dell’IRAP, sette risposte. È questo il contenuto della circolare numero 22/E pubblicata ieri mattina dall’Agenzia delle Entrate con lo scopo di chiarire, in relazione alle questioni esaminate, l’applicazione della nuova disciplina dell’IRAP contenuta nella Legge di Stabilità 2015 l. numero 190/2014 . Vi segnaliamo le indicazioni più rilevanti. Contratti di somministrazione e distacco di personale. Secondo quanto precisato nella circolare, il beneficio della deduzione integrale articolo 11, comma 4 - octies, d.lgs. numero 446/1997 spetta anche per le imprese che abbiano stipulato contratti di somministrazione di forza lavoro con società interinali, purché le assunzioni da quest’ultime effettuate siano a tempo indeterminato. Dunque, anche nel caso in cui l’impresa abbia stipulato un contratto a tempo determinato con l’Agenzia per il lavoro. Conditio sine qua non per la deducibilità è che «il rapporto contrattuale sottostante tra datore di lavoro e dipendente sia a tempo indeterminato». In ipotesi di distacco di personale impiegato a tempo indeterminato, per le Entrate la deduzione dalla base imponibile IRAP dei costi sostenuti per il personale distaccato, comporta la “conseguente rilevanza degli importi spettanti, a titolo di rimborso, delle spese afferenti al medesimo personale”. Contratti a termine. In caso di contratti a termine è sempre esclusa la deducibilità integrale delle spese prevista solo per il personale impiegato a tempo indeterminato. Anche se la ragione del “termine” risiede nel tipo di attività svolta lavoratori stagionali o in preclusioni legali/regolamentari calciatori con durata massima quinquennale . Così chiarisce l’Agenzia allo specifico quesito posto su questo tipo di dipendenti. Credito d’imposta in assenza di personale. Il credito spetta solo nel caso in cui i contribuenti “non dispongano di lavoratori dipendenti”, dunque l’aver avuto dei dipendenti anche solo per alcuni giorni dell’anno non consente di accedere al credito, non essendo possibile alcun ragguaglio ai giorni di assenza del personale dipendente. Fonte www.fiscopiu.it

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