Nei casi in cui il condominio sia intestatario di un conto corrente, va garantito ad ogni condomino che ne faccia preventiva richiesta l’accesso a copia degli estratti conto, con o senza l’intervento dell’amministratore condominiale.
Così si è espresso l’Arbitro Bancario Finanziario, collegio di Roma, con decisione numero 7960/2016 del 16 settembre. Il caso. E’ stato presentato ricorso presso l’Arbitro Bancario Finanziario ad opera della proprietaria di un’unità immobiliare all’interno di un condominio. Questa aveva richiesto invano all’amministratore la documentazione relativa agli estratti conto di un conto corrente condominiale. Il rifiuto a fornire la summenzionata copia era opposto alla luce dell’allegata «mancanza dei presupposti di legittimazione attiva essendo l’amministratore l’unico legittimato a richiedere la documentazione in parola » ed era basato su un’interpretazione errata del novellato articolo 1129, comma 7, c.c Gli obblighi dell’amministratore. L’articolo citato recita «per il tramite dell’amministratore, ciascun condomino può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.» Secondo il Collegio di Roma l’interpretazione corretta della dicitura “per il tramite dell’amministratore” non può essere interpretata come se dicesse “solo attraverso l’amministratore”. Perciò, permanendo in capo ai condomini il diritto di accesso, garantito anche dall’articolo 119, comma 4, T.U.B., ne consegue che in capo a questi ultimi non è configurabile un obbligo di richiesta, ma, piuttosto, «di preventiva richiesta nei confronti dell’amministratore». Essendo il ricorso, quindi, meritevole di accoglimento, l’Arbitro «condanna l’intermediario al rilascio di copia della documentazione relativa al conto corrente del condominio richiesta».
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