Notifiche ricorso via PEC: il percorso telematico è ormai irreversibile

Non è nulla la notifica del ricorso effettuata in assenza dell’autorizzazione presidenziale di cui all’articolo 52, comma 2, del c.p.a. il quale dispone che «Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 c.p.c.».

Ciò in quanto nel processo amministrativo trova applicazione immediata la L. numero 53/1994 e, in particolare, gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa , nel testo modificato dall’articolo 25 comma, 3, lett. a della l. numero 183/2011, secondo cui l’avvocato «può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale [] a mezzo della posta elettronica certificata». Notificazione in via telematica a mezzo PEC dell’atto introduttivo del giudizio da parte degli avvocati Ha torto, quindi, la PA la quale ha ritenuto che l’articolo 46, d.l. numero 90/2014, convertito con modificazioni nella l. 11 agosto 2014, numero 114, nell’aggiungere all’articolo 16 quater , d.l. numero 179/2012, convertito con modificazioni nella l. numero 221/2012, aggiunto dall'articolo 1, comma 19, l. numero 228/2012, un nuovo comma 3 bis , in base al quale «le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa», avrebbe sancito l’inapplicabilità, al processo amministrativo, del meccanismo della notificazione in via telematica a mezzo PEC dell’atto introduttivo del giudizio da parte degli avvocati in mancanza dell’espressa autorizzazione presidenziale di cui all’articolo 52, comma 2, del c.p.a. . In realtà, ha precisato il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 4862 depositata il 22 ottobre, il sopra citato articolo 46 esclude l’applicazione, al processo amministrativo, dei commi 2 e 3 non della l. 21 gennaio 1994, numero 53, ma dell’articolo 16 quater del d. l. numero 179 del 2012, conv. con mod. nella l. numero 221 del 2012, il quale, al comma 2, demanda a un decreto del Ministro della giustizia l'adeguamento alle nuove disposizioni delle regole tecniche già dettate col d.m. numero 44/2011, mentre al comma 3 stabilisce che le disposizioni del comma 1 «acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2». Nel processo amministrativo telematico PAT –contemplato dall’articolo 13 delle norme di attuazione di cui all’Allegato 2 al cod. proc. amm. - precisa la sentenza, è ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC anche in mancanza dell’autorizzazione presidenziale ex articolo 52, comma 2, c.p.a., disposizione che si riferisce a “forme speciali” di notifica, laddove invece la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico, appare ormai irreversibile.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 29 settembre – 22 ottobre 2015, numero 4862 Presidente Saltelli – Estensore Guadagno Fatto e diritto 1. La Città Metropolitana di Roma ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III, numero 13273 del 30 dicembre 2014, che ha accolto il ricorso proposto dall’Associazione di Promozione Sociale Raggio Verde avverso il silenzio – diniego serbato dall’amministrazione provinciale di Roma sull’istanza in data 8 luglio 2014 di accesso agli atti relativi alla quantità di rifiuti abbancati nella discarica di Colle Fagiolara a Colleferro nell’anno 2013 e nel mese di gennaio 2014 e nei mesi successivi dell’anno 2014, ordinando alla predetta amministrazione provinciale di consentire l’accesso agli atti richiesti. A sostegno del gravame l’amministrazione ha dedotto la nullità della notifica del ricorso introduttivo notificato soltanto a mezzo della pec ed ha quindi contestato anche il capo della sentenza che l’ha condannata al pagamento delle spese di giudizio nel merito ha rilevato che la domanda di accesso non sarebbe pervenuta per meri disguidi burocratici agli uffici competente ed ha aggiunto di non essere ancora in possesso dei dati richiesti e di essere pronta a consentire l’accesso non appena le saranno pervenuti. Ha resistito al gravame l’Associazione di Promozione Sociale Raggio Verde, chiedendone il rigetto 2. Va rigettata la prima censura di carattere preliminare, con cui con cui si assume la nullità della notifica a mezzo pec. Posta elettronica certificata . Al riguardo il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale C.S., sez. VI, numero 2682/2015 , che esclude la nullità della notifica del ricorso con tali modalità, effettuata in assenza dell’autorizzazione presidenziale di cui all’articolo 52, comma 2, del c.p.a. . Non merita accoglimento l’assunto che l’articolo 46 del d. l. 24 giugno 2014, numero 90, convertito con modificazioni nella l. 11 agosto 2014, numero 114, nell’aggiungere all’articolo 16 quater del d. l. 18 ottobre 2012, numero 179, convertito con modificazioni nella l. 17 dicembre 2012, numero 221, aggiunto dall'articolo 1, comma 19, l. 24 dicembre 2012, numero 228, un nuovo comma 3 bis, in base al quale “le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa”, avrebbe sancito l’inapplicabilità, al processo amministrativo, del meccanismo della notificazione in via telematica –a mezzo PEC dell’atto introduttivo del giudizio da parte degli avvocati in mancanza dell’espressa autorizzazione presidenziale di cui all’articolo 52, comma 2, del c.p.a. . In realtà, il sopra citato articolo 46 esclude l’applicazione, al processo amministrativo, dei commi 2 e 3 non della l. 21 gennaio 1994, numero 53, ma dell’articolo 16 quater del d. l. numero 179 del 2012, conv. con mod. nella l. numero 221 del 2012, il quale, al comma 2, demanda a un decreto del Ministro della giustizia l'adeguamento alle nuove disposizioni delle regole tecniche già dettate col d. m. 21 febbraio 2011, numero 44, mentre al comma 3 stabilisce che le disposizioni del comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 . La mancata autorizzazione presidenziale ex articolo 52, comma 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la L. numero 53 del 1994 e, in particolare, per quanto qui più interessa, gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa , nel testo modificato dall’articolo 25 comma, 3, lett. a della l. 12 novembre 2011, numero 183, secondo cui l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale [] a mezzo della posta elettronica certificata”. Nel processo amministrativo telematico PAT –contemplato dall’articolo 13 delle norme di attuazione di cui all’Allegato 2 al cod. proc. amm. - è ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC anche in mancanza dell’autorizzazione presidenziale ex articolo 52, comma 2, del c.p.a. , disposizione che si riferisce a “forme speciali” di notifica, laddove invece la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico, appare ormai irreversibile in tal senso anche C.S., sez. III, 4270/2015 3. Il ricorso di primo grado era ed è stato validamente notificato ed è quindi ammissibile. Il ricorso deve tuttavia essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso dell’odierna udienza in camera di consiglio, in ragione della documentazione depositata da Lazio Ambiente S.p.A., l’Associazione di Promozione Sociale Raggio Verde ha dichiarato di essere stata integralmente soddisfatta, insistendo tuttavia per il pagamento delle spese di giudizio 4. In conclusione, pronunciando sull’appello, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado, potendo tuttavia compensarsi le spese del doppio grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.