Mutamento dell’attività dell’azienda: al dirigente scatta il diritto all’indennità

Il contratto della dirigenza dell’industria integra un’autonoma e diversa ipotesi di recesso, per cui se l’azienda modifica l’attività del manager scatta il diritto all’indennità perché si tratta di un’autonoma dequalificazione.

La Corte di Cassazione con la sentenza n.17990, depositata l’11 settembre 2015, ha accolto il ricorso di un dirigente avverso il suo datore di lavoro. Per i giudici di legittimità se l’azienda effettua una ristrutturazione aziendale e toglie competenze e responsabilità al dirigente spetta, come prevede il contratto, non il riconoscimento del preavviso, ma il diritto all’indennità. Il caso. La Corte d’appello, riformando la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto all’indennità di preavviso di un ex dirigente nel settore dell’industria dimissionario per mutamento della propria attività professionale, rigettando la sua domanda risarcitoria per illegittimo demansionamento, con sentenza dell’ottobre 2008, respingeva integralmente le domande del dirigente, compensando tra le parti le spese dei due gradi. I giudici di secondo grado escludevano il demansionamento dirigenziale e pertanto la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal dirigente , riconducendo l’esclusiva concentrazione del suo incarico alla responsabilità dell’area commerciale, con sottrazione nell’ottobre 2002, dell’area di amministrazione, finanza e controllo, riservata così come altre, direttamente alla Direzione, ad un processo di riorganizzazione aziendale in periodo di crisi. L’analisi della Cassazione. L’ex dirigente, avverso la sentenza sfavorevole della Corte di appello, è ricorso in Cassazione con tre motivi. Per i giudici di legittimità tali motivi, rispettivamente relativi 1 a vizio di omessa pronuncia sulla pretesa del dirigente all’indennità di preavviso ai sensi dell’articolo 16 CCNL Dirigenti Industria 2 alla violazione e falsa applicazione della stessa norma per erroneo assunto della coincidenza dell’ipotesi di mutamento dell’attività sostanzialmente incidente sulla posizione del dirigente con la sua giusta causa e quindi anche con un demansionamento illegittimo 3 al vizio di motivazione per il fondamento delle dimissioni del dirigente sull’articolo 16 CCNL Dirigenti Industria e non su una giusta causa, possono essere congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione. La Corte d’ appello ha, infatti, erroneamente ritenuto assorbito dall’esclusione delle dimissioni per giusta causa, l’esame della norma collettiva denunciata di violazione. Ma l’articolo 16, CCNL Dirigenti Industria 23 maggio 2000, stabilisce «Il dirigente che, a seguito di mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro 60 giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al TFR, anche ad un trattamento pari alla indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento». Appare evidente, osserva la Corte di Cassazione, alla sua semplice lettura coerente con il piano tenore letterale delle inequivoche espressioni e della comune volontà chiaramente palesata dalle parti articolo 1362 c.c. , che si tratti di ipotesi, in quanto concessiva al dirigente di una facoltà di recesso entro sessanta giorni e con diritto ad un trattamento pari all' indennità sostitutiva di preavviso a seguito di «mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione» affatto diversa, per presupposti ed effetti, da quella invece di demansionamento integrante giusta causa di dimissioni, esclusivamente valutato dalla Corte d’ appello e ciò pur nella consapevolezza dell’obiettiva modificazione della posizione dell’ex dirigente per la perdita di responsabilità dell’area di amministrazione, finanza e controllo. La segnalata differenza è stata, invece, debitamente apprezzata e correttamente valutata dal Tribunale, secondo cui «risulta indifferente al fine dell’applicazione dell’articolo 16 CCNL Dirigenti Industria se tale ridimensionamento abbia o meno integrato gli estremi del demansionamento e della dequalificazione professionale. La norma consente al dirigente di dimettersi beneficiando dell’indennità ivi prevista a seguito di mutamenti organizzativi che incidono sulla sua posizione, seppur legittimamente assunti nell’ambito del potere di libertà organizzativa dall’imprenditore. Ciò è accaduto nel caso di specie, avendo il ricorrente comunicato tempestivamente il proprio proposito di dimettersi in relazione ai provvedimenti assunti dalla Direzione della società in ordine alla attività da svolgere. Ne consegue che illegittimo risulta il rifiuto della società resistente di riconoscere al dirigente quanto stabilito dal CCNL di settore». L’articolo 16 CCNL unisce, infatti, il diritto del dirigente alle dimissioni e al conseguenziale specifico trattamento previsto al «mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulle sue posizioni» sicché, ciò che conta è il verificarsi dell’effetto giuridico del mutamento nell’organizzazione aziendale a costituire quella situazione di pregiudizio per la quale la norma contrattuale collettiva appresta la tutela Per la Corte di Cassazione ,partendo da tale presupposto, ben si comprende allora come la norma collettiva esaminata non possa essere correttamente interpretata alla stregua di una forfetizzazione dell’indennità di recesso per giusta causa nell’idoneità ad integrarla, oggetto di accertamento di fatto rimesso al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, è un demansionamento vietato, in quanto non temporaneo o effettuato solo per il tempo occorrente alla realizzazione di una nuova struttura produttiva, ma piuttosto incidente sulla riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell’ambito aziendale e, con riguardo al dirigente, altresì sulla rilevanza del ruolo. In conclusione, la Corte di Cassazione, accoglie il ricorso dell’ex dirigente , cassa la sentenza impugnata e la rinvia anche in riferimento alle spese alla Corte di appello che si pronuncerà in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 16 giugno – 11 settembre 2015, numero 17990 Presidente Macioce – Relatore Patti Svolgimento del processo La Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto all'indennità di preavviso di L.M.S., dimissionario per mutamento della propria attività professionale a norma dell'articolo 16 CCNL Dirigenti Industria subito dalla datrice G.S.R. s.p.a., ma rigettato la sua domanda risarcitoria per illegittimo demansionamento , con sentenza 6 ottobre 2008, respingeva integralmente le domande del dirigente, compensando tra le parti le spese dei due gradi. In esito a critico ed argomentato esame della documentazione prodotta sufficiente alla decisione e sostanzialmente irrilevante quello della prova orale , la Corte territoriale escludeva il demansionamento dirigenziale e pertanto la giusta causa delle dimissioni rassegnate da S. il 20 dicembre 2002 , riconducendo l'esclusiva concentrazione del suo incarico alla responsabilità dell'area commerciale, con sottrazione nell'ottobre 2002 dell'area di amministrazione, finanza e controllo congiuntamente affidatagli con la lettera di assunzione 14 aprile 1999 e ribadita con la successiva del 7 febbraio 2002, confermativa della prima, con la posizione di scadenze temporali e la fissazione di limiti di budget pertanto accrescitiva del suo livello di responsabilità riservata così come altre direttamente alla Direzione, ad un processo di riorganizzazione aziendale in periodo di crisi così ristrutturato il mandato fiduciario del dirigente, senza una sua riduzione in favore di altri soggetti. Con atto notificato il 11 maggio 2009, L.M.S. ricorre per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'ars. 378 c.p.c., cui resiste G.R.S. s.p.a. con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'ari. 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 4 c.p.c., per vizio di omessa pronuncia sulla pretesa deI dirigente all'indennità di preavviso ai sensi dell'articolo 16 CCNL Dirigenti Industria pure ritenuto astrattamente applicabile dalla Corte territoriale per l'obiettiva modificazione sostanziale del rapporto di lavoro, spettante indipendentemente dal demansionamento a norma dell'articolo 2103 c.c. a base di domanda risarcitoria, respinta dal Tribunale e poi abbandonata escluso dalla Corte medesima. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 16 CCNL Dirigenti Industria anche in riferimento agli articolo 1362, primo comma, 1363 e 1366 c.c., in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., per erroneo assunto della coincidenza dell'ipotesi di mutamento dell'attività sostanzialmente incidente sulla posizione del dirigente, prevista per la facoltà di recesso ivi regolata, con la sua giusta causa e quindi anche con un demansionamento illegittimo. Con il terzo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 5 c.p.c., sul fatto controverso e decisivo di applicazione dell'articolo 16 CCNL Dirigenti Industria, per il fondamento delle proprie dimissioni su tale norma e non su una giusta causa, come invece ritenuto e motivato dalla Corte territoriale, senza valutare il mutamento oggettivo della posizione del dirigente in virtù di una modificazione unilaterale anche del contratto di lavoro. I tre motivi, rispettivamente relativi a vizio di omessa pronuncia sulla pretesa del dirigente all'indennità di preavviso ai sensi dell'articolo 16 CCNL Dirigenti Industria il primo , violazione e falsa applicazione della stessa nonna per erroneo assunto della coincidenza dell'ipotesi di mutamento dell'attività sostanzialmente incidente sulla posizione del dirigente con la sua giusta causa e quindi anche con un demansionamento illegittimo il secondo , vizio di motivazione per il fondamento delle dimissioni del dirigente sull'articolo 16 CCNL Dirigenti Industria e non su una giusta causa il terzo , possono essere congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione. Ed essi sono fondati. La Corte territoriale ha, infatti, erroneamente ritenuto assorbito dall'esclusione delle dimissioni per giusta causa l'esame della norma collettiva denunciata di violazione Le dimissioni rassegnate ciononostante non sono, pertanto, supportate da giusta causa la disamina - al fine di eventuale applicazione - della norma collettiva, pure invocata dalla parte istante, risulta pertanto ultronea così all'ultimo capoverso di pg. 11 della sentenza . Ma l'articolo 16 CCNL Dirigenti Industria 23 maggio 2000 stabilisce 11 dirigente che, a seguito di mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro 60 giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al TFR, anche ad un trattamento pari alla indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento . Appare evidente, alla sua semplice lettura coerente con il piano tenore letterale delle inequivoche espressioni e della comune volontà chiaramente palesata dalle parti articolo 1362 c.c. , che si tratti di ipotesi, in quanto concessiva al dirigente di una facoltà di recesso entro sessanta giorni e con diritto ad un trattamento pari all'indennità sostitutivá di preavviso a seguito di mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione , affatto diversa, per presupposti ed effetti, da quella invece di demansionamento integrante giusta causa di dimissioni, esclusivamente valutato dalla Corte a pgg. da 9 a 11 della sentenza e ciò pur nella consapevolezza dell'obiettiva modificazione della posizione di S. per la perdita di responsabilità dell'area di amministrazione, finanza e controllo risultante dall'esame delle lettere 14 aprile 1999, 7 febbraio 2002 e dalla nota della Direzione 30 ottobre 2002 a pgg. 7, 8 della sentenza , nonché del l'operatività astratta , neppure negata dalla società datrice, dell'articolo 16 del contratto collettivo così ancora a pgg. 7 della sentenza . La segnalata differenza è stata invece debitamente apprezzata e correttamente valutata dal Tribunale, secondo cui risulta indifferente alfine dell'applicazione dell'articolo 16 CCNL Dirigenti Industria se tale ridimensionamento abbia o meno integrato gli estremi del demansionamento e della dequalificazione professionale. La norma consente al dirigente di dimettersi beneficiando dell'indennità ivi prevista a seguito di mutamenti organizzativi che incidono sulla sua posizione, seppur legittimamente assunti nell'ambito del potere di libertà organizzativa dall'imprenditore. Ciò è accaduto nel caso di specie, avendo il ricorrente comunicato tempestivamente il proprio proposito di dimettersi in relazione ai provvedimenti assunti dalla Direzione della società in ordine alla attività da svolgere. Ne consegue che illegittimo risulta il rifiuto della società resistente di riconoscere al S. quanto stabilito dal CCNL di settore come da passaggio argomentativo trascritto a pg. 43 del ricorso . L'articolo 16 in esame àncora, infatti, il diritto del dirigente alle dimissioni e al conseguenziale specifico trattamento previsto al mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulle sue posizioni sicchè, ciò che conta è il verificarsi dell'effetto giuridico del mutamento nell'organizzazione aziendale a costituire quella situazione di pregiudizio per la quale la norma contrattuale collettiva appresta la tutela Cass. 5 aprile 1993, numero 4097, sia pure in applicazione del contratto collettivo per i dirigenti di industria del 16 maggio 1985, identico nel testo a quello qui applicabile ratione temporis ed in riferimento alla previsione comune delle parti di una modificazione semplicemente progettata ma non attuata, di cui esclusa la possibilità di equiparazione all'inizio dell'efficacia prevista per il mutamento di posizione dei dirigente, soltanto idoneo ad integrarne la giuridica verificazione . Ben si comprende allora come la norma collettiva scrutinata non possa essere correttamente interpretata alla stregua di una forfetizzazione dell'indennità di recesso per giusta causa nell'idoneità ad integrarla, oggetto di accertamento di fatto rimesso al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, di un demansionamento vietato, in quanto non temporaneo o effettuato solo per il tempo occorrente alla realizzazione di una nuova struttura produttiva, ma piuttosto incidente sulla riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale e, con riguardo al dirigente, altresì sulla rilevanza del ruolo Cass. 11 luglio 2005, numero 14496 Cass. 21 agosto 2014, numero 18121 . Ed allora non può esserne esclusa la critica disamina sull'erroneo assunto del suo assorbimento tout court, essendovi invece spazio, ad avviso di questa Corte, cassata la sentenza impugnata in accoglimento, per le ragioni dette, dei tre motivi congiuntamente esaminati, per un rinvio in funzione dell'accertamento di eventuali questioni assorbite. A ciò provvederà, insieme con la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, il giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, sulla base del seguente principio di diritto L'articolo 16 CCNL Dirigenti Industria 23 maggio 2000 che riconosce il diritto del dirigente, il quale, a seguito di mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva entro 60 giorni il rapporto di lavoro, oltre che al TFR, anche ad un trattamento pari alla indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento integra un'autonoma e diversa ipotesi di recesso, per il solo effetto del mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulle sue posizioni nella sua giuridica ricorrenza obiettiva, rispetto alla giusta causa di recesso eventualmente integrata dal demansionamento vietato del dirigente . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.